IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 20 della legge 11  marzo  1988,  n.  67  e  successive
modificazioni  e  integrazioni,  che  autorizza  l'esecuzione  di  un
programma pluriennale di interventi in  materia  di  ristrutturazione
edilizia e di ammodernamento  tecnologico  del  patrimonio  sanitario
pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali  per
anziani e soggetti non autosufficienti, per l'importo complessivo  di
24 miliardi di euro; 
  Vista  la  lettera  circolare  del  Ministro  della  sanita'  prot.
100/SCPS/6.7691 del 18 giugno 1997, nella  quale  sono  indicati  gli
obiettivi e le modalita' di  avvio  della  seconda  fase  del  citato
programma di investimenti; 
  Vista la delibera CIPE del 21 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 124 del 30 maggio 1997, che  stabilisce  i  criteri  per
l'avvio della seconda fase del programma  nazionale  di  investimenti
previsto dal citato art. 20 della legge n. 67 del 1988; 
  Visto il decreto legge 17  maggio  1996,  n.  280  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  18  luglio  1996,   n.   382,   recante
«Disposizioni urgenti nel settore sanitario»; 
  Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 5  dicembre  1997,
n. 430, come sostituito dall'articolo 3 della legge 17  maggio  1999,
n. 144, che  trasferisce  ai  Ministeri  competenti  le  funzioni  di
gestione tecnica, amministrativa e finanziaria attribuite al Comitato
interministeriale per la programmazione economica; 
  Vista la delibera CIPE del 5 maggio 1998, n. 52,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 169 del 27 luglio  1998,  «Programma  nazionale
straordinario di investimenti in sanita' art. 20 della legge 11 marzo
1988, n. 67, secondo e terzo triennio»; 
  Vista la delibera CIPE 2  agosto  2002,  n.  65,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 2002, come modificata  dalla
delibera CIPE n. 63 del 20 dicembre 2004, pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  115  del  19/05/2005  -  «Prosecuzione  del  programma
nazionale di investimenti in sanita', art. 20 della  legge  11  marzo
1988, n. 67, art. 83, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388»; 
  Vista la delibera CIPE 18 dicembre 2008, n. 98  di  modifica  della
delibera  CIPE  n.  4/2008  di  riparto  delle  risorse   finanziarie
stanziate dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, per  la  prosecuzione
del programma nazionale straordinario di investimenti  in  sanita'  -
art. 20 legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni; 
  Vista la delibera CIPE 18 dicembre 2008, n.  97  di  riparto  delle
risorse finanziarie stanziate dalla legge 24 dicembre 2007,  n.  244,
per la prosecuzione del programma pluriennale nazionale straordinario
di investimenti in sanita' - art. 20 legge 11 marzo 1988,  n.  67,  e
successive modificazioni; 
  Visto l'art. 4 lettera b) del Regolamento approvato,  con  delibera
CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
257 del 2 novembre 1999, che individua tra le funzioni da  trasferire
al Ministero della sanita' l'ammissione a finanziamento dei  progetti
in  materia  di  edilizia  sanitaria,   suscettibili   di   immediata
realizzazione, ai sensi del citato articolo 20 della legge n. 67  del
1988; 
  Visto l'art. 50, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, integrato dall'art. 4-bis del decreto legge del  28  dicembre
1998, n. 450, convertito con modificazioni dalla  legge  26  febbraio
1999, n. 39, che dispone ulteriori finanziamenti per l'attuazione del
programma  di  investimenti,  nonche'  la  tabella  F   delle   leggi
finanziarie 23 dicembre 1999 n. 488, 23  dicembre  2000  n.  388,  28
dicembre 2001 n. 448, 27 dicembre 2002 n. 289, 24  dicembre  2003  n.
350, 30 dicembre 2004 n. 311, 23 dicembre 2005 n.  266,  27  dicembre
2006 n. 296, 24 dicembre 2007 n. 244, 22 dicembre 2008 n.  203  e  23
dicembre 2009 n. 191; 
  Vista l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le province Autonome di
Trento e Bolzano del 23 marzo 2005, ai sensi dell'articolo  8,  comma
6, della legge 5 giugno 2003, n.  131,  in  attuazione  dell'art.  1,
comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e la  nota  circolare
del Ministero della salute del 18  maggio  2005  avente  per  oggetto
«Programma investimenti art. 20 legge n. 67 del 1988  -  Applicazione
Intesa del 23 marzo 2005 tra il Governo, le  Regioni  e  le  Province
Autonome di Trento e Bolzano»; 
  Vista la suddetta legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006)
art. 1, commi 310, 311 e 312, che detta disposizioni per l'attuazione
del programma straordinario di investimenti di cui all'art. 20  della
citata legge n. 67 del 1988, e successive modificazioni; 
  Vista  la  circolare  del   Ministero   della   salute   prot.   n.
2749/DGPROG/7-P/I6.a.h  dell'8  febbraio  2006  avente  per   oggetto
«Programma investimenti art. 20, legge n. 67 del 1988 -  Applicazione
art. 1, commi 285, 310, 311 e 312, legge 23  dicembre  2005,  n.  266
(Finanziaria 2006)»; 
  Visto l'Accordo tra Governo, le Regioni e le Province  Autonome  di
Trento e di Bolzano del 28 febbraio 2008 per  la  «Definizione  delle
modalita' e procedure per l'attivazione dei programmi di investimento
in sanita'», a integrazione dell'Accordo del 19 dicembre 2002; 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  del   12   maggio   2006
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie  generale  n.  154  del  5
luglio 2006), con il quale si e' proceduto  alla  prima  ricognizione
delle risorse resesi disponibili in applicazione dell'art.  1,  commi
310, 311 e 312, della citata legge n. 266/2005; 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  del   12   aprile   2007,
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2007),  con
il quale si e' proceduto  alla  seconda  ricognizione  delle  risorse
resesi disponibili in applicazione dell'art. 1, commi 310, 311 e 312,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266; 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze del 2 agosto 2007, (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 7 novembre 2007), con il quale si
e' proceduto alla terza ricognizione delle risorse resesi disponibili
in applicazione dell'art. 1, commi 310, 311  e  312  della  legge  23
dicembre 2005, n. 266; 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze del 29 aprile 2008, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2008,), con il quale si
e'  proceduto  alla  quarta   ricognizione   delle   risorse   resesi
disponibili in applicazione dell'art. 1, commi 310, 311 e 312,  della
legge 23 dicembre 2005, n. 266; 
  Visto il decreto del Ministro del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze del 1° giugno 2009, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.
264 del 12 novembre 2009,) con il quale si e' proceduto  alla  quinta
ricognizione  delle  risorse  resesi  disponibili   in   applicazione
dell'art. 1, commi 310, 311 e 312, della legge 23 dicembre  2005,  n.
266; 
  Visto il decreto del Ministro  della  salute  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze del 10 aprile 2007, pubblicato
nella  Gazzetta  ufficiale  n.  164  del  17  luglio  2007,   recante
«Programma investimenti art. 20, legge 11 marzo 1988, n. 67 - Regione
Campania, in applicazione dell'art. 1,  comma  312,  della  legge  23
dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006)»; 
  Visto l'art. 1, comma 310, della citata legge n. 266 del 2005,  che
dispone che «gli Accordi di programma, decorsi  diciotto  mesi  dalla
sottoscrizione si intendono risolti limitatamente agli interventi per
i quali la relativa richiesta di finanziamento non risulti presentata
al Ministero della salute entro  tale  termine,  con  la  conseguente
revoca dei  corrispondenti  impegni  di  spesa.  La  disposizione  si
applica  anche  agli  interventi  per  i  quali   la   richiesta   di
finanziamento risulti presentata, ma valutata non  ammissibile  entro
ventiquattro  mesi  dalla  sottoscrizione  degli  Accordi   medesimi,
nonche' agli interventi ammessi a finanziamento per  i  quali,  entro
nove mesi dalla  relativa  comunicazione  alla  Regione  o  Provincia
Autonoma,   gli   enti   attuatori   non   abbiano   proceduto   alla
aggiudicazione dei lavori, salvo proroga  autorizzata  dal  Ministero
della salute»; 
  Visto l'art. 1, comma 311, della suddetta legge n.  266  del  2005,
che prevede  periodiche  ricognizioni,  effettuate  con  decreto  del
Ministro della salute di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, delle risorse che si  rendono  disponibili  a  seguito
dell'applicazione di quanto disposto dall'art. 1, commi 310; 
  Dato atto che, secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 310 e
311, della citata legge n. 266  del  2005  si  e'  proceduto  ad  una
verifica congiunta con le Regioni e le Province Autonome  interessate
e  sono  stati  individuati  gli  interventi  la  cui  richiesta   di
finanziamento non e' stata presentata al Ministero della Salute entro
18  mesi  dalla  sottoscrizione   dell'Accordo   medesimo,   con   la
conseguente revoca  dei  corrispondenti  impegni  di  spesa  come  di
seguito riportato: 
    Regione Piemonte, Accordo sottoscritto in data  22  aprile  2008,
per un importo complessivo a carico dello Stato di  € 186.680.975,51,
di cui risulta  non  richiesto  n.  1  intervento,  come  specificato
nell'allegato B pag. 1, che fa parte integrante del presente decreto,
per un importo a carico dello Stato di € 510.259,42; 
    Regione Lombardia, III Atto integrativo dell'Accordo di programma
del 3 agosto 2007, per un importo complessivo a carico dello Stato di
€ 220.000.000,00, di cui risulta non richiesto n. 1 intervento,  come
specificato nell'allegato B pag.  2,  che  fa  parte  integrante  del
presente  decreto,  per  un  importo  a  carico  dello  Stato  di   €
1.345.238,00; 
  Dato atto che, secondo quanto previsto dall'art.  1,  commi  310  e
311, della citata legge n. 266 del 2005, si e' proceduto, inoltre, ad
una  verifica  congiunta  con  le  Regioni  e  le  Province  Autonome
interessate e sono stati individuati gli interventi le cui  richieste
di ammissione a finanziamento risultino presentate, ma  valutate  non
ammissibili  al   finanziamento   entro   ventiquattro   mesi   dalla
sottoscrizione degli accordi medesimi, con la conseguente revoca  dei
corrispondenti impegni di spesa come di seguito riportato: 
    Regione Piemonte, Accordo sottoscritto in data  22  aprile  2008,
per un importo complessivo a carico dello Stato di  € 186.680.975,51,
di cui risulta non ammesso a  finanziamento  n.  1  intervento,  come
specificato nell'allegato B pag.  1,  che  fa  parte  integrante  del
presente  decreto,  per  un  importo  a  carico  dello  Stato  di   €
7.359.510,81; 
    Regione Campania, Accordo sottoscritto in data 28 dicembre  2000,
per un importo complessivo a carico dello Stato di  € 643.241.205,58,
al netto delle revoche operate dai succitati D.I., di  cui  risultano
non ammessi  a  finanziamento  n.  52  interventi,  come  specificato
nell'allegato B pag. 3, che fa parte integrante del presente decreto,
per un importo complessivo a carico dello Stato di € 143.412.470,72; 
  Dato atto che, secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 310 e
311, della citata legge n. 266 del  2005,  si  e'  proceduto  ad  una
verifica congiunta con le Regioni e le Province Autonome  interessate
e sono stati individuati gli interventi ammessi a finanziamento entro
il 31 dicembre 2008 e non aggiudicati, con la conseguente revoca  dei
corrispondenti impegni di spesa come di seguito riportato: 
    Regione Sicilia, Accordo sottoscritto in data 30 aprile 2002, per
un importo complessivo a carico dello Stato di  € 922.063.074,73,  al
netto delle revoche operate dai succitati D.I., di  cui  risulta  non
aggiudicato n. 1 intervento, come specificato nell'allegato B pag. 4,
che fa parte integrante del presente decreto, per un importo a carico
dello Stato di € 2.943.804,91; 
  Preso atto che a seguito della risoluzione dei suddetti Accordi  di
programma le risorse  resesi  disponibili  complessivamente,  per  le
finalita' indicate dall'art. 1, comma 311, della citata legge n.  266
del 2005, sono pari ad un importo totale dei finanziamenti  a  carico
dello Stato di € 155.571.283,86, come specificato  nella  tabella  di
cui all'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  In applicazione di quanto disposto dall'art.  1,  comma  310  della
legge n. 266/2005, a  seguito  della  risoluzione  degli  Accordi  di
programma  individuati  in  premessa,  per  le   finalita'   indicate
dall'articolo 1, comma 311, della medesima legge, sono  revocati  gli
impegni di spesa per un importo totale  dei  finanziamenti  a  carico
dello Stato pari a € 155.571.283,86, come specificato  nella  tabella
di cui all'allegato A , che fa parte integrante del presente decreto,
ed in particolare: 
  € 7.869.770,23,  a  seguito  della  revoca  di  n.   2   interventi
dell'Accordo di programma gia' sottoscritto con la regione Piemonte; 
  € 1.345.238,00,  a  seguito  della  revoca  di  n.   1   intervento
dell'Accordo di programma gia' sottoscritto con la regione Lombardia; 
  € 143.412.470,72, a  seguito  della  revoca  di  n.  52  interventi
dell'Accordo di programma gia' sottoscritto con la regione Campania; 
  € 2.943.804,91,  a  seguito  della  revoca  di  n.   1   intervento
dell'Accordo di programma gia' sottoscritto con la regione Sicilia.