IL DIRETTORE CENTRALE della finanza locale Visto l'art. 161, comma 1 del testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale gli enti locali redigono apposita certificazione sui principali dati del rendiconto al bilancio, con modalita' da fissarsi con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.), l'Unione delle province d'Italia (U.P.I.) e l'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti della montagna; Visto il comma 2 del medesimo articolo, in base al quale le modalita' della certificazione sono stabilite tre mesi prima della scadenza di ogni adempimento, con decreto del Ministro dell'interno; Ritenuta la necessita' di fissare modalita' e termini di compilazione e presentazione del certificato relativo al rendiconto di bilancio dell'anno 2009; Considerato che le esigenze di coordinamento statistico ed informativo dei dati dell'amministrazione statale con quelli degli enti locali richiedono l'acquisizione delle certificazioni contabili anche da parte degli enti locali della regione Friuli Venezia Giulia, della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, nelle quali vige una disciplina autonoma in materia di contabilita' e bilanci degli enti locali; Visto il decreto del Ministro dell'Interno del 24 settembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 13 ottobre 2009, il quale determina le modalita' per la definizione dei parametri obiettivi ai fini dell'individuazione degli enti in condizione strutturalmente deficitaria per il triennio 2010-2012; Viste le circolari F.L. 4/2010, F.L. 9/2010 e n. 14/2010 nelle quali sono riportate alcune note esplicative per la compilazione della tabella per l'individuazione degli enti locali in condizione strutturalmente deficitaria; Tenuto conto delle risultanze dei lavori effettuati in sede di Gruppo di lavoro "Bilanci delle regioni e degli enti locali", costituito con decreto 18 marzo 2009 del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato; Vista la comunicazione della regione Valle d'Aosta del 22 giugno 2010 con la quale la stessa regione ha indicato le sezioni (quadri) del certificato che gli enti della stessa regione sono tenuti a compilare, rimanendo facoltativa la compilazione degli altri quadri contabili; Vista la circolare F.L. 32/2005 nella quale sono esposti i criteri per la delega di alcune funzioni alle Prefetture-utg in materia di finanza locale, relativamente all'acquisizione dei dati concernenti i predetti certificati; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Ritenuto, pertanto, che l'atto da adottare nella forma del decreto in esame consiste nella approvazione di un modello di certificato i cui contenuti hanno natura prettamente gestionale; Sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani, l'Unione delle province d'Italia e l'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti della montagna sull'articolazione e il contenuto del certificato; Stante l'esigenza e l'utilita' di sviluppare ed estendere l'acquisizione dei dati delle certificazioni anche tramite l'invio per posta elettronica certificata (PEC); Decreta: Art. 1 Approvazione modelli di certificazione, soggetti tenuti agli adempimenti e termini per la trasmissione 1. Sono approvati i modelli di certificato del rendiconto di bilancio 2009, allegati al presente decreto, che gli enti locali sono tenuti a predisporre e trasmettere: - entro il 15 novembre 2010, se la trasmissione avviene in forma cartacea nonche' supporto informatico alle Prefetture-Utg, alla Presidenza della Giunta regionale della Valle d'Aosta ed ai Commissariati del governo del Governo di Trento e Bolzano; - entro il 14 dicembre 2010 se la trasmissione avviene tramite posta elettronica certificata direttamente alla Direzione centrale della finanza locale di questo Ministero. 2. I comuni e le comunita' montane della regione Valle d'Aosta sono tenuti a compilare, e trasmettere esclusivamente le sezioni (quadri) del certificato di cui all'allegato tecnico.