IL PRESIDENTE 
 
    Visto l'art. 45, comma 1, del decreto  legislativo  n.  163/2006,
che  consente  ai  concorrenti  iscritti  in  elenchi  ufficiali   di
prestatori di servizi o di  fornitori  di  presentare  alla  stazione
appaltante, per ogni appalto, un certificato di iscrizione  indicante
le referenze  che  ne  hanno  permesso  il  rilascio  e  la  relativa
classificazione; 
    Visto il successivo comma 2, secondo cui l'iscrizione suddetta  -
se  certificata  dall'Autorita'  -  costituisce,  per   le   stazioni
appaltanti, presunzione di idoneita' alla prestazione, corrispondente
alla classificazione del concorrente iscritto,  nei  limiti  indicati
dalla norma; 
    Vista  la  previsione  del  seguente  comma  5,  che  dispone  la
pubblicazione  degli  elenchi  sul  profilo  del  committente  e  sul
casellario informatico dell'Autorita'; 
    Considerato che le suindicate disposizioni mirano - attraverso la
funzione  di  certificazione  dell'Autorita'  -  ad  introdurre   uno
strumento di semplificazione procedurale a vantaggio dei soggetti che
operano nel mercato delle forniture e dei  servizi  pubblici,  con  i
conseguenti benefici in termini di costi e tempi; 
    Ritenuto comunque opportuno precisare che gli  elenchi  ufficiali
di cui all'art.45 del decreto legislativo n. 163/2006 vanno  distinti
dagli altri eventuali elenchi predisposti dalle stazioni  appaltanti,
al fine di selezionare gli  operatori  economici  da  consultare  per
l'affidamento «in economia» - tramite cottimo fiduciario - di servizi
o forniture di importo inferiore  alla  soglia  comunitaria  (137.000
euro), cosi' come previsto dall'art.  125,  comma  11,  del  medesimo
decreto legislativo n.163/2006; 
    Considerato che  ad  oggi  le  comunicazioni  di  istituzione  di
elenchi ufficiali, da parte di amministrazioni o di enti  appaltanti,
sono pervenute in numero limitato e risultano talora prive di  alcune
informazioni  utili   ai   fini   della   certificazione   ad   opera
dell'Autorita'  e  della  conseguente  pubblicazione  sul  casellario
informatico; 
    Ritenuto che per dare compiuta attuazione alla norma in questione
e  consentire  all'Autorita'  un'ottimale  erogazione  del  correlato
servizio - con i conseguenti benefici per le stazioni appaltanti (con
snellimento  delle  attivita'  di  verifica)  e  per  gli   operatori
economici (con riduzione  della  mole  documentale  da  produrre  per
ciascuna gara) - risulta necessario disporre di un  esaustivo  quadro
di conoscenza relativo a tutti gli elenchi ufficiali finora istituiti
in Italia; 
 
                              Comunica: 
 
    Che le tutte le amministrazioni o gli enti appaltanti  che  hanno
gia' istituito gli elenchi di cui all'art. 45 del decreto legislativo
n. 163/2006  sono  tenuti,  qualora  non  l'avessero  gia'  fatto,  a
comunicarli a questa Autorita' in formato  word  o  pdf  al  seguente
indirizzo di posta elettronica  ufficio.certificazioni@avcp.it  entro
il termine  di  sessanta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del
presente comunicato; 
    Che le  informazioni  relative  alla  istituzione  degli  elenchi
ufficiali dovranno ricomprendere: 
      a) le liste degli operatori economici iscritti, con indicazione
della corrispondente classificazione attribuita; 
      b) le indicazioni in ordine alle modalita' con  le  quali  sono
state istituite dette liste (allegando il relativo bando  o  avviso),
con particolare riferimento a: 
        criteri che disciplinano  la  documentazione  richiesta  agli
operatori economici interessati ad essere iscritti negli elenchi; 
        modalita' di  esercizio  delle  verifiche,  effettuate  dalle
amministrazioni appaltanti, dei  requisiti  dichiarati  dai  medesimi
operatori all'atto della richiesta di iscrizione; 
        previsioni circa la durata o l'aggiornamento periodico  delle
liste; 
        presupposti della sospensione  e  della  cancellazione  degli
operatori economici dagli elenchi stessi. 
    Che,  in  esito  all'esame  dei   dati   pervenuti,   l'Autorita'
procedera'   agli   adempimenti   di   competenza,   finalizzati   ad
identificare quegli elenchi ufficiali istituiti ai sensi  dell'art.45
del decreto legislativo n.163/2006, per i quali sia possibile fornire
l'indispensabile  avallo   per   la   certificazione   e   successiva
pubblicazione sul casellario informatico.