IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge
finanziaria 2007); 
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge
finanziaria 2008); 
  Visto  il  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.112  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  del  6  agosto  2008  n.   133   recante
disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo,  la   semplificazione,   la
competitivita',  la  stabilizzazione  della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria; 
  Visto l'art. 66, comma 5, del citato decreto legge n. 112 del 2008,
il quale prevede, per l'anno 2009,  che  le  amministrazioni  di  cui
all'art. 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n.  296  possono
procedere,  alla  stabilizzazione  di  personale  in   possesso   dei
requisiti ivi richiamati nel limite di un  contingente  di  personale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento  di
quella relativa alle cessazioni  avvenute  nell'anno  precedente.  In
ogni caso il numero delle unita' di personale da  assumere  non  puo'
eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle  unita'
cessate nell'anno precedente; 
  Visto l'art. 1, comma 526, della  predetta  legge  n.  296  del  27
dicembre 2006, cosi' come modificato dal decreto  legge  n.  112  del
2008 che rinvia alle amministrazioni di cui al precedente  comma  523
del medesimo articolo; 
  Visto l'art. 1, comma 523, della  predetta  legge  n.  296  del  27
dicembre 2006, cosi' come modificato dal decreto  legge  n.  112  del
2008 che individua quali destinatari della norma: le  amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo ivi compresi  i  Corpi  di
polizia ed il Corpo nazionale  dei  Vigili  del  Fuoco,  le  Agenzie,
incluse le Agenzie fiscali, gli enti pubblici  non  economici  e  gli
enti pubblici di cui all'art. 70 del d.lgs n.165 del 2001; 
  Visto l'art. 1, comma 519, della predetta legge 27  dicembre  2006,
n. 296, che prevede la stabilizzazione a domanda  del  personale  non
dirigenziale in servizio a tempo  determinato  da  almeno  tre  anni,
anche non continuativi, o che consegua tale requisito  in  virtu'  di
contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre  2006  o
che  sia  stato  in  servizio  per  almeno  tre   anni,   anche   non
continuativi, nel quinquennio  anteriore  alla  data  di  entrata  in
vigore della medesima legge, che ne faccia istanza, purche' sia stato
assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste
da norme di  legge,  prevedendo,  inoltre,  che  alle  iniziative  di
stabilizzazione del personale assunto a  tempo  determinato  mediante
procedure diverse si  provvede  previo  esperimento  delle  procedure
selettive; e che  le  amministrazioni  continuano  ad  avvalersi  del
personale in possesso dei  requisiti  prescritti  dal  citato  comma,
nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione; 
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2008) ed in particolare l'art. 3, commi da 90 a  94,  che
amplia la platea dei destinatari della stabilizzazione; 
  Visto l'art. 66, comma 10, del decreto legge n. 112  del  2008,  il
quale dispone che le assunzioni di cui ai commi 3, 5,  7  e  9  dello
stesso articolo sono autorizzate secondo le modalita' di cui all'art.
35, comma 4,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  e
successive  modificazioni,  previa  richiesta  delle  amministrazioni
interessate, corredata da analitica  dimostrazione  delle  cessazioni
avvenute  nell'anno  precedente  e  delle  conseguenti   economie   e
dall'individuazione delle unita' da assumere e dei  correlati  oneri,
asseverate dai relativi organi di controllo; 
  Visto il citato decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  ed  in
particolare il predetto art. 35, comma 4, che prevede l'emanazione di
apposito decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
adottare su  proposta  del  Ministro  per  la  funzione  pubblica  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Visto l'art. 2, comma 8-septies, del decreto legge n. 194 del  2009
che abroga i commi 3, 5, 7, 8, primo e terzo periodo, e  9  dell'art.
17 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge n. 102 del 2009; 
  Visto l'art. 2, comma 8-bis, del decreto legge n. 194 del  2009  in
cui e' previsto che le amministrazioni indicate nell'art.  74,  comma
1, del decreto-legge n. 112 del 2008, all'esito della riduzione degli
assetti organizzativi prevista  dal  predetto  art.  74,  provvedono,
anche  con  le  modalita'  indicate  nell'art.  41,  comma  10,   del
decreto-legge   30   dicembre   2008,   n.   207,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 devono  apportare,
entro  il  30  giugno  2010,  un'ulteriore  riduzione  degli   uffici
dirigenziali di livello  non  generale  e  delle  relative  dotazioni
organiche,  nonche'  delle  dotazioni  organiche  del  personale  non
dirigenziale, con esclusione di quelle degli enti di ricerca; 
  Visto  il  comma  8-quater  del  citato   articolo   art.   2   del
decreto-legge n. 194 del  2009,  convertito,  con  modificazioni,  in
legge n. 25 del 2010, che prevede, per  le  Amministrazioni  che  non
abbiano adempiuto nei tempi previsti  a  quanto  disposto  dal  comma
8-bis dello stesso art. 2, il divieto,  a  decorrere  dal  30  giugno
2010, di procedere ad assunzioni di personale a  qualsiasi  titolo  e
con qualsiasi  contratto,  prevedendo  che  fino  all'emanazione  dei
relativi provvedimenti, le dotazioni organiche sono  provvisoriamente
individuate in misura pari ai posti coperti alla data del 28 febbraio
2010, facendo salve le procedure concorsuali e di  mobilita'  avviate
alla predetta data; 
  Visto il  comma  8-quinques  del  ripetuto  articolo  art.  2,  del
decreto-legge n. 194 del 2009 che prevede, per alcune amministrazioni
e categorie di personale, l'esclusione dall'applicazione dei commi da
8-bis a 8-quater dello stesso articolo disponendo, poi, una specifica
deroga  al  blocco  delle  assunzioni  del   personale   dirigenziale
reclutato  attraverso  il  corso  concorso  selettivo  di  formazione
bandito dalla Scuola superiore della  pubblica  amministrazione,  con
decreto direttoriale del 12 dicembre 2005,  n.  269,  e  sancendo  il
principio che le assunzioni  del  suddetto  personale  devono  essere
effettuare in  via  prioritaria  dalle  amministrazioni  interessate,
nell'ambito delle ordinarie procedure assunzionali; 
  Visto il decreto-legge  1°  luglio  2009  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, in legge 3 agosto 2009,  n.  102,  ed  in  particolare
l'art. 17, comma 17, ai sensi del quale il termine per procedere alle
assunzioni  di  personale  a  tempo   indeterminato   relative   alle
cessazioni verificatesi nell'anno 2008, di cui all'art. 66, commi  3,
5 e 14 del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e  successive
modificazioni, e'  prorogato  al  31  dicembre  2010  e  le  relative
autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 marzo 2010; 
  Vista  le  note   del   Segretariato   Generale   della   Giustizia
Amministrativa in data 15 gennaio 2010, n.  850  e  del  Segretariato
generale della Corte dei conti del 9 marzo 2010, n. SG-A33-P  con  le
quali chiedono l'autorizzazione alla stabilizzazione di personale, ai
sensi dell'art. 66, comma 5, del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133,  dando  analitica  dimostrazione   delle   cessazioni   avvenute
nell'anno precedente; da cui  devono  essere  decurtati  gli  importi
relativi alle unita' cessate per mobilita', e dei relativi oneri; 
  Considerato che l'onere previsto per le assunzioni  non  supera  le
risorse finanziarie utilizzabili secondo la normativa citata; 
  Ritenuto di accogliere  l'urgenza  rappresentata  di  assunzione  a
tempo indeterminato secondo le procedure speciali di stabilizzazione; 
  Visto l'art. 6, comma 1, del citato decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, ai sensi del quale nell'individuazione delle  dotazioni
organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di
vacanze di organico, situazioni di soprannumerarieta'  di  personale,
anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi  alle  singole
posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale,
salvo specifiche deroghe espressamente previste dalla legge; 
  Tenuto conto che le assunzioni sono subordinate alla disponibilita'
di posti in dotazione organica; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  13
giugno 2008  concernente  «Delega  di  funzioni  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri  in  materia  di  pubblica  amministrazione  e
innovazione al Ministro senza portafoglio prof. Renato Brunetta»; 
  Su  proposta  del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione   e
l'innovazione di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze; 
 
                              Decreta: 
 
  1. Fermo restando gli adempimenti previsti dall'art. 74 del decreto
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, nonche' quelli di cui all'art. 2,  comma
8-bis, del decreto legge 30 dicembre  2009,  n.  194,  convertito  in
legge, con modificazioni,  dall'art.  1,  comma  1,  della  legge  26
febbraio 2010, n. 25, il Consiglio di Stato e la Corte dei conti,  ai
sensi dell'art. 66, comma 5, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112
convertito con modificazioni dalla legge del 6 agosto  2008  n.  133,
sono   autorizzati   alle   assunzioni,   mediante    procedure    di
stabilizzazione, del  personale  di  cui  alla  Tabella  allegata  al
presente decreto, di cui costituisce parte integrante, e  nel  limite
delle unita' di personale e delle risorse  finanziarie  indicate  per
ciascuna amministrazione. 
  2. Le assunzioni di personale di cui  al  comma  1  possono  essere
effettuate entro e non oltre il 31  dicembre  2010.  Sara'  cura  del
Consiglio di Stato e della Corte dei conti verificare il possesso dei
requisiti previsti dalla normativa in materia di stabilizzazione, nel
rispetto della Direttiva del Ministro per le riforme e le innovazioni
nelle pubbliche amministrazioni n. 7  del  30  aprile  2007  e  della
circolare dello stesso Ministro n. 5 del 18 aprile  2008.  La  stessa
amministrazione e' responsabile degli accertamenti effettuati e della
regolarita' delle assunzioni a tempo indeterminato che ne derivano. 
  3. Per le assunzioni di cui al comma 1 il Consiglio di Stato  e  la
Corte dei conti sono tenuti, entro e non oltre il 31  marzo  2011,  a
trasmettere,  per  le  necessarie  verifiche,  alla  Presidenza   del
Consiglio dei Ministri  -  Dipartimento  per  la  funzione  pubblica,
Ufficio per  il  personale  delle  pubbliche  amministrazioni,  e  al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
ragioneria  generale  dello  Stato,  IGOP,  i  dati  concernenti   il
personale stabilizzato, la spesa annua lorda a regime  effettivamente
da sostenere. A  completamento  delle  procedure  di  stabilizzazione
dovranno altresi' fornire dimostrazione del rispetto  dei  limiti  di
spesa previsti dal presente decreto. 
  4. All'onere derivante dalle  assunzioni  di  cui  al  comma  1  si
provvede nell'ambito delle  disponibilita'  dei  pertinenti  capitoli
dello stato di previsione della spesa del Consiglio di Stato e  della
Corte dei conti. 
  Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte  dei
conti, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 18 marzo 2010 
 
                          p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri 
                          Il Ministro per la pubblica amministrazione 
                                   e l'innovazione: Brunetta          
 
Il Ministro dell'economia e delle finanze 
               Tremonti 
 
Registrato alla Corte dei Conti il 23 luglio 2010 
Ministeri istituzionali  -  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri
Registro n.8 foglio n.287