IL MINISTRO 
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2010,  n.  40,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  maggio   2010,   n.   73,   recante
disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto
alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate,  tra  l'altro,
nella  forma  dei  cosi'   detti   «caroselli»   e   «cartiere»,   di
potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria  anche
in  adeguamento  alla  normativa  comunitaria,  di  destinazione  dei
gettiti recuperati al finanziamento  di  un  fondo  per  incentivi  e
sostegno della domanda in particolari settori; 
  Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, di tale decreto, il quale
prevede che  i  soggetti  passivi  all'imposta  sul  valore  aggiunto
comunicano  telematicamente  all'Agenzia   delle   entrate,   secondo
modalita' e termini definiti con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, tutte le cessioni di beni e le prestazioni di  servizi
effettuate e ricevute, registrate o  soggette  a  registrazione,  nei
confronti di operatori economici aventi sede, residenza  o  domicilio
in Paesi cosi' detti black list di cui al decreto del Ministro  delle
finanze 4 maggio 1999,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n.  107,  e  al  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre  2001,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del  23  novembre
2001, n. 273; 
  Visto, inoltre, l'art. 1, comma 2, dello stesso decreto,  il  quale
prevede che, con decreto di natura  non  regolamentare  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, possono essere escluse dall'obbligo di
comunicazione le operazioni realizzate con controparti  stabilite  in
specifici  Paesi  c.d.  black  list,  o  rientranti  nell'ambito   di
specifici settori  di  attivita'  svolte  nei  Paesi  stessi,  ovvero
possono essere incluse nell'obbligo di  comunicazione  le  operazioni
realizzate con controparti  stabilite  in  Paesi  diversi  da  quelli
elencati nelle c.d. black  list,  ovvero  rientranti  nell'ambito  di
specifici settori di attivita' o da specifiche tipologie di soggetti; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  30
marzo 2010, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana del 16 aprile 2010, n. 88, con il quale sono stati  definiti
le modalita' ed i termini per l'effettuazione della comunicazione ed,
in  particolare,  l'art.  1,  comma  2,  il  quale  prevede  che   la
comunicazione sia effettuata tramite apposito modello approvato,  con
le istruzioni per la compilazione, con  provvedimento  del  direttore
dell'Agenzia delle entrate; 
  Visti i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate  del
28  maggio  2010  e   5   luglio   2010   recanti,   rispettivamente,
l'approvazione del modello per l'effettuazione delle comunicazioni  e
le specifiche tecniche per la trasmissione  telematica  delle  stesse
all'Agenzia delle entrate da parte dei soggetti passivi  dell'imposta
sul valore aggiunto; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  27
luglio 2010, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana del 4 agosto 2010, n. 180, il quale ha modificato  le  liste
degli Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato di  cui
al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 ed al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001  sopracitati,
escludendo dalle medesime Cipro, Malta e la Corea del Sud; 
  Ritenuto che l'obbligo di comunicazione di cui all'art. 1, comma  1
del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 possa essere  escluso  per  le
operazioni realizzate dal  1°  luglio  2010  al  4  agosto  2010  con
controparti stabilite in detti Paesi; 
  Considerata la necessita', al fine di  prevenire  e  contrastare  i
fenomeni  a  particolare  rischio  di  frode  fiscale,  di  estendere
l'obbligo  di  comunicazione  di  cui  all'art.  1,   comma   1   del
decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, per le prestazioni di servizi che
non si considerano effettuate nel territorio dello Stato agli effetti
dell'imposta sul valore aggiunto e  che  sono  rese  o  ricevute  nei
confronti di soggetti passivi aventi sede, residenza o domicilio  nei
Paesi cosiddetti black list. 
  Considerata l'opportunita' stabilire un  differimento  dei  termini
per la comunicazione delle operazioni effettuate nei mesi  di  luglio
ed agosto 2010 in modo da fornire agli operatori un periodo di  tempo
idoneo ad assicurare il necessario  adeguamento,  anche  tecnologico,
connesso ai nuovi obblighi tributari; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
        Esclusione territoriale dall'obbligo di comunicazione 
 
  1. Sono escluse dall'obbligo di comunicazione di  cui  all'art.  1,
comma 1, del decreto-legge 25 marzo  2010,  n.  40,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22  maggio  2010,  n.  73,  le  operazioni
realizzate, dal 1° luglio  2010  al  4  agosto  2010,  con  operatori
economici aventi sede, residenza o domicilio  nei  seguenti  Stati  o
territori individuati dal decreto del Ministro delle finanze 4 maggio
1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio  1999,
e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21  novembre
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  273  del  23  novembre
2001,  prima  delle  modifiche  operate  dal  decreto  del   Ministro
dell'economia e delle finanze del 27 luglio  2010,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4  agosto  2010,  n.
180: 
    1) Cipro; 
    2) Malta; 
    3) Corea del Sud.