IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del  16  febbraio  1998,  relativa  all'immissione  sul  mercato  dei
biocidi, in particolare l'art. 16, paragrafo 2; 
  Visto il decreto legislativo 25  febbraio  2000,  n.  174,  recante
«Attuazione della direttiva 98/8/CE  in  materia  di  immissione  sul
mercato di biocidi»; 
  Vista la direttiva 2009/89/CE  della  Commissione,  del  30  luglio
2009, che modifica la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e  del
Consiglio  al  fine  di  includere  l'azoto  come  principio   attivo
nell'allegato I della direttiva 98/8/CE; 
  Considerato che la data di iscrizione dell'azoto, per  il  tipo  di
prodotto 18, insetticidi, e' il 1 luglio  2011  e  che,  pertanto,  a
decorrere da tale  data  l'immissione  sul  mercato  di  insetticidi,
aventi come unica sostanza attiva  l'azoto e' subordinata al rilascio
dell'autorizzazione prevista dall'art. 3, del decreto legislativo  25
febbraio 2000, n. 174; 
  Considerato che, ai sensi della direttiva  2009/86/CE,  il  termine
per provvedere  al  rilascio,  alla  modifica  o  alla  revoca  delle
autorizzazioni per insetticidi gia' presenti sul mercato aventi  come
unica sostanza attiva e' l'azoto e' il 31 agosto 2013; 
  Considerato  che,  pertanto,  il  Ministero   della   salute   deve
concludere entro il  31  agosto  2013  l'esame  delle  richieste  che
saranno  presentate  relativamente  ai  prodotti  appartenenti   alla
categoria  degli  insetticidi  contenenti  azoto  gia'  presenti  sul
mercato come prodotti di libera vendita  o  registrati  come  presidi
medico-chirurgici; 
  Ritenuto che per concludere entro il 31 agosto 2013 la  valutazione
dei fascicoli presentati dai titolari  di  registrazioni  di  presidi
medico-chirurgici e dai responsabili dell'immissione sul mercato  dei
prodotti sopra descritti,  le  richieste  di  autorizzazione  di  cui
all'art. 9 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n.  174,  devono
pervenire al Ministero della salute entro il 31 agosto 2011; 
Considerato che, dopo il 31 agosto 2013 non possono in ogni caso piu'
essere mantenute registrazioni di  presidi  medico-chirurgici  aventi
come unica sostanza attiva l'azoto rientranti nella  categoria  degli
insetticidi; 
    
  Considerato che anche i prodotti attualmente di libera vendita, che
rientrano nella categoria degli insetticidi  e  che  contengono  come
unica sostanza attiva l'azoto, non possono essere immessi sul mercato
dopo il 31 agosto 2013 se non autorizzati come prodotti biocidi; 
  Ritenuto che dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto
non possono  essere  piu'  accettate  domande  di  autorizzazione  di
presidi   medico-chirurgici   contenenti   azoto    impiegati    come
insetticidi; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per tutti gli effetti di cui al decreto legislativo 25  febbraio
2000, n. 174, e'  riconosciuto  l'inserimento  della  sostanza  azoto
nell'«Elenco  dei  principi  attivi  con  indicazione  dei  requisiti
stabiliti a livello comunitario per poterli includere tra i biocidi»,
di  cui  all'allegato  I  della  direttiva  98/8/CE,  disposto  dalla
direttiva 2009/89/CE della Commissione del 30 luglio 2009. 
  2. Nell'allegato al presente decreto si riportano le specificazioni
con le quali la sostanza azoto  e'  stata  iscritta  nell'allegato  I
della direttiva 98/8/CE. 
  3. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2 e  4,  a  decorrere
dal 1° luglio 2011 l'immissione sul mercato di prodotti  appartenenti
al tipo di prodotto 18, «insetticidi», di  cui  all'allegato  IV  del
decreto legislativo 25 febbraio  2000,  n.  174,  che  contengono  il
principio attivo azoto come unica sostanza attiva, e' subordinata  al
rilascio  dell'autorizzazione  prevista  dall'art.  3,  del   decreto
legislativo 25 febbraio 2000, n. 174.