IL DIRETTORE GENERALE della Direzione per la protezione della natura e del mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con IL DIRETTORE GENERALE della Direzione generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare; Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349 «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 3 agosto 2009, n. 140, denominato «Regolamento sulla riorganizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»; Visto le competenze assegnate dal sunnominato decreto del Presidente della Repubblica alla Direzione generale per la protezione della natura e del mare, di seguito denominata l'Amministrazione; Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Vista la Convenzione dell'Organizzazione marittima internazionale delle nazioni unite (IMO) per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e sedimenti delle navi del 13 febbraio 2004, di seguito denominata Convenzione; Viste le Linee guida sulla certificazione degli impianti di trattamento delle acque di zavorra delle navi emanate dall'IMO con la risoluzione MEPC 174(58) del 10 ottobre 2008; Viste le Linee guida sulla certificazione degli impianti di trattamento delle acque di zavorra delle navi che impiegano sostanze attive emanate dall'IMO con la risoluzione MEPC 169 (57) del 4 aprile 2008; Considerato che, ai sensi della Convenzione nonche' delle conseguenti Linee guida vincolanti emanate dall'IMO per la sua applicazione e implementazione, la certificazione di tipo approvato per gli impianti di trattamento di acque di zavorra delle navi viene rilasciata dallo Stato di bandiera o comunque dallo Stato cui appartiene la ditta costruttrice dell'impianto; Vista la direttiva 98/8/CE del 16 febbraio 1998 emanata dal Parlamento europeo che istituisce un quadro normativo in materia di commercializzazione dei biocidi, al fine di garantire un elevato livello di tutela della salute umana e dell'ambiente ed il buon funzionamento del mercato interno; Visto il decreto legislativo 174 del 25 febbraio 2000 «Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi». Vista la direttiva 96/98/CE del Consiglio del 20 dicembre 1996 sull'equipaggiamento marittimo con le modifiche apportate nella direttiva 2009/26/CE; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 6 ottobre 1999, n. 407 «Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo» e successive modifiche; Visto il regolamento (CE) n.1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH); Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93; Visto il decreto direttoriale prot. DPN-DEC-2009-0000803 del 15 giugno 2009 che istituisce presso la Direzione protezione della natura del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare un tavolo tecnico, costituito dai rappresentanti dell'ISPRA, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Comando generale delle capitanerie di porto e del Reparto ambientale marino, per la predisposizione di procedure nazionali per ottenere la certificazione di conformita' al tipo approvato per un impianto di trattamento delle acque di zavorra delle navi, per la predisposizione dei relativi necessari decreti, nonche' per fornire il necessario supporto tecnico scientifico sulla materia e per seguire le successive attivita' connesse al rilascio delle certificazioni; Visto il verbale redatto in data 27 novembre 2009 con cui il tavolo tecnico ha approvato il testo del presente decreto, trasmesso all'Amministrazione in data 30 novembre 2009. Ritenuto necessario procedere alla definizione di procedure nazionali volte al riconoscimento della conformita' al tipo approvato di impianti di trattamento delle acque di zavorra delle navi, nonche' della loro idoneita' tecnica e della ecocompatibilita' dei prodotti eventualmente utilizzati, come da specifiche Linee guida emanate dall'IMO, anche allo scopo di non precludere ad aziende nazionali la possibilita' di entrare nel mercato mondiale degli impianti di trattamento delle navi; Decreta: Art. 1 1. Il presente decreto definisce le procedure necessarie al riconoscimento della conformita' al tipo approvato degli impianti di trattamento delle acque di zavorra delle navi come stabilito dalla Convenzione e dalle Linee guida sulla certificazione degli impianti di trattamento delle acque di zavorra delle navi adottate dall'IMO con la risoluzione MEPC 174 (58) del 10 ottobre 2008 e dalle Linee guida sulla certificazione degli impianti di trattamento delle acque di zavorra delle navi che utilizzano sostanze attive, adottata dall'IMO con la risoluzione MEPC 169 (57) del 4 aprile 2008. 2. I dati da fornire ed i tipi di test da effettuare ai fini del riconoscimento di idoneita' dell'impianto, con relative specifiche tecniche e metodi di analisi, sono quelli indicati dalle richiamate Linee guida relative alla certificazione di impianti di trattamento di acque di zavorra delle navi e alla certificazione di impianti di trattamento che usano sostanze attive emanate dall'IMO e sono riportati rispettivamente negli allegati 1 e 2, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto e di cui si fornisce una traduzione non ufficiale in lingua italiana.