IL MINISTRO 
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 2, comma  222,  dodicesimo  periodo,  della  legge  23
dicembre 2009, n. 191, che ha previsto che entro novanta giorni dalla
data  di  entrata  in  vigore  della   predetta   legge,   tutte   le
Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1,  comma  2,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (le «Amministrazioni pubbliche»), e
successive modificazioni, che utilizzano  o  detengono,  a  qualunque
titolo, immobili di  proprieta'  dello  Stato  o  di  proprieta'  dei
medesimi soggetti pubblici, trasmettono al Ministero dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento del tesoro l'elenco  identificativo  dei
predetti beni ai fini della  redazione  del  rendiconto  patrimoniale
dello Stato a prezzi  di  mercato  previsto  dall'art.  6,  comma  8,
lettera e), del regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43; 
  Visto l'art. 2, comma 222,  tredicesimo  periodo,  della  legge  23
dicembre 2009, n. 191, che ha previsto che entro  il  31  gennaio  di
ciascun anno successivo a quello di trasmissione del primo elenco, le
Amministrazioni    pubbliche    comunicano    eventuali    variazioni
intervenute; 
  Visto l'art. 2, comma 222, quindicesimo  periodo,  della  legge  23
dicembre 2009, n. 191, che ha previsto che con decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze il predetto  obbligo  di  comunicazione
puo' essere esteso ad altre forme di attivo ai fini  della  redazione
del predetto rendiconto patrimoniale dello Stato a valori di  mercato
previsto dall'art. 6, comma 8, lettera e), del regolamento di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43; 
  Visto l'art. 8, comma 2, secondo  periodo,  del  decreto  legge  31
maggio 2010, n. 78, che  ha  esteso  gli  obblighi  di  comunicazione
previsti dall'art. 2, comma 222, periodo dodicesimo, della  legge  23
dicembre 2009, n. 191, alle amministrazioni  pubbliche  inserite  nel
conto economico  consolidato  della  pubblica  amministrazione,  come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica  (ISTAT)  ai  sensi
del comma 3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196; 
  Visto l'art. 60 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000,  n.  445,  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa». 
  Vista la circolare del Ministro dell'economia e  delle  finanze  n.
9942 del 3 maggio 2010 recante  «Legge  23  dicembre  2009,  n.  191:
"Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello  Stato  -  legge  finanziaria  2010"  -  adempimenti   connessi
all'attuazione dell'art. 2, comma 222.»; 
  Considerata  l'opportunita'  di  estendere  la   ricognizione   del
patrimonio pubblico alle concessioni e alle partecipazioni  anche  al
fine  di  un  miglior  coordinamento  degli  interventi  di   finanza
pubblica; 
  Attesa, altresi', la necessita' che  le  Amministrazioni  pubbliche
individuino puntualmente i beni immobili oggetto della  comunicazione
di cui all'art. 2, comma 222,  dodicesimo  periodo,  della  legge  23
dicembre 2009, n. 191; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Ambito soggettivo di applicazione 
 
  Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto  dall'art.  2,  comma
222, quindicesimo periodo, tutte le Amministrazioni pubbliche, di cui
al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  e  quelle  individuate
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi  del  comma  3
dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese quelle
ad  ordinamento  e  gestione  finanziaria  separati,  trasmettono  al
Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del  Tesoro  le
informazioni relative a concessioni e partecipazioni, secondo  quanto
previsto dal presente decreto.