IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 2, commi 138-140, della legge  23  dicembre  2009,  n.
191, il quale prevede che il Ministro del lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze
puo' disporre, in deroga alla normativa vigente, la  concessione  e/o
la proroga, anche senza soluzione di continuita', di  trattamenti  di
cassa  integrazione  guadagni,  di  mobilita'  e  di   disoccupazione
speciale, anche con  riferimento  a  settori  produttivi  e  ad  aree
regionali; 
  Visto l'art.  19  del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n.  2,  e
successive integrazioni e modificazioni; 
  Visto l'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge  28  gennaio
2009, n. 2, che istituisce il Fondo sociale per  l'occupazione  e  la
formazione; 
  Visto l'accordo del 12 febbraio 2009 sancito in sede di  Conferenza
Stato-regioni e province autonome; 
  Vista la successiva intesa dell'8 aprile  2009  in  attuazione  del
predetto accordo; 
  Vista la delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009; 
  Vista la delibera CIPE n. 70 del 31 luglio 2009; 
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, del  9
aprile 2009, recante ulteriori disposizioni urgenti conseguenti  agli
eventi sismici che hanno colpito la provincia  dell'Aquila  ed  altri
comuni della regione Abruzzo; 
  Visto l'accordo  governativo  raggiunto  presso  il  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, in data  14  aprile  2010,  con  il
quale, sono stati attribuiti alla regione Abruzzo: 
    al punto 1), € 30 milioni per la concessione o proroga, in deroga
alla  vigente  normativa,  di  trattamenti  di   cassa   integrazione
guadagni,   ordinaria   e/o   straordinaria,   di    mobilita',    di
disoccupazione  speciale  ai  lavoratori  a  tempo   determinato   ed
indeterminato, con inclusione  degli  apprendisti  e  dei  lavoratori
somministrati, delle imprese ubicate nella regione medesima; 
    al punto 14), € 30 milioni  per  gli  ammortizzatori  sociali  in
deroga in favore dei lavoratori subordinati che svolgono  la  propria
prestazione nei comuni di cui all'art. 1  dell'ordinanza  di  cui  in
premessa, da erogarsi con la  copertura  integrale  del  sostegno  al
reddito a valere sui fondi  nazionali  e  con  le  modalita'  di  cui
all'art. 2, comma 3, dell'ordinanza medesima; 
  Ritenuto,  pertanto,  di  stanziare  30  milioni  di  euro  per  la
concessione o proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti
di cassa  integrazione  guadagni,  ordinaria  e/o  straordinaria,  di
mobilita',  di  disoccupazione  speciale  ai   lavoratori   a   tempo
determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e  dei
lavoratori  somministrati,  delle  imprese  ubicate   nella   regione
Abruzzo; 
  Ritenuto, altresi',  di  stanziare  30  milioni  di  euro  per  gli
ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa in favore dei
lavoratori subordinati che svolgono la propria prestazione nei comuni
di cui all'art.1 dell'ordinanza n. 3754 del Presidente del  Consiglio
dei Ministri  del  9  aprile  2009,  da  erogarsi  con  la  copertura
integrale del sostegno al reddito a valere sui fondi nazionali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Sono assegnati alla regione Abruzzo: 
    € 30 milioni al fine della concessione o proroga, in deroga  alla
vigente normativa, di trattamenti  di  cassa  integrazione  guadagni,
ordinaria e/o straordinaria, di mobilita', di disoccupazione speciale
ai lavoratori a tempo determinato ed  indeterminato,  con  inclusione
degli apprendisti  e  dei  lavoratori  somministrati,  delle  imprese
ubicate nella regione medesima; 
    € 30 milioni per gli ammortizzatori sociali in deroga  in  favore
dei lavoratori subordinati che svolgono la  propria  prestazione  nei
comuni di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del  Consiglio
dei Ministri  del  9  aprile  2009,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, da erogarsi con la copertura integrale del sostegno  al
reddito a valere sui fondi  nazionali  e  con  le  modalita'  di  cui
all'art. 2, comma 3, dell'ordinanza medesima.