IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri,  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto l'art. 9-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  303,
recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri,  ed
in particolare i commi 2 e 4 che prevedono i criteri e  le  modalita'
di   determinazione   delle   dotazioni   organiche   del   personale
dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni   pubbliche»   e    successive    modificazioni    ed
integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 1°  dicembre  2009,  n.  178,  recante
«Riorganizzazione   della    Scuola    superiore    della    pubblica
amministrazione (SSPA), a norma dell'art. 24 della  legge  18  giugno
2009, n. 69»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  23
luglio 2002, recante  «Ordinamento  delle  strutture  generali  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive  modificazioni  e
integrazioni; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  29
ottobre 2009 «Modifiche al decreto del Presidente del  Consiglio  dei
Ministri  23  luglio  2002,  recante:  «Ordinamento  delle  strutture
generali   della   Presidenza   del   Consiglio   di   Ministri»    e
rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  31
dicembre 2009 «Modifiche all'art. 19 del decreto del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 23 luglio  2002,  recante  «Ordinamento  delle
strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri»; 
  Visto l'art. 74, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la  semplificazione,
la competitivita', la stabilizzazione della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria», convertito, con modificazioni, nella  legge
6 agosto 2008, n. 133; 
  Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78  «Misure  urgenti  in
materia  di   stabilizzazione   finanziaria   e   di   competitivita'
economica», convertito con la legge 30 luglio  2010,  n.  122  e,  in
particolare, l'art. 3, commi 1 e 2, che prevede ulteriori  interventi
sul bilancio della Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  per  la
riduzione della spesa; 
  Considerato che con delibera del presidente della Scuola  superiore
della pubblica amministrazione (SSPA) e'  stata  definita,  ai  sensi
dell'art. 15 del citato decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178,
la  nuova  organizzazione  interna  della  Scuola  stessa,   la   cui
articolazione interna prevede ora, oltre al dirigente  amministrativo
di cui all'art. 8, del citato decreto legislativo 1°  dicembre  2009,
n. 178, due uffici e otto servizi; 
  Considerato che, in attuazione delle  norme  sopra  citate,  tenuto
conto anche della citata delibera del Presidente della SSPA, si rende
necessario procedere alla soppressione  di sette  posti  di  funzione
dirigenziale  di  prima  fascia  e quarantotto  posti   di   funzione
dirigenziale di seconda fascia; 
  Ritenuto pertanto necessario procedere alla rideterminazione  delle
dotazioni organiche dirigenziali della Presidenza del  Consiglio  dei
Ministri  fissandole  nella  misura  di   ventuno   posti   di   capo
Dipartimento, ottantanove posti di prima fascia e duecentoquattordici
posti di seconda fascia; 
  Ravvisata la necessita', in conformita' all'art. 9-bis del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, di apportare  al  citato  decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2003 e successive
modifiche  ed  integrazioni,  le  modifiche  necessarie   a   rendere
corrispondente il numero dei posti di funzione di prima e di  seconda
fascia  alla  sopra  citata  riduzione  delle   dotazioni   organiche
dirigenziali; 
  Sentite le strutture interessate ed il  Segretario  generale  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
  Sentite le organizzazioni sindacali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Modifiche al decreto del Presidente 
              del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 
 
  1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  23  luglio
2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) all'art. 2, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Fermo restando  quanto  disposto  dall'art.  7,  comma  7,  del
decreto  legislativo,  sono  uffici  di  diretta  collaborazione  del
Presidente: 
    a.  l'ufficio  del  Presidente,  comprensivo   della   Segreteria
particolare; 
    b. l'ufficio stampa e del portavoce del Presidente; 
    c. l'ufficio del consigliere diplomatico; 
    d. l'ufficio del consigliere militare.»; 
    b) all'art. 2, il comma 4 e' soppresso; 
    c) all'art. 5, il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5.   Nell'ambito    dell'organizzazione    amministrativa    della
Presidenza, le funzioni dirigenziali sono quelle  di  direzione,  ivi
comprese quelle vicarie di cui all'art.  12,  comma  9,  del  decreto
legislativo, di coordinamento,  di  indirizzo,  di  studio,  ricerca,
verifica e controllo. E' stabilito in quattordici ulteriori unita' il
numero massimo  dei  dirigenti  di  prima  fascia  e  in  diciassette
ulteriori unita' il numero massimo dei dirigenti  di  seconda  fascia
utilizzabili dalla Presidenza, presso le strutture di volta in  volta
individuate dal Presidente, per  funzioni  di  consulenza,  studio  e
ricerca,  o  altri  incarichi  previsti  dall'ordinamento,  a   norma
dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.
165. Ove, per fa fronte a specifiche  esigenze  si  renda  necessario
assegnare incarichi di consulenza, studio e ricerca  a  dirigenti  di
prima e seconda fascia oltre il limite  rispettivamente  indicato  al
periodo precedente, sara' reso indisponibile, al  fine  di  garantire
l'invarianza della spesa, un numero di posti di funzione dirigenziale
equivalente sul piano finanziario.»; 
    d) all'art. 9, il comma 2, e' sostituito dal seguente: 
  «2. Il dipartimento si articola in non piu' di  tre  uffici  e  non
piu' di sei servizi.»; 
    e) all'art. 10, il primo periodo del comma 2, e'  sostituito  dal
seguente: 
  «2. Il dipartimento si articola in non piu' di  tre  uffici  e  non
piu' di dieci servizi.»; 
    f) all'art. 11, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Il dipartimento si articola in non piu' di  tre  uffici  e  non
piu' di otto servizi.»; 
    g) all'art. 12, il primo periodo del comma 4  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «4. Il dipartimento si articola in non piu' di tre uffici e in  non
piu' di nove servizi.»; 
    h) all'art. 13, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Il dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali  si
articola in non piu' di due uffici e non piu' di cinque servizi.»; 
    i) all'art. 17, comma 1,  dopo  la  lettera  q)  e'  aggiunta  la
seguente: 
    «r) provvede alla pubblicazione su sito telematico delle  notizie
relative   ad    iniziative    normative    del    Governo    nonche'
all'organizzazione,  alla  cura   ed   all'aggiornamento   del   sito
assicurandone  la  consultazione  gratuita  ai  cittadini  ai   sensi
dell'art. 55 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;»; 
    j) all'art. 17, il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. Il dipartimento si articola in non piu' di  tre  uffici  e  non
piu' di nove servizi.»; 
    k) all'art. 19, il primo periodo del comma 2  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «2. Il dipartimento si articola in non piu' di due uffici e in  non
piu' di quattro servizi.»; 
    l) all'art. 20, il comma 2, e' sostituito dal seguente: 
  «2. Il dipartimento si articola in non piu' di  tre  uffici  e  non
piu' di otto servizi.»; 
    m) all'art. 21, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Il dipartimento si articola in non piu' di sette uffici  e  non
piu' di ventitre servizi, ivi compreso l'Ispettorato per la  funzione
pubblica.»; 
    n) all'art. 21, il comma 3 e' soppresso; 
    o) all'art. 22, il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. Il dipartimento si articola in non piu' di quattro uffici e  in
non piu' di otto servizi.»; 
    p) all'art. 24, comma 1, la lettera a) e' soppressa; 
    q) all'art. 24, il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
  «6. L'ufficio si articola in non piu' di cinque servizi e si avvale
di un dirigente con compiti di  consulenza,  studio  e  ricerca,  con
incarico  di   livello   dirigenziale   generale,   nell'ambito   del
contingente di cui all'art. 5, comma 5, nonche' di esperti  ai  sensi
dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo.»; 
    r) all'art. 25, il comma 3, e' sostituito dal seguente: 
  «3. Il dipartimento si articola in non piu' di cinque uffici e  non
piu' di tredici servizi.»; 
    s) all'art. 29, il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. L'ufficio si articola  in  non  piu'  di  cinque  servizi,  ivi
compresa la segreteria tecnica, e si avvale  di  ulteriori  dirigenti
fino ad un massimo di tre.»; 
    t) all'art. 33, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Il dipartimento si articola in non piu' di  due  uffici  e  non
piu' di quattro servizi.»; 
    u) all'art. 35, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. L'Ufficio si articola in non piu' di due uffici e in  non  piu'
di nove servizi.»; 
    v) all'art. 36, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Il dipartimento si articola in non piu' di due uffici ed in non
piu' di otto servizi.».