IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  concernente  la
"Riforma dell'organizzazione del Governo, a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59"; 
VISTA la legge 17 luglio 2006, n. 233,  "Conversione  in  legge,  con
modificazioni, del decreto-legge 18  maggio  2006,  n.  181,  recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri  e  dei  Ministeri.  Delega  al
Governo  per  il  coordinamento  delle  disposizioni  in  materia  di
funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri
e dei Ministeri"; 
VISTA la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per  la
riforma degli esami di  Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  di
istruzione secondaria superiore; 
VISTA la legge 11  gennaio  2007,  n.  1,  recante  "Disposizioni  in
materia  di  esami  di  Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  di
istruzione secondaria superiore e delega al  Governo  in  materia  di
raccordo tra la scuola e le universita'", in particolare,  l'articolo
1, che ha sostituito gli articoli 2, 3 e 4 della  legge  10  dicembre
1997, n. 425 e l'articolo 3, comma 3,  lettera  a)  che  ha  abrogato
l'articolo 22, comma  7,  primo,  secondo,  terzo,  quarto  e  quinto
periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448; 
VISTO l'articolo 1, comma 2 del decreto legge 7  settembre  2007,  n.
147, convertito dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176; 
VISTO il D.P.R. 23.7.1998, n. 323, per le parti  compatibili  con  le
disposizioni di cui alla suddetta legge n. 1/2007, e, in particolare,
l'art.5, comma 2, e l'art.13; 
VISTO l'art. 252, comma 8, del D.Lvo 16.4.1994, n. 297, per il  quale
le commissioni di esame nei Conservatori di musica sono  composte  da
docenti dell'Istituto e da uno o due membri esterni; 
VISTO il decreto ministeriale n. 358 del 18 settembre 1998,  relativo
alla  costituzione  delle   aree   disciplinari,   finalizzate   alla
correzione delle prove  scritte  e  all'espletamento  del  colloquio,
negli esami di Stato conclusivi dei corsi  di  studio  di  istruzione
secondaria superiore, ancora in vigore limitatamente alla fase  della
correzione delle prove scritte; 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 con il  quale,  in  applicazione
dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, e'  stato  emanato  il
regolamento recante norme in materia di autonomia  delle  istituzioni
scolastiche; 
VISTO il decreto  ministeriale  in  data  26  giugno  2000,  n.  234,
regolamento recante norme  in  materia  di  curricoli  nell'autonomia
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 8  del  decreto
del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275; 
VISTO il decreto ministeriale 23 aprile 2003, n. 41,  concernente  le
modalita' di svolgimento della 1ª e 2ª prova scritta degli  esami  di
Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  di  istruzione  secondaria
superiore, tuttora vigente; 
VISTO il decreto ministeriale in data 20.11.2000, n. 429, concernente
le caratteristiche formali generali della terza prova  scritta  negli
esami  di  Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  di   istruzione
secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento  della  prova
medesima, tuttora vigente; 
VISTO il decreto ministeriale 17  gennaio  2007,  n.  6,  concernente
modalita' e termini per l'affidamento  delle  materie  oggetto  degli
esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e  le  modalita'  di
nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle  commissioni
degli esami di Stato conclusivi dei corsi  di  studio  di  istruzione
secondaria superiore; 
VISTO  il   decreto   ministeriale,   in   pari   data,   concernente
l'individuazione delle materie oggetto della  seconda  prova  scritta
negli esami di Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  ordinari  e
sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado  e  la  scelta
delle materie affidate ai commissari esterni, per  l'anno  scolastico
2009-2010; 
VISTO il Decreto del Presidente della Provincia Autonoma  di  Bolzano
n. 14 del 7 aprile 2005, concernente modalita' di  svolgimento  della
terza prova scritta, "Modifica del regolamento  di  esecuzione  sugli
esami  di  Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  di   istruzione
secondaria superiore nelle scuole dell'Alto Adige"; 
VISTO l'art. 1-bis, comma 6, del Decreto Legge 5  dicembre  2005,  n.
250, convertito con modificazioni dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27; 
VISTO il Decreto Legge  25  settembre  2009,  n.134,  convertito  con
modificazioni dalla Legge 24 novembre 2009, n. 167; 
RAVVISATA l'esigenza di dettare disposizioni per lo svolgimento degli
esami di Stato nelle classi sperimentali gia'  autorizzate  ai  sensi
dell'art. 278 del Decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297  e
confermate dal 1° comma dell'art. 1 del D.M. 26 giugno 2000, n.  234,
per l'anno scolastico 2009-2010. 
 
                               DECRETA 
 
Lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria di secondo  grado,  nelle  classi  sperimentali
gia' autorizzate ai sensi dell'art. 278 del  Decreto  legislativo  16
aprile 1994, n. 297 e confermate dal primo comma dell'art. 1 del D.M.
26 giugno 2000,  n.  234,  e'  disciplinato,  per  l'anno  scolastico
2009-2010, come segue. 
 
                               Art. 1 
                          Candidati esterni 
 
1. I candidati esterni possono chiedere di  sostenere  gli  esami  di
Stato presso istituti statali o  paritari  ove  funzionano  indirizzi
sperimentali di ordinamento e di struttura. In tal caso  i  candidati
medesimi devono sostenere gli esami, compresi quelli preliminari, sui
programmi relativi all'indirizzo sperimentale  prescelto  e  presente
nell'istituto scolastico sede d'esame. 
2. I candidati esterni che chiedono di sostenere gli esami  di  Stato
presso gli istituti  statali  o  paritari  ove  funzionano  indirizzi
sperimentali linguistici  hanno  facolta'  di  sostenere  gli  esami,
compresi quelli preliminari,  sui  programmi  approvati  con  Decreto
Ministeriale 31 luglio 1973 oppure su quelli dei  corsi  sperimentali
ad indirizzo linguistico dell'istituzione scolastica sede di esami. 
3. I candidati esterni non possono sostenere gli esami di  Stato  nei
corsi  sperimentali  ove  e'  attivato  il  c.d.   "Progetto   Sirio"
dell'istruzione tecnica.