L'AUTORITA' PER LE GARANZIE 
                         NELLE COMUNICAZIONI 
 
  Nella riunione del Consiglio del 22 luglio 2010; 
  Vista la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione
dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», e in  particolare
l'art. 1, comma 28,  che  istituisce  il  Consiglio  nazionale  degli
utenti presso l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; 
  Visto   il   regolamento   sui   criteri   per   la   designazione,
l'organizzazione e il funzionamento  del  Consiglio  nazionale  degli
utenti,  approvato  con  delibera  del  Consiglio  n.  54/1999,  come
successivamente modificata ed integrata; 
  Vista la sentenza del TAR Lazio, sez.  II,  n.  14815/2004  che  ha
annullato la delibera di nomina n. 162/04/CONS del  26  maggio  2004,
nonche' la decisione del Consiglio di Stato, sez. VI,  n.  3420/2005,
che ha confermato,  con  diversa  motivazione,  l'annullamento  della
succitata delibera di nomina; 
  Vista la sentenza del TAR Lazio, sez. III-ter, n. 5185/2009 che  ha
annullato, per difetto di  istruttoria,  la  successiva  delibera  di
nomina n. 5/06/CONS,  in  quanto  avrebbe  dovuto  essere  attribuito
valore solo tendenziale, e quindi derogabile,  ai  requisiti  che  il
regolamento n. 54/1999, gia' citato, aveva stabilito  richiamando  le
disposizioni dell'art. 5, della legge n. 281 del 1998; 
  Vista la legge 6 febbraio 2006, n. 37 «Modifiche all'art. 10, della
legge 3 maggio  2004,  n.  112,  in  materia  di  tutela  dei  minori
programmazione televisiva», che impone, in ogni caso,  di  assicurare
nella composizione del Consiglio nazionale degli  utenti  un'adeguata
partecipazione di esperti designati da associazioni qualificate nella
tutela dei minori, nonche' da associazioni rappresentative  in  campo
familiare ed educativo o impegnate nella protezione delle persone con
disabilita'; 
  Vista la delibera n. 120/10/CONS del 16 aprile 2010, che ha indetto
la consultazione pubblica sullo schema di provvedimento relativo alla
modifica  del  regolamento  recante  criteri  per  la   designazione,
l'organizzazione ed il funzionamento del  Consiglio  nazionale  degli
utenti; 
  Visti  i  contributi  pervenuti  nell'ambito  della   consultazione
pubblica, indetta con la citata delibera, da parte delle associazioni
Unione  nazionale  dei  consumatori,  Lega   consumatori,   Codacons,
Movimento consumatori, Associazione per la  difesa  e  l'orientamento
dei consumatori (Adoc), SOS Il telefono azzurro  onlus,  Associazione
nazionale utenti  televisivi  e  consumatori  1999  (Utelit  Consum),
Coordinamento genitori democratici onlus; 
  Considerato che  da  una  valutazione  complessiva  delle  pronunce
giurisdizionali fin qui intervenute in materia emerge  l'esigenza  di
disciplinare in modo puntuale i criteri e le modalita' da seguire per
la  designazione  degli  esperti  che  costituiranno   il   Consiglio
nazionale degli utenti; 
  Considerato   che   occorre   tenere   conto   delle    indicazioni
giurisprudenziali assicurando, in particolare, la massima  pluralita'
e diversificazione delle associazioni proponenti,  includendo  a  tal
fine  anche  le  associazioni  che  perseguono  valori   di   rilievo
costituzionale, ancorche' eccedenti quelli  presi  in  considerazione
dall'art. 5, della legge n. 281 del 1998, come previsto dalla legge 6
febbraio 2006, n. 37; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al regolamento, approvato con delibera n. 54/1999,  sui  criteri
per  la  designazione,  l'organizzazione  ed  il  funzionamento   del
Consiglio nazionale degli utenti, come successivamente  modificato  e
integrato, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) l'art. 2 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 2 (Composizione). - 1. Il Consiglio nazionale  degli  utenti,
di  seguito  «Consiglio»,  e'  formato  da  undici  membri,  nominati
dall'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  tra  esperti
particolarmente  qualificati   in   campo   giuridico,   sociologico,
psicologico,  pedagogico,  educativo  e  massmediale,  che  si   sono
distinti nell'affermazione dei diritti e della dignita' della persona
o delle particolari esigenze di tutela dei minori. 
  2. Gli esperti di cui al comma precedente possono essere designati: 
    a) da associazioni rappresentative  dell'utenza.  Nell'ambito  di
queste  assumono  particolare,   ma   non   esclusivo,   rilievo   le
designazioni provenienti da associazioni che rappresentano gli utenti
dei servizi  di  telecomunicazioni  o  radiotelevisivi  o  specifiche
categorie  di  questi  ultimi  due   (di   seguito,   per   brevita',
«associazioni rappresentative degli utenti»); 
    b) da associazioni qualificate nella tutela dei  minori,  nonche'
da associazioni rappresentative in campo  familiare  ed  educativo  o
impegnate nella protezione delle persone con disabilita' (di  seguito
per brevita', «associazioni ex lege n. 37/2006»); 
    b) l'art. 3 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 3 (Requisiti delle associazioni  designanti  e  procedura  di
nomina dei consiglieri). - 1. Possono designare esperti per la nomina
a membro del Consiglio le associazioni rappresentative degli utenti e
le associazioni ex lege n. 37/2006. 
  La  valutazione   della   rappresentativita'   delle   associazioni
interessate  e'  effettuata  per  quanto  possibile  sulla  base  dei
seguenti criteri: 
    a) la costituzione per atto  pubblico  o  per  scrittura  privata
autenticata ed una operativita' effettiva e  continuativa  da  almeno
due anni; 
    b) la presenza di uno statuto che sancisca un ordinamento a  base
democratica ed escluda il fine di lucro; 
    c)  la  tenuta  di  un  elenco  degli  iscritti  all'associazione
aggiornato annualmente; 
    d)  un  bilancio  annuale  delle  entrate  e  delle  uscite   con
indicazione delle quote  versate  dagli  associati  o,  comunque,  la
tenuta di libri contabili  o  altri  rendiconti  finanziari  tali  da
assicurare la trasparenza delle fonti di finanziamento; 
    e) l'operativita' in ambito  nazionale  o,  comunque,  in  almeno
cinque regioni; 
    f) l'assenza di condanne e di situazioni di  incompatibilita'  in
capo ai rappresentanti dell'associazione; 
    g) per le associazioni rappresentative di utenti,  la  previsione
nello statuto della finalita' di tutela dell'utenza in generale o  in
particolare, anche se non in via esclusiva, degli utenti dei  servizi
di telecomunicazioni o radiotelevisivi, o di specifiche categorie  di
questi ultimi due; 
    h) per le associazioni ex lege n. 37/2006,  la  previsione  nello
statuto, in via esclusiva o preminente, della finalita' di tutela dei
minori, delle persone con disabilita' oppure di valori  rilevanti  in
campo familiare ed educativo. 
  2. Le associazioni che risultino  iscritte  ai  registri  nazionali
istituiti ai sensi della legge 7 dicembre 2000,  n.  383  «Disciplina
delle associazioni di promozione sociale» e del decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, «Codice del consumo,  a  norma  dell'art.  7,
della legge 29 luglio 2003, n. 229», sono esentate dal dimostrare  il
possesso dei requisiti di cui alle lettere da b) ad e) del comma 1. 
  3. Almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di durata
del  Consiglio,  l'autorita'  pubblica  un  avviso   nella   Gazzetta
Ufficiale con il quale le associazioni interessate  sono  invitate  a
dichiarare,  nel  termine  indicato,  di   essere   intenzionate   ad
effettuare la designazione, provvedendo ad autocertificare la propria
rappresentativita'  con  dichiarazioni  debitamente  sottoscritte  da
parte del legale  rappresentante.  Le  associazioni  devono  altresi'
autocertificare con dichiarazioni debitamente sottoscritte  da  parte
del legale rappresentante, la propria non incompatibilita'  e  quella
dei propri legali rappresentanti in base ai criteri di  cui  all'art.
7, della delibera n. 54/1999. 
  4. L'autorita', ricevuta la  documentazione  di  cui  al  comma  3,
procede,  laddove  necessario  anche  attraverso  la   richiesta   di
ulteriori    elementi    documentali,     alla     verifica     della
rappresentativita' delle  associazioni,  pubblicando  nella  Gazzetta
Ufficiale l'elenco  delle  associazioni  ammesse  alla  designazione.
Decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione,  l'autorita'  indica  il
termine entro il quale devono pervenire le designazioni. Ogni singola
associazione riportata in elenco indica il nominativo di  un  esperto
corredato  di  un  curriculum  e  di   una   dichiarazione   di   non
incompatibilita' ai sensi dell'art. 7, della delibera n. 54/1999. 
  5. L'autorita' provvede, con propria delibera, a nominare i  membri
del  Consiglio  nazionale  degli   utenti   assicurando   un'adeguata
partecipazione di esperti designati dalle  associazioni  ex  lege  n.
37/2006. 
  6. La scelta e' effettuata privilegiando i seguenti aspetti: 
    a)  specifica  qualificazione  individuale  del  designato   alla
stregua dei requisiti che, in base all'art. 1, comma 28, della  legge
n. 249 del 1997, gli esperti debbono possedere; 
    b) designazione ad opera di piu' associazioni, apparentate  anche
soltanto per la specifica occasione.».