IL DIRETTORE GENERALE 
     della vigilanza per la qualita' e la tutela del consumatore 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio  del  20  marzo
2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e  delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed  alimentari,  e  in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992; 
  Visto l'art.17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/06 che
stabilisce che le denominazioni che alla data di  entrata  in  vigore
del regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n.
1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento  (CE)  n.
2400/96,  sono   automaticamente   iscritte   nel   "registro   delle
denominazioni di origine protette  e  delle  indicazioni  geografiche
protette"; 
  Visto il regolamento (CE) n. 2446/2000 del 6 novembre 2000  con  il
quale l'Unione europea  ha  provveduto  alla  registrazione,  fra  le
altre, della denominazione di origine protetta "Chianti Classico"; 
  Visti gli articoli  10  e  11  del  predetto  Regolamento  (CE)  n.
510/2006 concernente i controlli; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n.526,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di obblighi derivanti  dalla  appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999 - ed  in  particolare
l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e  la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari, disponendo l'istituzione di  un  elenco  degli  organismi
privati  autorizzati  con  decreto  del  Ministero  delle   politiche
agricole alimentari e forestali, sentite le Regioni  ed  individuando
nel  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e   forestali
l'Autorita' nazionale preposta  al  coordinamento  dell'attivita'  di
controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa; 
  Visto  il  decreto  27  luglio  2007,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n.185 del 10 agosto 2007, con  il
quale la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura  di
Firenze  e'  stata  autorizzata  ad  effettuare  i  controlli   della
denominazione di origine protetta "Chianti Classico"; 
  Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale a
decorrere dal 27 luglio 2007,  data  di  emanazione  del  decreto  in
precedenza citato; 
  Vista la comunicazione effettuata, ai sensi del comma 8 del  citato
art. 14 della legge n.  526/1999,  dal  Consorzio  Olio  DOP  Chianti
Classico con  la  quale  il  predetto  Consorzio  ha  indicato  quale
organismo di controllo da autorizzare  per  svolgere  l'attivita'  di
controllo sulla denominazione di origine protetta "Chianti  Classico"
"CSQA Certificazioni Srl" con sede in Thiene, Via San Gaetano n.  74,
in sostituzione della "Camera di Commercio Industria  Artigianato  ed
Agricoltura di Firenze"; 
  Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari  e
forestali ha trasmesso ai Servizi comunitari competenti la domanda di
modifica  del  disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di
origine protetta "Chianti Classico" ai sensi del Regolamento (CE)  n.
510/2006; 
  Considerato che CSQA Certificazioni Srl ha predisposto il piano  di
controllo per la denominazione di origine protetta "Chianti Classico"
conformemente allo schema tipo di controllo; 
  Considerato che CSQA Certificazioni Srl ha altresi' predisposto  un
ulteriore  piano  dei  controlli  che  recepisce  le   modifiche   al
disciplinare di produzione inviato ai Servizi comunitari con la  nota
sopra citata; 
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente la denominazione di origine protetta "Chianti Classico"; 
  Considerato che le decisioni concernenti  le  autorizzazioni  degli
organismi di controllo privati di cui  agli  articoli  10  e  11  del
regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al  Ministero  delle  politiche
agricole  alimentarie  forestali,  in  quanto   Autorita'   nazionale
preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo  ai  sensi  del
comma 1 dell'articolo 14 della legge 526/1999, sentite le Regioni; 
  Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari  e
forestali, ai sensi del citato art.14 della legge n. 526/1999, si  e'
avvalso del Gruppo tecnico di valutazione; 
  Visto il parere favorevole espresso dal citato  Gruppo  tecnico  di
valutazione nella seduta del 14 luglio 2010; 
  Vista la documentazione agli atti del Ministero; 
  Ritenuto  di  procedere   all'emanazione   del   provvedimento   di
autorizzazione ai sensi della comma  1  dell'art.14  della  legge  n.
526/99; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'organismo denominato CSQA Certificazioni Srl con sede in  Thiene,
Via San Gaetano n. 74, e' autorizzato ad  espletare  le  funzioni  di
controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del  regolamento  (CE)  n.
510/2006 per la denominazione di origine protetta "Chianti Classico",
registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 2446/2000
della Commissione del 6 novembre 2000.