IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
 
                                e con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto  legislativo  17  agosto  1999,  n.  368,  recante
«Attuazione  della  direttiva  93/16/CEE   in   materia   di   libera
circolazione dei  medici  e  di  reciproco  riconoscimento  dei  loro
diplomi, certificati ed altri titoli»; 
  Visto, in particolare, l'art. 35 di detto decreto, che prevede che,
con cadefiza triennale ed entro il  30  aprile  del  terzo  anno,  le
regioni e le province autonome di  Trento  e  Bolzano,  tenuto  conto
delle relative esigenze sanitarie e sulla base  di  una  approfondita
analisi della situazione occupazionale, individuano il fabbisogno dei
medici specialisti  da  formare,  comunicandolo  al  Ministero  della
salute ed al  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca; 
  Considerato che, in virtu' del medesimo art. 35, il Ministero della
salute,   di   concerto    con    il    Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e con il Ministero  dell'economia  e
delle finanze, determina  il  numero  globale  degli  specialisti  da
formare annualmente,  per  ciascuna  tipologia  di  specializzazione,
tenuto conto delle esigenze di programmazione delle regioni  e  delle
province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  con  riferimento  alle
attivita' del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'Accordo tra il Governo e le  regioni  e  province  autonome
Trento e Bolzano in data 25 marzo 2009; 
  Considerato che detto  Accordo  ha  previsto  l'istituzione  di  un
tavolo di lavoro Stato-Regioni con il compito di individuare adeguati
criteri di ripartizione dei contratti di formazione  tra  le  singole
scuole di specializzazione; 
  Visto il decreto interministeriale 27 luglio  2009  concernente  la
determinazione del numero globale dei medici specialisti  da  formare
nelle  scuole   di   specializzazione   nel   triennio   2008/2011 ed
assegnazione dei contratti di  formazione  specialistica  per  l'anno
accademico 2008/2011; 
  Visto l'art. 2 del citato decreto interministeriale 27 luglio  2009
che determina in 8.848 unita' il fabbisogno dei medici specialisti da
formare nelle scuole di specializzazione di medicina e chirurgia  per
ciascun anno  del  triennio  2008/2011,  cosi'  come  indicato  nella
tabella 1 parte integrante del decreto in parola; 
  Considerato  che  il  citato  decreto,  in  ossequio   ai   termini
dell'Accordo Stato-regioni in data 25 marzo 2009, ferma  restando  la
determinazione  del  fabbisogno  globale  di  medici  specialisti  da
formare nel triennio 2008/2011, prevede l'eventualita'  di  procedere
ad una rimodulazione della ripartizione dei contratti  di  formazione
specialistica  sulla  scorta  delle  esigenze  rappresentante   dalle
regioni nell'ambito dei lavori del menzionato tavolo di lavoro; 
  Ritenuto, sulla scorta  delle  determinazioni  assunte  dal  citato
tavolo di lavoro Stato-regioni, di procedere  per  l'anno  accademico
2009-2010 ad una rimodulazione della ripartizione  dei  contratti  di
formazione   specialistica   di    cui    al    richiamato    decreto
interministeriale 27 luglio 2009; 
  Visti gli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo 17  agosto
1999, n. 368, secondo i quali, all'atto dell'iscrizione  alle  scuole
di specializzazione medica, i  medici  specializzandi  stipulano  uno
specifico contratto annuale di formazione specialistica; 
  Considerato che il comma 300 della legge 23 dicembre 2005, n.  266,
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato», prevede,  a  partire  dall'anno  accademico
2006/2007, l'applicazione dei contratti di formazione specialistica; 
  Tenuto conto che il summenzionato comma 300 della legge 23 dicembre
2005, n. 266, prevede che agli oneri recati dal titolo VI del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368,  si  provvede  nei  limiti  delle
risorse previste dall'art. 6, comma 2, della legge 29 dicembre  1990,
n. 428, e dall'art.  1  del  decreto-legge  2  aprile  2001,  n.  90,
convertito in legge 8 maggio 2001, n. 188, destinate al finanziamento
della  formazione  dei  medici  specializzandi,  incrementate  di  70
milioni di euro per l'anno 2006 e di 300  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2007; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data
7 marzo 2007, che fissa il costo di ciascun contratto  di  formazione
specialistica in € 25.000,00 lordi peri primi due anni di corso ed in
€ 26.000,00 lordi per i successivi anni accademici; 
  Vista la nota  prot.  4404  del  17  novembre  2009  del  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca dalla quale risulta
che le risorse economiche  per  il  finanziamento  dei  contratti  di
formazione specialistica per l'anno, accademico  2009/2010  ammontano
ad euro 633.701.423,70, comprensivi del finanziamento statale di  cui
all'art. 1, comma  300  della  legge  n.  266/2005  e  delle  risorse
rivenienti dalla mancata  assegnazione  di  contratti  di  formazione
specialistica per l'anno accademico 2008/2009; 
  Visto altresi' che in tale nota e' precisato che lo stanziamento in
questione consente per l'anno accademico 2009/2010  il  finanziamento
di complessivi 21.782 contratti di formazione, di cui 5.000  riferiti
al primo anno di corso; 
  Vista la nota prot. 115778 del 26 novembre 2009  con  la  quale  il
Ministero dell'economia e delle finanze non ha formulato osservazioni
in  merito   ai   dati   forniti   dal   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca con la predetta nota n.  prot.  4404
del 17 novembre 2009; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per l'anno accademico 2009/2010, il fabbisogno annuo dei  medici
specialisti  da  formare  e'  pari  ad  8.848  unita',   secondo   la
ripartizione di cui alla tabella 1,  parte  integrante  del  presente
decreto.