ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private e, in particolare, l'art. 66-sexies, comma 4; Visto il provvedimento ISVAP n. 2768 del 29 dicembre 2009, recante adeguamento all'inflazione di taluni importi per la determinazione del margine di solvibilita' ai sensi dell'art. 46, comma 5, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e degli articoli 5 e 11 del Regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008; Visto il Regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010 concernente l'accesso e l'esercizio dell'attivita' di riassicurazione di cui ai Titoli V, VI, XIV, XVI del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni Private; Vista la comunicazione 2009/C 63/03 della Commissione Europea riguardante l'adeguamento all'inflazione degli importi stabiliti all'art. 40 paragrafo 2) della direttiva 2005/68/CE, che fissa l'importo della quota di garanzia in 3.200.000 euro; Adotta il seguente provvedimento: Art. 1 Adeguamento dell'importo della quota di garanzia 1. L'importo minimo della quota di garanzia dell'impresa di riassicurazione fissato dall'art. 66 sexies, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, in euro 3.000.000 e' aumentato a euro 3.200.000, al fine di tener conto delle variazioni dell'indice europeo dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat.