IL MINISTRO PER IL TURISMO 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400  recante   «Disciplina
dell'attivita' di Governo e  dell'ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri»; 
  Visto il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303  recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri»  a  norma
dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto  legislativo  5  dicembre  2003,  n.  343  recante
«Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.
303 sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei  Ministri»  a
norma dell'art. 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137; 
  Visto l'art. 1, comma 19-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006,  n.
181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2006,  n.
233, cosi' come modificato dall'art. 2, comma 98 del decreto-legge  3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24
novembre 2008, n. 286, che ha attribuito al Presidente le funzioni di
competenza statale in materia di turismo e che,  per  l'esercizio  di
tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri il Dipartimento per lo  sviluppo  e  la  competitivita'  del
turismo; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 2009, con
il quale l'on. Michela Vittoria Brambilla e' stata nominata  Ministro
senza portafoglio; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  15
maggio 2009, con il quale al Ministro senza portafoglio, on.  Michela
Vittoria Brambilla,  e'  stato  conferito  l'incarico  e  sono  state
delegate le  funzioni  assegnate  al  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri in materia di turismo; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio
2009, registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2009, registro  n.
7, foglio n. 297 di riorganizzazione del Dipartimento per lo sviluppo
e la competitivita' del turismo; 
  Visto il decreto del Ministro per il  turismo  30  settembre  2009,
registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2009, registro  n.  10,
foglio n. 247, con il  quale  e'  stato  definito  il  nuovo  assetto
organizzativo del Dipartimento per lo sviluppo  e  la  competitivita'
del turismo; 
  Vista  la  legge  4  agosto  1955,  n.  702  che  ha  previsto   lo
stanziamento per la concessione  di  contributi,  a  favore  di  enti
pubblici e di diritto pubblico,  per  iniziative  e/o  manifestazioni
turistiche che interessino il movimento turistico; 
  Visto l'art. 8 della legge 22 febbraio 1982, n. 44, che ha ampliato
le finalita' dell'intervento di cui alla citata legge n. 702/55 anche
al fine di  soddisfare  le  esigenze  connesse  con  il  processo  di
destagionalizzazione del movimento turistico, nonche' quelle inerenti
all'attuazione di  iniziative  di  istruzione  e  qualificazione  nel
settore del turismo e dell'industria  alberghiera,  anche  a  livello
universitario, e di iniziative promozionali del movimento cooperativo
a livello  nazionale  ed  internazionale,  estendendo  il  contributo
stesso anche agli  enti  morali  e  alle  organizzazioni  cooperative
nazionali debitamente riconosciute; 
  Vista la circolare 8 luglio 1987  n.  1/VI/Tur  del  Ministero  del
turismo e dello spettacolo, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  n.
169 del 22 luglio 1987, recante le  modalita'  per  la  presentazione
delle istanze e l'assegnazione  dei  contributi  per  iniziative  e/o
manifestazioni turistiche a  carattere  pluriregionale  di  cui  alla
predetta legge n. 702/55; 
  Vista la  circolare  16  novembre  2009,  n.  1,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  272  del  24  novembre  2009,   recante   le
integrazioni alla citata circolare 8 luglio 1987, n. 1/VI/Tur; 
  Vista la direttiva dell'on.le Ministro per il turismo  in  data  15
settembre 2009 con la quale vengono individuati criteri generali  per
la valutazione delle iniziative da ammettere  ai  contributi  di  cui
trattasi; 
  Visto altresi' l'art. 12 legge 4 marzo 1958, n. 174 che prevede  la
concessione di contributi una tantum a  favore  di  enti,  che  senza
scopo  di  lucro  svolgano  attivita'  dirette  ad  incrementare   il
movimento di forestieri od il turismo sociale o giovanile; 
  Vista la circolare 8 luglio 1987, n.  2/VI/Tur  del  Ministero  del
turismo e dello spettacolo, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  n.
169 del 22 marzo 1987, recante le modalita'  di  presentazione  delle
istanze  e  l'assegnazione  dei  contributi  per  lo  svolgimento  di
attivita' dirette ad incrementare il movimento  turistico  sociale  e
giovanile di cui alla citata legge n. 174/1958; 
  Visto lo stanziamento del capitolo 869 «Contributi a enti ed  altri
organismi» ove affluiscono indistintamente le risorse destinate  agli
interventi di cui alle predette leggi numeri 702/55 e 174/58; 
  Considerato che  occorre  provvedere  a  definire  l'entita'  delle
risorse finanziarie destinate rispettivamente alle finalita'  di  cui
alle  citate  leggi  numeri  702/55  e   174/58   nell'ambito   dello
stanziamento unitario del citato capitolo; 
  Considerato nello specifico che la disciplina relativa  alla  legge
n. 702/1955 di cui alla citata circolare 8 luglio  1987  n.  1/VI/Tur
non risulta piu' attuale, alla luce del  tempo  intercorso,  e  delle
nuove direttive dettate dall'on.le Ministro; 
  Ritenuto  necessario  provvedere  a  dettare   nuove   disposizioni
relativamente alla attivita' di concessione  dei  contributi  di  cui
alla legge n. 702/55 e successive modificazioni e integrazioni  e  di
presentazione delle relative istanze; 
  Ritenuto  altresi'  necessario  provvedere  a  definire  criteri  e
parametri  di  valutazione  delle  istanze  gia'  presentate  per  la
concessione  di  contributi  una  tantum  ai  sensi  della  legge  n.
174/1958, nelle 
  more della definizione di una nuova disciplina per  la  concessione
dei contributi di cui trattasi, che tenga conto del tempo  intercorso
e dei mutamenti intervenuti nel settore turistico; 
 
                                Emana 
 
 
                         il seguente decreto 
 
                               Art. 1 
 
 
                         Risorse finanziarie 
 
  1. Per l'anno 2010, nell'ambito del bilancio del  Dipartimento  per
lo sviluppo e  la  competitivita'  del  turismo,  sono  assegnate  le
seguenti risorse finanziarie: 
    € 2. 000.000,00 per gli interventi di cui  alla  legge  4  agosto
1955, n. 702; 
    € 500.000,00 per gli interventi di cui alla legge 4  marzo  1958,
n. 174.