IL CAPO DIPARTIMENTO 
            delle politiche competitive del mondo rurale 
                          e della qualita' 
 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del  Consiglio,  cosi'  come
modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni  specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito  e'  stato  inserito  il
Regolamento   (CE)    n.    479/2008    del    Consiglio,    relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo  (OCM  vino),  che
contempla,  a  decorrere  dal  1°  agosto  2009,  il  nuovo   sistema
comunitario per la protezione delle denominazioni di  origine,  delle
indicazioni geografiche  e  delle  menzioni  tradizionali  di  taluni
prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e  49  relativi
alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria
e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di  origine  e
delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 607/2009  della  Commissione,  recante
modalita' di  applicazione  del  Regolamento  (CE)  n.  479/2008  del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette  e
le  indicazioni  geografiche  protette,  le  menzioni   tradizionali,
l'etichettatura  e   la   presentazione   di   determinati   prodotti
vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via
transitoria e con scadenza al 31 dicembre  2011,  per  l'esame  delle
domande, relative al conferimento della protezione ed  alla  modifica
dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione
geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009,  si
applica la procedura prevista dalla preesistente normativa  nazionale
e comunitaria in materia; 
  Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante  nuova  disciplina
delle denominazioni di origine dei vini; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante  la
disciplina del procedimento di  riconoscimento  di  denominazione  di
origine dei vini; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  recante  tutela
delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; 
  Visto il decreto ministeriale del 6 giugno 2008, con  il  quale  e'
stata riconosciuta l'Indicazione Geografica Tipica  dei  vini  «Terre
Aquilane o Terre de L'Aquila»  ed  e'  stato  approvato  il  relativo
disciplinare di produzione; 
  Vista la domanda presentata dal Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo per
il tramite della regione Abruzzo, intesa ad ottenere la modifica  del
disciplinare di produzione dei vini a Indicazione  Geografica  Tipica
dei vini «Terre Aquilane o Terre de L'Aquila»; 
  Visto il parere  favorevole  della  regione  Abruzzo  sulla  citata
domanda; 
  Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la  tutela  e
la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle  indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e  la  proposta  di
modifica del relativo disciplinare di  produzione,  pubblicati  nella
Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 143 del 22 giugno 2010; 
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati
avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati; 
  Ritenuta  la  necessita'  di  dover  procedere  alla  modifica  del
disciplinare di produzione della Indicazione  Geografica  Tipica  dei
vini «Terre Aquilane o Terre de L'Aquila» in  conformita'  al  parere
espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  1. L'art.  5  del  disciplinare  di  produzione  della  Indicazione
Geografica Tipica dei vini «Terre Aquilane o Terre  de  L'Aquila»  e'
sostituito per intero dal seguente testo: 
  Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno
del territorio amministrativo della regione Abruzzo. 
  Nella vinificazione  sono  ammesse  soltanto  le  pratiche  atte  a
conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. 
  La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non
deve essere superiore all'80% per tutti i tipi di vino, ad  eccezione
della tipologia passito per la quale non  deve  essere  superiore  al
50%. Qualora venga superato detto limite, tutto il prodotto perde  il
diritto ad utilizzare la indicazione geografica tipica. 
  E' consentito a favore dei vini da tavola ad indicazione geografica
tipica «Terre Aquilane o Terre de l'Aquila» il  taglio  con  mosti  e
vini provenienti anche da terreni situati al di fuori della  zona  di
produzione  delimitata  dal  precedente  art.  3  nella  misura   non
eccedente il limite del 15%. 
  Sono  consentite  tutte  le  pratiche  enologiche  previste   dalla
normativa comunitaria e nazionale vigente. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 3 agosto 2010 
 
                                  Il capo dipartimento: Rasi Caldogno