IL DIRETTORE GENERALE 
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie 
 
  Vista l'istanza, in data 18 maggio 2005, con  la  quale  la  sig.ra
Peirano Adriana Maria Alejandra, nata a  Cordoba  (Argentina)  il  27
ottobre 1958, cittadina argentina, ha chiesto il  riconoscimento  del
titolo denominato odontologa,  rilasciato  in  data  10  giugno  1983
dall'Universita'  Nazionale   di   Cordoba   (Argentina),   ai   fini
dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286  -  recante:
«Testo   unico   delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
dell'immigrazione e norme  sulla  condizione  dello  straniero»  -  e
successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la  legge  30  luglio
2002, n.189; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394: «Regolamento recante norme di attuazione del testo  unico  delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma  6,  del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed
integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18
ottobre 2004, n. 334; 
  Visti gli artt. 49 e  50  del  predetto  decreto  n.  394/1999  che
disciplinano il riconoscimento dei  titoli  professionali  abilitanti
all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti  in  un  Paese
terzo da parte dei cittadini non comunitari; 
  Visto l'art. 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; 
  Tenuto conto che nella riunione del 14 luglio 2005 della Conferenza
dei servizi, di cui all'art. 12, comma 7 del decreto  legislativo  27
gennaio 1992, n. 115, si e' ritenuto di subordinare il riconoscimento
del titolo in questione al superamento, da parte dell'istante, di una
prova attitudinale; 
  Visto l'esito di detta prova attitudinale, effettuata in data  7  e
15 giugno 2010, a seguito della quale la sig.ra Peirano Adriana Maria
Alejandra e' risultata idonea; 
  Rilevata  la  sussistenza   dei   requisiti   di   legge   per   il
riconoscimento del titolo di odontoiatra; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo  denominato
odontologa,  rilasciato  in  data  10  giugno  1983  dall'Universita'
Nazionale di Cordoba (Argentina), alla sig.ra Peirano  Adriana  Maria
Alejandra, nata a Cordoba (Argentina) il 27 ottobre  1958,  cittadina
argentina, e' riconosciuto quale titolo abilitante  all'esercizio  in
Italia della professione di odontoiatra. 
  2. La dott.ssa Peirano Adriana Maria Alejandra  e'  autorizzata  ad
esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione,
nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4,  del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  e  successive  modifiche,
all'Ordine dei medici-chirurghi e  degli  odontoiatri  -  Albo  degli
odontoiatri - che accerta la conoscenza, da  parte  dell'interessata,
della lingua italiana e  delle  speciali  disposizioni  che  regolano
l'esercizio professionale in Italia. 
  3. Il presente decreto, ai sensi dell'art.  50,  comma  8-bis,  del
decreto del Presidente della  Repubblica  31  agosto  1999,  n.  394,
qualora il sanitario non si iscriva al relativo  albo  professionale,
perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. 
  4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 15 luglio 2010 
 
                                      Il direttore generale: Leonardi