IL MINISTRO DELLA SALUTE Vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, in particolare l'art. 16, paragrafo 2; Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, recante «Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi»; Vista la direttiva 2009/89/CE della Commissione, del 30 luglio 2009, che modifica la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere l'azoto come principio attivo nell'allegato I della direttiva 98/8/CE; Considerato che la data di iscrizione dell'azoto, per il tipo di prodotto 18, insetticidi, e' il 1 luglio 2011 e che, pertanto, a decorrere da tale data l'immissione sul mercato di insetticidi, aventi come unica sostanza attiva l'azoto e' subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 3, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174; Considerato che, ai sensi della direttiva 2009/86/CE, il termine per provvedere al rilascio, alla modifica o alla revoca delle autorizzazioni per insetticidi gia' presenti sul mercato aventi come unica sostanza attiva e' l'azoto e' il 31 agosto 2013; Considerato che, pertanto, il Ministero della salute deve concludere entro il 31 agosto 2013 l'esame delle richieste che saranno presentate relativamente ai prodotti appartenenti alla categoria degli insetticidi contenenti azoto gia' presenti sul mercato come prodotti di libera vendita o registrati come presidi medico-chirurgici; Ritenuto che per concludere entro il 31 agosto 2013 la valutazione dei fascicoli presentati dai titolari di registrazioni di presidi medico-chirurgici e dai responsabili dell'immissione sul mercato dei prodotti sopra descritti, le richieste di autorizzazione di cui all'art. 9 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, devono pervenire al Ministero della salute entro il 31 agosto 2011; Considerato che, dopo il 31 agosto 2013 non possono in ogni caso piu' essere mantenute registrazioni di presidi medico-chirurgici aventi come unica sostanza attiva l'azoto rientranti nella categoria degli insetticidi; Considerato che anche i prodotti attualmente di libera vendita, che rientrano nella categoria degli insetticidi e che contengono come unica sostanza attiva l'azoto, non possono essere immessi sul mercato dopo il 31 agosto 2013 se non autorizzati come prodotti biocidi; Ritenuto che dalla data di entrata in vigore del presente decreto non possono essere piu' accettate domande di autorizzazione di presidi medico-chirurgici contenenti azoto impiegati come insetticidi; Decreta: Art. 1 1. Per tutti gli effetti di cui al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, e' riconosciuto l'inserimento della sostanza azoto nell'«Elenco dei principi attivi con indicazione dei requisiti stabiliti a livello comunitario per poterli includere tra i biocidi», di cui all'allegato I della direttiva 98/8/CE, disposto dalla direttiva 2009/89/CE della Commissione del 30 luglio 2009. 2. Nell'allegato al presente decreto si riportano le specificazioni con le quali la sostanza azoto e' stata iscritta nell'allegato I della direttiva 98/8/CE. 3. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2 e 4, a decorrere dal 1° luglio 2011 l'immissione sul mercato di prodotti appartenenti al tipo di prodotto 18, «insetticidi», di cui all'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, che contengono il principio attivo azoto come unica sostanza attiva, e' subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 3, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174.