IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; Visto l'art. 6, comma 4, della legge 8 marzo 2000, n. 53, il quale prevede che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (gia' Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali), di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione tra le Regioni e le Province Autonome di una quota annua del Fondo per l'Occupazione; Visto il parere favorevole espresso in data 29 aprile 2010 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano; Visto il decreto ministeriale 23/cont/I/2010 del 4 maggio 2010 recante approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010, e successive variazioni, del Fondo di Rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo Sociale Europeo, di cui all'art. 9 della legge 19 luglio 1993, n. 236. Decreta: Art. 1 1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 6, comma 4, della legge 8 marzo 2000, n. 53 si dispone, per le annualita' 2007 e 2008, la destinazione della somma di euro 30.987.414, in favore delle Regioni e Province Autonome per il finanziamento di progetti di formazione destinati a lavoratori occupati. 2. L'onere di cui al precedente comma fa carico sul capitolo 7033 del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 del Fondo di Rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo Sociale Europeo, di cui all'art. 9 della legge 19 luglio 1993, n. 236. 3. Le Regioni e Province Autonome, nel confronto con le Parti Sociali, da realizzarsi secondo le procedure previste da ciascuna amministrazione, ripartiscono le risorse di cui al presente articolo, con le seguenti modalita' di intervento: a) finanziamento di progetti presentati dalle imprese che, sulla base di accordi contrattuali, prevedono quote di riduzione dell'orario di lavoro, anche per il contrasto dello stato di crisi occupazionale, tenendo conto delle finalita' previste dalla legge n. 2/2009; b) finanziamento di progetti presentati direttamente dai singoli lavoratori.