IL DIRETTORE GENERALE 
             della competitivita' per lo sviluppo rurale 
 
  Visto il decreto legislativo del 17 marzo  1995,  n°  194  che,  in
attuazione della direttiva  91/414/CEE,  disciplina  l'immissione  in
commercio dei prodotti fitosanitari; 
  Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4  del  predetto
decreto legislativo n. 194/1995; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' del 28  settembre  1995
che modifica gli allegati II e III del suddetto  decreto  legislativo
n. 194/1995; 
  Visto  il  decreto  interministeriale  27  novembre  1996  che,  in
attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995,  disciplina  i
principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e
definisce  i  requisiti   necessari   al   riconoscimento   ufficiale
dell'idoneita'  a  condurre   prove   di   campo   finalizzate   alla
registrazione dei prodotti fitosanitari; 
  Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1997 con il quale e' stato
istituito   il   comitato   consultivo   tecnico-scientifico   «prove
sperimentali di campo» con il  compito  di  valutare  le  istanze  di
riconoscimento di cui sopra; 
  Visto il certificato di conformita'  al  centro  «Sagea  Centro  di
Saggio s.r.l.», con sede legale in via San  Sudario  n.  13  -  12050
Castagnito (Cuneo), dell'idoneita'  a  condurre  prove  ufficiali  di
campo con prodotti fitosanitari prot. n. 18206 dell'11 ottobre 2007; 
  Visto  l'esito  favorevole  della  verifica  della  conformita'  ad
effettuare prove di  campo  a  fini  registrativi,  finalizzate  alla
produzione di dati di efficacia e  alla  determinazione  dell'entita'
dei residui di prodotti fitosanitari effettuata in data 25-26 gennaio
2010 presso il centro «Sagea Centro di Saggio s.r.l.»; 
  Visto   il    parere    favorevole    del    comitato    consultivo
tecnico-scientifico «prove sperimentali di  campo»  dell'11  febbraio
2010; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il centro «Sagea Centro di Saggio s.r.l.», con  sede  legale  in
via San Sudario n. 13 - 12050  Castagnito  (Cuneo),  e'  riconosciuto
idoneo a proseguire nelle  prove  ufficiali  di  campo  con  prodotti
fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni: 
  efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto
6.2 del decreto legislativo n. 194/1995); 
  dati sulla comparsa o eventuale  sviluppo  di  resistenza  (di  cui
all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995); 
  incidenza  sulla  resa  quantitativa  e/o   qualitativa   (di   cui
all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995); 
  fitotossicita' nei  confronti  delle  piante  e  prodotti  vegetali
bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo
n. 194/1995); 
  osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di
cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995); 
  individuazione dei prodotti  di  degradazione  e  di  reazione  dei
metaboliti in piante o prodotti trattati  (di  cui  all'allegato  II,
punto 6.1 del decreto legislativo n. 194/1995); 
  valutazione del comportamento dei residui delle sostanze  attive  e
dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della
raccolta o della commercializzazione dei prodotti  immagazzinati  (di
cui all'allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995); 
  definizione del bilancio generale dei residui delle sostanze attive
(di cui  all'allegato  II,  punto  6.3  del  decreto  legislativo  n.
194/1995); 
  determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti  per
l'uomo o per gli animali (di cui  all'allegato  III,  punto  8.1  del
decreto legislativo n. 194/1995); 
  prove relative  agli  effetti  della  lavorazione  industriale  e/o
preparazione  domestica  sulla  natura  e  sull'entita'  dei  residui
(allegato III, punto 8.2 del decreto legislativo n. 194/1995); 
  effetti sull'aspetto, l'odore, il gusto o altri aspetti qualitativi
dovuti ai residui nei o sui prodotti  freschi  o  lavorati  (allegato
III, punto 8.3 del decreto legislativo n. 194/1995); 
  valutazione dei dati sui residui  nelle  colture  successive  o  di
rotazione (di cui all'allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo
n. 194/1995); 
  individuazione dei tempi di carenza per impieghi in pre-raccolta  o
post-raccolta  (di  cui  all'allegato  III,  punto  8.6  del  decreto
legislativo n. 194/1995); 
  studi ambientali ed  ecotossicologici  (di  cui  all'allegato  III,
punti 9 e  10  del  decreto  legislativo  n.  194/1995  e  successive
modifiche). 
  Detto riconoscimento riguarda le prove di campo di efficacia  e  le
prove di  campo  finalizzate  alla  determinazione  dell'entita'  dei
residui di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attivita': 
  aree non agricole; 
  colture arboree; 
  colture erbacee; 
  colture forestali; 
  colture medicinali ed aromatiche; 
  colture ornamentali; 
  colture orticole; 
  concia delle sementi; 
  conservazione post-raccolta; 
  diserbo; 
  entomologia; 
  microbiologia agraria; 
  nematologia; 
  patologia vegetale; 
  zoologia agraria; 
  produzione sementi; 
  vertebrati dannosi; 
  fitoregolatori; 
  enologia. 
  Inoltre il riconoscimento delle prove  di  campo  finalizzate  alla
determinazione dell'entita' dei residui riguarda anche il settore  di
attivita' «Colture in vivaio».