IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Vista l'istanza della sig.ra Kovacs Anita, nata a Szeghed (Ungheria) il 16 giugno 1977, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo accademico-professionale in «altalanos szocialis munkasnak», conseguito in Ungheria, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «assistente sociale», sez. A; Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi "ordinamenti"»; Visto il decreto ministeriale 14 novembre 2005, n. 264, che adotta il regolamento in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di assistente sociale; Considerato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «altalanos szocialis munkas-igazsagugyi szocialis munka (operatore sociale generale, specializzato per gli affari giudiziari)» conseguita presso l'«Universita' degli studi di Szeged» l'8 giugno 2001; Viste la conforme determinazione della Conferenza di servizi nella seduta del 20 luglio 2010; Visto il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria in atti allegato; Ritenuto che sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta per l'esercizio della professione di assistente sociale in Italia e quella di cui e' in possesso l'istante, per l'iscrizione alla sez. A, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure; Decreta: 1. Alla sig.ra Kovacs Anita, nata a Szeghed (Ungheria) il 16 giugno 1977, cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «assistenti sociali» - sez. A - e l'esercizio della professione in Italia. 2. Il riconoscimento di cui al presente articolo e' subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale, scritta e orale, oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di sei mesi, da effettuarsi presso un ente pubblico in possesso di un servizio sociale dove operino professionisti iscritti nella sez. A dell'albo professionale. 3. Qualora la richiedente preferisca avvalersi della prova attitudinale, la stessa vertera' sulle seguenti materie scritte e orali: 1) organizzazione e gestione del lavoro e delle risorse umane; 2) metodologie avanzate ed innovative di servizio per interventi complessi, e solo orale; 3) «Etica e deontologia professionale». Le modalita' di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del seguente decreto. Roma, 9 settembre 2010 Il direttore generale: Saragnano