IL MINISTRO PER IL TURISMO Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343 recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» a norma dell'art. 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137; Visto l'art. 1, comma 19-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, cosi' come modificato dall'art. 2, comma 98 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2008, n. 286, che ha attribuito al Presidente le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 2009, con il quale l'on. Michela Vittoria Brambilla e' stata nominata Ministro senza portafoglio; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 maggio 2009, con il quale al Ministro senza portafoglio, on. Michela Vittoria Brambilla, e' stato conferito l'incarico e sono state delegate le funzioni assegnate al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di turismo; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 2009, registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2009, registro n. 7, foglio n. 297 di riorganizzazione del Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo; Visto il decreto del Ministro per il turismo 30 settembre 2009, registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2009, registro n. 10, foglio n. 247, con il quale e' stato definito il nuovo assetto organizzativo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo; Vista la legge 4 agosto 1955, n. 702 che ha previsto lo stanziamento per la concessione di contributi, a favore di enti pubblici e di diritto pubblico, per iniziative e/o manifestazioni turistiche che interessino il movimento turistico; Visto l'art. 8 della legge 22 febbraio 1982, n. 44, che ha ampliato le finalita' dell'intervento di cui alla citata legge n. 702/55 anche al fine di soddisfare le esigenze connesse con il processo di destagionalizzazione del movimento turistico, nonche' quelle inerenti all'attuazione di iniziative di istruzione e qualificazione nel settore del turismo e dell'industria alberghiera, anche a livello universitario, e di iniziative promozionali del movimento cooperativo a livello nazionale ed internazionale, estendendo il contributo stesso anche agli enti morali e alle organizzazioni cooperative nazionali debitamente riconosciute; Vista la circolare 8 luglio 1987 n. 1/VI/Tur del Ministero del turismo e dello spettacolo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 22 luglio 1987, recante le modalita' per la presentazione delle istanze e l'assegnazione dei contributi per iniziative e/o manifestazioni turistiche a carattere pluriregionale di cui alla predetta legge n. 702/55; Vista la circolare 16 novembre 2009, n. 1, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 24 novembre 2009, recante le integrazioni alla citata circolare 8 luglio 1987, n. 1/VI/Tur; Vista la direttiva dell'on.le Ministro per il turismo in data 15 settembre 2009 con la quale vengono individuati criteri generali per la valutazione delle iniziative da ammettere ai contributi di cui trattasi; Visto altresi' l'art. 12 legge 4 marzo 1958, n. 174 che prevede la concessione di contributi una tantum a favore di enti, che senza scopo di lucro svolgano attivita' dirette ad incrementare il movimento di forestieri od il turismo sociale o giovanile; Vista la circolare 8 luglio 1987, n. 2/VI/Tur del Ministero del turismo e dello spettacolo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 22 marzo 1987, recante le modalita' di presentazione delle istanze e l'assegnazione dei contributi per lo svolgimento di attivita' dirette ad incrementare il movimento turistico sociale e giovanile di cui alla citata legge n. 174/1958; Visto lo stanziamento del capitolo 869 «Contributi a enti ed altri organismi» ove affluiscono indistintamente le risorse destinate agli interventi di cui alle predette leggi numeri 702/55 e 174/58; Considerato che occorre provvedere a definire l'entita' delle risorse finanziarie destinate rispettivamente alle finalita' di cui alle citate leggi numeri 702/55 e 174/58 nell'ambito dello stanziamento unitario del citato capitolo; Considerato nello specifico che la disciplina relativa alla legge n. 702/1955 di cui alla citata circolare 8 luglio 1987 n. 1/VI/Tur non risulta piu' attuale, alla luce del tempo intercorso, e delle nuove direttive dettate dall'on.le Ministro; Ritenuto necessario provvedere a dettare nuove disposizioni relativamente alla attivita' di concessione dei contributi di cui alla legge n. 702/55 e successive modificazioni e integrazioni e di presentazione delle relative istanze; Ritenuto altresi' necessario provvedere a definire criteri e parametri di valutazione delle istanze gia' presentate per la concessione di contributi una tantum ai sensi della legge n. 174/1958, nelle more della definizione di una nuova disciplina per la concessione dei contributi di cui trattasi, che tenga conto del tempo intercorso e dei mutamenti intervenuti nel settore turistico; Emana il seguente decreto Art. 1 Risorse finanziarie 1. Per l'anno 2010, nell'ambito del bilancio del Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo, sono assegnate le seguenti risorse finanziarie: € 2. 000.000,00 per gli interventi di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 702; € 500.000,00 per gli interventi di cui alla legge 4 marzo 1958, n. 174.