IL DIRETTORE GENERALE 
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente  l'istituzione
del Ministero della salute e l'incremento del numero complessivo  dei
Sottosegretari di Stato; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di  prodotti  fitosanitari  ed  in  particolare  l'art.  8,
paragrafo 3, nonche' la circolare del 10 giugno  1995,  n.  17  (S.O.
Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno  1995)  concernenti  «Aspetti
applicativi  delle  nuove  norme  in  materia  di  autorizzazione  di
prodotti fitosanitari»; 
  Visto l'art. 8, comma 3, del sopracitato decreto legislativo del 17
marzo 1995, n. 194, concernente «la possibilita'  di  autorizzare  in
circostanze eccezionali l'immissione  in  commercio  di  un  prodotto
fitosanitario per un periodo massimo di 120 giorni»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti  di
autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio  e  alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti»; 
  Visto il decreto dirigenziale 26 marzo 2010 con la quale i prodotti
fitosanitari  a  base  della  sostanza  attiva  1,3   dicloropropene,
riportati nell'allegato al presente decreto, sono  stati  autorizzati
per un periodo di centoventi giorni, ai sensi dell'art.  8,  comma  3
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la composizione  e
alle condizioni di utilizzo, riportate nelle rispettive etichette; 
  Viste le richieste inoltrate da alcune associazioni di  agricoltori
con le quali e' stata segnalata la necessita' di  poter  disporre  di
prodotti   fitosanitari   contenenti   la   sostanza    attiva    1,3
dicloropropene   ritenuta   efficace   per    il    trattamento    di
disinfestazione  dei  terreni  agricoli  destinati  alla   produzione
ortofrutticola e floricola; 
  Viste le domande presentate dall'Imprese  interessate,  dirette  ad
ottenere la proroga delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari  a
base della sostanza attiva 1,3 dicloropropene,  rilasciata  ai  sensi
dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; 
  Considerato che l'utilizzo della sostanza attiva 1,3 dicloropropene
e' richiesto per coprire  i  reimpianti  di  colture  diverse  e  con
diverse  epoche  di  semina/trapianto,  compreso  nel   periodo   fra
aprile-novembre; 
  Considerato che il  problema  e'  stato  sottoposto  all'attenzione
della Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari del  7  giugno
2010   che   ha    espresso    parere    favorevole    al    rilascio
dell'autorizzazione eccezionale ai sensi dell'art. 8,  comma  3,  del
decreto legislativo n. 194/1995 dei prodotti fitosanitari,  riportati
in allegato al presente decreto, prorogabile per ulteriori centoventi
giorni al fine di coprire tutto il periodo  di  reale  necessita'  di
utilizzo della sostanza attiva; 
  Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto  ministeriale  9
luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  E' prorogata, a decorrere dal 26 luglio 2010, fino al  22  novembre
2010, l'autorizzazione dei  prodotti  fitosanitari  sottoelencati,  a
base della sostanza attiva 1,3  dicloropropene,  di  cui  al  decreto
dirigenziale 5 maggio 2009. 
    
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 
  Il presente decreto sara' notificato, in via  amministrativa,  alle
imprese e sara' pubblicato sul portale del  Ministero  della  salute,
all'indirizzo www.ministerosalute.it 
    Roma, 3 luglio 2010 
 
                                      Il direttore generale: Borrello