L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI Nella riunione del Consiglio del 22 luglio 2010; Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'»; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»; Visto il decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», e in particolare l'art. 13, comma 7, ai sensi del quale nell'ambito delle proprie attivita' l'Autorita' applica le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241; Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico dei servizi media audiovisivi e radiofonici»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», e in particolare l'art. 2, cosi' come modificato dall'art. 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che impone la rivisitazione della disciplina relativa ai termini procedimentali; Vista la propria delibera n. 17/98, del 16 giugno 1998, con la quale sono stati approvati i regolamenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilita', il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorita'; Visto il nuovo regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita', approvato con delibera n. 316/02/CONS, del 9 ottobre 2002, e, in particolare, l'art. 26; Considerato: 1) che le modifiche apportare all'art. 2 della legge n. 241 del 1990 sono finalizzate alla maggiore celerita' dell'azione amministrativa e ad assicurare la certezza della conclusione dei procedimenti; 2) che la nuova disciplina si applica anche alle autorita' di regolazione e vigilanza; 3) che gli uffici dell'Autorita' hanno svolto una ricognizione dei termini dei procedimenti di competenza, con riferimento sia agli atti regolamentari emanati dall'Autorita' sia alla normativa primaria; 4) che la vigente ripartizione delle competenze tra uffici e organi collegiali dell'Autorita' assegna ai primi compiti istruttori e propositivi e ai secondi compiti deliberativi; 5) che il superamento del termine di novanta giorni per alcuni procedimenti e' dovuto alla complessita' delle materie rispettivamente trattate e ai particolari interessi curati; 6) che il termine per la sospensione istruttoria dei procedimenti e' stato ridotto a trenta giorni, salvo ipotesi particolarmente complesse derivanti da obblighi comunitari o da disposizioni nazionali; 7) che sono confermati i termini previsti da normative speciali; 8) che la ricognizione e' stata estesa ai procedimenti sanzionatori ai soli fini di trasparenza e di completezza del monitoraggio, onde a tali procedimenti non si applica l'articolato del presente provvedimento; 9) che l'attivita' consultiva dell'Autorita' resta disciplinata dalle norme speciali; Ritenuta la necessita' di un apposito atto regolamentare al fine di una corretta attuazione dell'art. 2, comma 5, della legge n. 241 del 1990 e dell'art. 7, comma 3, della legge n. 69 del 2009; Udita la relazione del Commissario D'Angelo, relatore ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita'; Delibera: Art. 1 Ambito di applicazione 1. La presente delibera si applica ai procedimenti amministrativi di competenza dell'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni ad iniziativa di parte o d'ufficio. 2. I procedimenti dell'Autorita' si concludono con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle allegate tabelle, che costituiscono parte integrante della presente delibera. 3. I procedimenti non inclusi nelle tabelle di cui all'allegato «A» alla presente delibera si concludono nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, salvo non sia diversamente stabilito da una difforme norma speciale di rango primario.