IL DIRETTORE GENERALE 
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie 
 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante  Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, e successive  modificazioni
e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, che stabilisce le modalita', le condizioni e i limiti  temporali
per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei  cittadini
non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento  dei  relativi
titoli; 
  Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n.
394  del  1999,  che  disciplinano  il  riconoscimento   dei   titoli
professionali abilitanti all'esercizio di una professione  sanitaria,
conseguiti in un paese non comunitario da  parte  dei  cittadini  non
comunitari; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di  attuazione
della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del
7  settembre  2005  relativa  al  riconoscimento   delle   qualifiche
professionali, come modificata dalla  direttiva  2006/100/CE  del  20
novembre 2006; 
  Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto  legislativo
n. 206 del 2007 il quale stabilisce che  il  riferimento  ai  decreti
legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49,
comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394  del  1999
si intende fatto al titolo III del decreto  legislativo  n.  206  del
2007; 
  Vista la domanda con la quale la sig.ra Nicole Julião  de  Oliveira
Renata  ha  chiesto  il  riconoscimento  del  titolo  di   enfermeira
conseguito  in  Brasile,  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della
professione di infermiere; 
  Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002, «Autorizzazione  alle
regioni a compiere gli atti  istruttori  per  il  riconoscimento  dei
titolo   abilitanti   dell'area   sanitaria   conseguiti   in   Paesi
extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10 tre, del decreto-legge
12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dell'art. 1 della legge
8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni; 
  Vista l'istruttoria compiuta dall'IREF; 
  Accertata la completezza  e  la  regolarita'  della  documentazione
prodotta dall'interessata; 
  Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di
un titolo identico ad altri per i quali si e' gia'  provveduto  nelle
precedenti  Conferenze  dei   servizi,   possono   applicarsi   nella
fattispecie le disposizioni  contenute  nell'art.  16,  comma  5  del
D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206; 
  Accertata  la  sussistenza  dei   requisiti   di   legge   per   il
riconoscimento del titolo di cui e' in possesso la richiedente; 
  Ritenuto pertanto, di accogliere la domanda; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Il  titolo  di  enfermeira  conseguito  nell'anno  2003  presso
l'«Universidade Federal de São Paulo - Escola Paulista  de  Medicina»
di São Paulo (Brasile) dalla sig.ra Nicole Julião de Oliveira Renata,
nata a São Paulo (Brasile) il giorno 13 giugno 1981  e'  riconosciuto
ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.