IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
     VISTO l'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n.  203,
come  modificato  dall'art.  7  ter,  comma  4,  del  decreto   legge
10.02.2009, n.5, convertito con modificazioni dalla legge 09.04.2009,
n. 33; 
 
     VISTO l'art. 19, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n.  2,
come  modificato  dall'art.  7  ter,  comma  5,  del  decreto   legge
10.02.2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge  9.4.2009,
n. 33; 
 
     VISTO l'articolo 2, commi 138 - 140,  della  legge  23  dicembre
2009, n. 191; 
 
     VISTE le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70  del  31
luglio 2009; 
 
     VISTI gli accordi sottoscritti  tra  il  Ministero  del  Lavoro,
della  Salute  e  delle  Politiche  Sociali  e  le   Regioni   Veneto
(16.04.2009)  e  Lombardia  (16.04.2009)  che  stabiliscono  che   il
trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore  e'
integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di
politica attiva del lavoro in misura pari  al  30%  del  sostegno  al
reddito e posto a carico del FSEPOR; 
 
     VISTO  l'accordo  intervenuto  in  sede  governativa  presso  il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in  data  27.01.2010,
relativo alla societa' BIANCHI MARE'  SPA,  con  il  quale  e'  stato
stabilito che  per  la  suddetta  azienda  sussistono  le  condizioni
previste dalla normativa sopra citata, ai fini  della  concessione  e
della  proroga  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale, in deroga alla vigente normativa; 
 
     VISTE le note con le quali  le  Regioni  Veneto  (05.02.2010)  e
Lombardia (15.02.2010),  si  sono  assunte  l'impegno  all'erogazione
della propria quota parte del sostegno al  reddito  (30%)  che  sara'
concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla  societa'  BIANCHI
MARE' SPA, in conformita' agli accordi siglati  presso  il  Ministero
del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali; 
 
     VISTA l'istanza di concessione  e  di  proroga  del  trattamento
straordinario di  integrazione  salariale,  in  deroga  alla  vigente
normativa, presentata dall'azienda BIANCHI MARE' SPA, in favore di 32
unita' lavorative (di cui 3 unita' in prima concessione e  29  unita'
in prima proroga) dipendenti presso le  sedi  di  Caronno  Pertusella
(VA) e Padova (PD), per il periodo dall'01.01.2010 al 31.12.2010; 
 
     RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione e la
proroga del trattamento straordinario di  integrazione  salariale  in
favore dei lavoratori interessati; 
 
                            D E C R E T A 
 
                               ART. 1 
 
     Ai sensi dell'articolo 2,  commi  138  -  140,  della  legge  23
dicembre 2009, n. 191, e' autorizzata la concessione del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale,   definito   nell'accordo
intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche  Sociali
in data 27.01.2010, in favore  di  un  numero  massimo  di  3  unita'
lavorative, della societa' BIANCHI MARE' SPA,  dipendenti  presso  le
sedi di: 
 
     •  Caronno  Pertusella  (VA)  -  2  lavoratori  (la  contrazione
dell'orario di lavoro sara' effettuata fino ad un massimo del 35%); 
 
     • Padova (PD) - 1  lavoratore  (la  contrazione  dell'orario  di
lavoro sara' effettuata fino ad un massimo del 20%); 
 
     per il periodo dall'01.01.2010 al 31.12.2010. 
 
     A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 70  del
31 luglio 2009, sul Fondo  Sociale  per  l'Occupazione  e  Formazione
viene  imputata  l'intera  contribuzione  figurativa  e  il  70%  del
sostegno al reddito spettante  al  lavoratore  calcolato  secondo  la
vigente normativa. 
 
     Il predetto trattamento e' integrato da un  contributo  connesso
alla partecipazione a percorsi  di  politica  attiva  del  lavoro  di
misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del  FSE  -  POR
regionale. 
 
     Fermo  restando  l'ammontare  complessivo  dell'intervento   FSE
calcolato secondo la predetta percentuale,  la  percentuale  medesima
puo' essere calcolata mensilmente oppure  sull'ammontare  complessivo
del sostegno al reddito, con conseguente integrazione  verticale  dei
fondi nazionali. 
 
     In applicazione di quanto sopra, gli  interventi  a  carico  del
Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite
massimo complessivo di euro 15.801,36 (quindicimilaottocentouno/36). 
 
     Matricola INPS: 8702568914 
 
     Pagamento diretto: SI