L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali; Visto il Regolamento ISVAP n. 31 del 1° giugno 2009 recante la disciplina della banca dati sinistri e, in particolare, l'art. 7, comma 1, secondo cui l'ISVAP stabilisce con provvedimento le modalita' tecniche di comunicazione dei dati relativi ai sinistri, A d o t t a il seguente provvedimento: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente Provvedimento si intende per: a) «banca dati sinistri»: la banca dati istituita ai sensi dell'art. 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 per la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia; b) «CONSAP»: la Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. in qualita' di gestore del Fondo di garanzia per le vittime della strada; c) «impresa di assicurazione» o «impresa»: l'impresa di assicurazione avente sede legale in Italia e la sede secondaria in Italia di impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, autorizzate all'esercizio delle assicurazioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; d) «ISVAP»: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo; e) «Regolamento»: il Regolamento ISVAP n. 31 del 1° giugno 2009 recante la disciplina della banca dati sinistri; f) «sinistro»: il sinistro relativo all'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore immatricolati in Italia.