IL DIRETTORE GENERALE 
             della competitivita' per lo sviluppo rurale 
 
  Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995,  n.  194,  che,  in
attuazione della direttiva  91/414/CEE,  disciplina  l'immissione  in
commercio dei prodotti fitosanitari; 
  Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4  del  predetto
decreto legislativo n. 194/1995; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' del 28  settembre  1995
che modifica gli allegati II e III del suddetto  decreto  legislativo
n. 194/1995; 
  Visto  il  decreto  interministeriale  27  novembre  1996  che,  in
attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995,  disciplina  i
principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e
definisce  i  requisiti   necessari   al   riconoscimento   ufficiale
dell'idoneita'  a  condurre   prove   di   campo   finalizzate   alla
registrazione dei prodotti fitosanitari; 
  Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1997 con il quale e' stato
istituito   il   comitato   consultivo   tecnico-scientifico   «prove
sperimentali di campo» con il  compito  di  valutare  le  istanze  di
riconoscimento di cui sopra; 
  Visti i decreti di  riconoscimento  al  centro  «Agrisearch  Italia
S.r.l.», con sede legale in via Andrea Costa, 228  -  40134  Bologna,
dell'idoneita' a condurre  prove  ufficiali  di  campo  con  prodotti
fitosanitari prot. n. 38265 e prot. n. 38265/A del 1° dicembre 2004 e
successive modificazioni; 
  Vista la nota protocollo n. 1485 del 21 gennaio 2009 con  la  quale
il Centro in questione comunica la modifica della ragione sociale  da
«Agrisearch Italia S.r.l» a «Eurofins Agroscience Services S.r.l.»; 
  Visto  l'esito  favorevole  della  verifica  della  conformita'  ad
effettuare prove di  campo  a  fini  registrativi,  finalizzate  alla
produzione di dati di efficacia e  alla  determinazione  dell'entita'
dei residui di prodotti fitosanitari effettuata in data 25-26 gennaio
2010 presso il centro «Eurofins Agroscience Services S.r.l.»; 
  Visto   il    parere    favorevole    del    comitato    consultivo
tecnico-scientifico «prove sperimentali di  campo»  dell'11  febbraio
2010; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il centro «Agrisearch Italia S.r.l.», con  sede  legale  in  via
Andrea Costa, 228 - 40134 Bologna, riconosciuto idoneo ad  effettuare
prove ufficiali di campo con  prodotti  fitosanitari  con  i  decreti
ministeriali prot. n. 38265 e prot. n. 38265/A del 1° dicembre 2004 e
successive modificazioni, modifica  la  propria  ragione  sociale  in
«Eurofins Agroscience Services S.r.l.». 
  2. Il centro  «Eurofins  Agroscience  Services  S.r.l.»,  con  sede
legale in via Camaggio, 25/A - 70031 Andria (Bari),  e'  riconosciuto
idoneo a condurre prove ufficiali di campo con prodotti  fitosanitari
volte ad ottenere le seguenti informazioni: 
    efficacia dei prodotti fitosanitari  (di  cui  all'allegato  III,
punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995); 
    dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di  resistenza  (di  cui
all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995); 
    incidenza  sulla  resa  quantitativa  e/o  qualitativa  (di   cui
all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995); 
    fitotossicita' nei confronti delle  piante  e  prodotti  vegetali
bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo
n. 194/1995); 
    osservazioni riguardanti gli effetti  collaterali  indesiderabili
(di cui all'allegato  III,  punto  6.6  del  decreto  legislativo  n.
194/1995); 
    individuazione dei prodotti di degradazione  e  di  reazione  dei
metaboliti in piante o prodotti trattati  (di  cui  all'allegato  II,
punto 6.1 del decreto legislativo n. 194/1995); 
    valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e
dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della
raccolta o della commercializzazione dei prodotti  immagazzinati  (di
cui all'allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995); 
    definizione del bilancio  generale  dei  residui  delle  sostanze
attive (di cui all'allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo  n.
194/1995); 
    studi ecotossicologici  relativamente  all'ottenimento  dei  dati
sull'esposizione (allegato III, punto 7.2 del decreto legislativo  n.
194/1995); 
    determinazione dei residui in o su  prodotti  trattati,  alimenti
per l'uomo o per gli animali (di cui all'allegato III, punto 8.1  del
decreto legislativo n. 194/1995); 
    prove relative agli effetti  della  lavorazione  industriale  e/o
preparazione  domestica  sulla  natura  e  sull'entita'  dei  residui
(allegato III, punto 8.2 del decreto legislativo n. 194/1995); 
    valutazione dei dati sui residui nelle colture  successive  o  di
rotazione (di cui all'allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo
n. 194/1995); 
    individuazione dei tempi di carenza per impieghi in  pre-raccolta
o post-raccolta (di cui  all'allegato  III,  punto  8.6  del  decreto
legislativo n. 194/1995); 
    prove su destino e comportamento ambientale (di cui  all'allegato
III, punti 9.1, 9.2 e 9.3  del  decreto  legislativo  n.  194/1995  e
successive modifiche); 
    studi ecotossicologici relativi agli effetti su  altri  organismi
non bersaglio (di cui all'allegato III, punti 10.4, 10.5, 10.6,  10.7
del decreto legislativo n. 194/1995 e successive modifiche). 
  Detto riconoscimento riguarda le prove di campo di efficacia  e  le
prove di  campo  finalizzate  alla  determinazione  dell'entita'  dei
residui di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attivita': 
    aree non agricole; 
    colture arboree; 
    colture erbacee; 
    colture ornamentali; 
    colture orticole; 
    concia sementi; 
    conservazione post-raccolta; 
    diserbo; 
    entomologia; 
    nematologia; 
    patologia vegetale. 
  Inoltre  il  riconoscimento  delle  prove  di  campo  di  efficacia
riguarda anche il settore di attivita' «regolatori di crescita».