Le associazioni rappresentative dell'utenza, e  le  associazioni
qualificate  nella  tutela  dei  minori,  nonche'   le   associazioni
rappresentative in campo familiare ed  educativo  o  impegnate  nella
protezione  delle  persone  con   disabilita',   meglio   specificate
nell'art.  2,  comma  2,  del  regolamento   sui   criteri   per   la
designazione,  l'organizzazione  e  il  funzionamento  del  Consiglio
nazionale  degli  utenti  (1)  (di  seguito,  piu'  brevemente,   «il
regolamento»), sono invitate a  dichiarare,  ai  sensi  dell'art.  3,
comma 3, del predetto regolamento, la loro  intenzione  di  designare
uno degli esperti tra i quali l'Autorita' scegliera' i componenti del
Consiglio nazionale degli utenti. 
    Le associazioni interessate  devono  autocertificare  la  propria
rappresentativita' sulla base dei criteri di cui all'art. 3, comma 1,
del regolamento con dichiarazioni debitamente sottoscritte  da  parte
del legale rappresentante. 
    Le associazioni interessate, come stabilito dall'art. 3, comma  3
del regolamento, devono, altresi', autocertificare, con dichiarazioni
debitamente sottoscritte da parte del legale rappresentante,  la  non
incompatibilita' propria e quella dei propri legali rappresentanti in
base ai criteri di cui all'art. 7 del regolamento. 
    Le dichiarazioni e le autocertificazioni di  cui  sopra  dovranno
essere inviate all'Autorita' per le garanzie  nelle  comunicazioni  -
Gabinetto, via Isonzo n. 21-b - 00198 Roma, a mezzo raccomandata  con
avviso di ricevimento, entro trenta giorni  dalla  pubblicazione  del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, a pena di  irricevibilita'.
A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. 
    Si precisa che in questa fase del  procedimento  le  associazioni
interessate dovranno limitarsi a dichiarare la  propria  volonta'  di
designare un esperto, allegando le autocertificazioni di cui sopra. 
    Soltanto in  una  fase  successiva  del  procedimento,  ai  sensi
dell'art.  3,  comma  4,  del  regolamento,   ciascuna   associazione
provvedera'  a  designare  il  nominativo  dell'esperto   che,   come
richiesto dall'art.  2,  comma  1,  del  regolamento,  dovra'  essere
particolarmente  qualificato   in   campo   giuridico,   sociologico,
psicologico, pedagogico, educativo e massmediale,  e  dovra'  essersi
distinto nell'affermazione dei diritti e della dignita' della persona
o delle particolari esigenze di tutela dei minori. 

(1) Il regolamento e' stato approvato con delibera del  Consiglio  n.
    54/99,  come  successivamente   modificata   ed   integrata,   in
    particolare dalla delibera n. 399/10/CONS, del  22  luglio  2010,
    pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9  agosto  2010  e
    disponibile sul sito internet dell'Autorita'  al  seguente  link:
    http://www.agcom.it/default.aspx?message=viewdocument           &
    DocID=4653