IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 luglio 2009, concernente l'istituzione di un regime di aiuto in favore di investimenti produttivi ai sensi dell'art. 1, comma 845 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, riguardanti le aree tecnologiche individuate dal comma 842 del medesimo articolo e per interventi ad esse connessi e collegati; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 aprile 2010, recante modifiche e integrazioni al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 luglio 2009; Visto il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella G.U.U.E. L 214 del 9 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria); Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese; Vista la Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale 2007-2013 approvata dalla Commissione europea il 28 novembre 2007 con decisione C(2007) 5618 def. cor. (G.U.U.E. C 90 dell'11 aprile 2008); Visto il Programma operativo nazionale (PON) FESR Ricerca e Competitivita' 2007-2013 per le regioni dell'obiettivo convergenza adottato con decisione della Commissione europea C(2007) 6882 del 21 dicembre 2007 ed in particolare l'obiettivo operativo 4.2.1.1 «Rafforzamento del sistema produttivo (Azione 1 "Interventi finalizzati al riposizionamento competitivo del sistema produttivo")» previsto dall'Asse prioritario 2 del medesimo PON; Ritenuto opportuno definire le condizioni e le modalita' per l'attivazione degli interventi in favore di investimenti finalizzati all'industrializzazione dei risultati di programmi qualificati di ricerca o sviluppo sperimentale, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 luglio 2009; Decreta: Art. 1 Ambito di applicazione e risorse disponibili 1. Al fine di promuovere il riposizionamento competitivo del sistema produttivo e la valorizzazione dei risultati delle attivita' di ricerca e sviluppo delle imprese, il presente decreto disciplina, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 luglio 2009 e successive midificazioni ed integrazioni (nel seguito «Decreto»), i termini, le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore dei programmi di investimento finalizzati all'industrializzazione dei risultati di programmi qualificati di ricerca o sviluppo sperimentale. 2. Le risorse disponibili per l'attuazione degli interventi di cui al presente decreto sono pari a € 100.000.000,00 a valere sul PON Ricerca e competitivita' 2007-2013, destinate a programmi riferiti a unita' produttive ubicate nei territori delle regioni Campania, Calabria, Puglia, Sicilia, nell'ambito dell'obiettivo Convergenza. Ai fini dell'attribuzione delle risorse disponibili si tiene, inoltre, conto delle seguenti riserve: a) almeno il 60%, destinata ai programmi di cui all'art. 4, proposti da piccole e medie imprese; b) almeno il 20%, destinata ai programmi di cui all'art. 4, riguardanti unita' produttive ubicate in uno dei distretti produttivi individuati ai sensi della legge 5 ottobre 1991, n. 317 e della legge 11 maggio 1999, proposti da imprese che, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, aderiscano ad accordi di collaborazione con altre imprese appartenenti al medesimo predetto distretto produttivo ovvero in favore di programmi proposti da imprese che abbiano sottoscritto, alla medesima predetta data di presentazione della domanda di agevolazioni, un contratto di rete, come disciplinato dall'art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sulla base di quanto previsto in materia dal decreto di cui all'art. 3, comma 4-ter 1, del medesimo decreto-legge 10 febbraio 2009. Le somme che alla scadenza del termine di presentazione delle domande di cui all'art. 7 comma 2, risultano non utilizzate per ciascuna delle suddette riserve sono riassegnate, secondo l'ordine cronologico di presentazione, alle domande insoddisfatte presentate entro i termini previsti. Ai fini di cui alla precedente lettera b), l'impresa richiedente allega alla domanda di agevolazioni di cui all'art. 7, copia dell'accordo di collaborazione o del contratto di rete gia' sottoscritti alla data di presentazione della domanda di agevolazioni e, limitatamente al contratto di rete, gia' iscritto nel Registro delle imprese alla medesima data.