IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato
ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002,  n.
245, convertito,  con  modificazioni,  dall'art.  1  della  legge  27
dicembre 2002, n. 286, del 6 aprile  2009  recante  la  dichiarazione
dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari  a
causa  degli  eventi  sismici  che  hanno  interessato  la  provincia
dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6  aprile
2009; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  6
aprile 2009 recante  la  dichiarazione  dello  stato  d'emergenza  in
ordine agli eventi sismici predetti; 
  Viste le ordinanze del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  n.
3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009,  n.  3755  del  15
aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile  2009,
n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 6
maggio 2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio  2009,
n. 3771 e n. 3772 del 19 maggio 2009, n. 3778, n. 3779 e n. 3780  del
6 giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009, n. 3784  del  25
giugno 2009; n. 3789 e n. 3790 del 9 luglio  2009,  n.  3797  del  30
luglio 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009,  n.  3805  del  3  settembre
2009, n. 3806 del 14 settembre 2009, n. 3808 del 15  settembre  2009,
n. 3810 del 21 settembre 2009, n. 3811 del 22 settembre 2009, n. 3813
del 29 settembre 2009, n. 3814 del 2 ottobre 2009,  n.  3817  del  16
ottobre 2009, n. 3820 del 12 novembre 2009, n. 3826 e n. 3827 del  27
novembre 2009, n. 3832 e n. 3833 del 22 dicembre 2009, n. 3837 del 30
dicembre 2009, n. 3843 del 19 gennaio 2010, n. 3845  del  29  gennaio
2010, n. 3857 del 10 marzo 2010, n. 3859 del 12 marzo 2010,  n.  3866
del 16 aprile 2010, n. 3870 del 21 aprile 2010, 3877  del  12  maggio
2010, n. 3881 dell'11 giugno 2010, n. 3883 del 18 giugno  2010  e  n.
3889 del 16 luglio 2010; 
  Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009,  n.  39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con
cui si dispone che i provvedimenti ivi  previsti  sono  adottati  con
ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai  sensi
dell'art. 5, comma 2, della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225,  di
concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  per  quanto
attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario; 
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n.  195,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio  2010,  n.   26,   recante
disposizioni urgenti per la cessazione dello stato  di  emergenza  in
materia di rifiuti nella regione Campania,  per  l'avvio  della  fase
post emergenziale nel  territorio  della  regione  Abruzzo  ed  altre
disposizioni urgenti  relative  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri ed alla protezione civile; 
  Viste le note del sindaco dell'Aquila del 28  giugno  2010,  del  6
luglio 2010, del 9 luglio 2010, del 28 luglio 2010  e  del  4  agosto
2010, nonche' la nota del Commissario delegato del 25 giugno 2010; 
  Viste la nota della provincia dell'Aquila del 22 giugno 2010  e  la
nota del Commissario delegato del 25 giugno 2010; 
  Vista la nota del Ministero dell'economia e  delle  finanze  del  6
agosto 2010; 
  Considerato che, alla luce di quanto comunicato dal  sindaco  della
citta' dell'Aquila nelle note predette, l'affidamento  alla  Societa'
regionale    Abruzzo    Engineering    delle    attivita'    connesse
all'assegnazione degli alloggi del progetto CASE e del progetto  MAP,
nonche' per l'istruttoria delle domande di contributo  relative  alla
ricostruzione degli edifici classificati di tipo E, appare allo stato
necessario,  tenuto  conto  dell'assoluta  urgenza  delle   attivita'
richieste e per impedire  che  vi  possa  essere  ogni  soluzione  di
continuita' dell'azione amministrativa; 
  Ritenuto che con l'ordinanza n. 3870 del 21 aprile  2010  e'  stato
prorogato al 31 dicembre 2010 il termine per la  presentazione  delle
domande di accesso al contributo per la ricostruzione  degli  edifici
classificati di tipo E, in considerazione del fatto che non si  erano
verificati tutti i presupposti di carattere normativo per  consentire
agli interessati di proporre tempestivamente le predette domande; 
  Considerato che allo stato, la funzione di controllo e di  verifica
dei progetti allegati alle domande di contributo, di competenza della
provincia dell'Aquila per il tramite degli uffici del  Genio  civile,
puo'  essere  espletata  solo  avvalendosi   delle   professionalita'
acquisite  nell'ambito   del   personale   della   Societa'   Abruzzo
Engineering; 
  D'intesa con la regione Abruzzo; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Nelle more dello svolgimento di apposite procedure  di  gara  da
espletarsi per l'aggiudicazione dei servizi correlati all'istruttoria
delle istanze di contributo ed ai  controlli  sull'effettuazione  dei
lavori, in considerazione del consistente numero di richieste per  la
riparazione e la ricostruzione degli edifici  privati  danneggiati  o
distrutti dal sisma del 6 aprile 2009, anche in aggregato strutturale
di imminente presentazione, nonche' del  conseguente  incremento  dei
controlli sull'esecuzione dei lavori e  sugli  atti  di  denuncia  di
inizio attivita' o di permesso a costruire, il comune dell'Aquila  e'
autorizzato ad avvalersi di Abruzzo Engineering S.c.p.a. fino  al  31
dicembre 2010, sulla  base  di  un'apposita  convenzione  nel  limite
massimo di euro 1.080.000,00 nonche' a prorogare fino al 31  dicembre
2010 la convenzione stipulata con  Abruzzo  Engineering  S.c.p.a.  ai
sensi  dell'art.  1,  comma  3,  dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri n. 3784 del 25 giugno 2009, nel limite massimo
di euro 490.000,00. 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  presente  articolo  si
provvede a valere sulle residue disponibilita' di  cui  all'art.  14,
comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009,  n.  39,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, ed  il  Commissario
delegato provvede alla conseguente rimodulazione del  relativo  piano
finanziario.