IL DIRETTORE CENTRALE 
             gestione tributi e rapporto con gli utenti 
 
  Visto l'art. 24 del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative
concernenti le impostesulla  produzione  e  sui  consumi  e  relative
sanzioni penali e amministrative, approvato con  decreto  legislativo
26 ottobre 1995, n. 504; 
  Visto il punto 13 della tabella A allegata al predetto testo  unico
che prevede l'aliquota ridotta di accisa per i  carburanti  consumati
per l'azionamento delle autoambulanze destinate  al  trasporto  degli
ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di
pronto soccorso da determinare con provvedimento dell'amministrazione
finanziaria; 
  Visto il  decreto  31  dicembre  1993,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 10  del  14  gennaio  1994,  con  il  quale  sono  state
stabilite le modalita' per la concessione, mediante buoni  d'imposta,
del menzionato beneficio fiscale; 
  Visto il punto 97 dell'area n.1 della tabella allegata  al  decreto
19 ottobre 1994, n. 678, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  288
del 10 dicembre 1994; 
  Visto il Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle  dogane,
deliberato dal comitato direttivo il 5 dicembre 2000; 
  Vista  la  determinazione  prot.  n.  46212  del  6  aprile   2010,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2010, con  la
quale altri enti di  assistenza  e  di  pronto  soccorso  sono  stati
ammessi, da ultimo, alla stessa agevolazione; 
  Visti i  pareri  favorevoli  espressi  dalle  competenti  Direzioni
regionali dell'Agenzia delle dogane in merito alle domande, corredate
della  prescritta  documentazione,  con  le  quali  altri   enti   di
assistenza e di pronto soccorso hanno chiesto  di  essere  ammessi  a
fruire della menzionata agevolazione fiscale; 
  Tenuto conto che i predetti enti sono  in  possesso  dei  requisiti
necessari per essere ammessi al beneficio fiscale; 
 
                               Adotta: 
                     la seguente determinazione: 
 
                               Art. 1 
 
  1. All'elenco degli enti di assistenza e  di  pronto  soccorso  che
hanno titolo alla agevolazione fiscale prevista dal  punto  13  della
tabella A allegata al  testo  unico  delle  disposizioni  legislative
concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e  relative
sanzioni penali e amministrative, approvato con  decreto  legislativo
26 ottobre 1995, n. 504 e dal comma 1  dell'art.  1  del  decreto  31
dicembre   1993,   relativamente   ai   carburanti   consumati    per
l'azionamento  delle  autoambulanze  destinate  al  trasporto   degli
ammalati  e  dei  feriti,  di  pertinenza  degli  enti  stessi,  sono
aggiunti: 
    1400) «Croce Angolana  Onlus»,  con  sede  in  Citta'  S.  Angelo
(Pescara); 
    1401) «Croce Bianca», con sede in Siderno (Reggio Calabria). 
  La  presente  determinazione  sara'   pubblicata   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana. 
  Roma, 18 agosto 2010 
 
                                     Il direttore centrale: De Santis