IL DIRETTORE GENERALE 
                       della giustizia civile 
 
  Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5; 
  Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali n. 222 e n.
223 del 23 luglio 2004; 
  Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23
luglio 2004, n. 222, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  197  del
23 agosto 2004 nel quale  si  designa  il  direttore  generale  della
giustizia civile quale  responsabile  del  registro  degli  organismi
deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art.  38
del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5; 
  Visto il decreto  dirigenziale  24  luglio  2006  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati
approvati i requisiti per l'iscrizione al  registro  degli  organismi
deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art.  5,
comma 1, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222; 
  Vista l'istanza 10 giugno 2010 Prot m. dg DAG  14  giugno  2010  n.
83746.E, con la quale il dott.  Geremia  Francesco,  nato  a  Vairano
Patenora il 20 gennaio 1953, in  qualita'  di  legale  rappresentante
dell'associazione  di  promozione  sociale  «Camera  arbitrale  e  di
conciliazione», con sede legale in Caserta, via De Martino -  Palazzo
Snicer n. 19 - codice fiscale 93073190618, ha attestato  il  possesso
dei requisiti per ottenere l'iscrizione della  predetta  associazione
nel registro degli organismi di conciliazione; 
  Considerato  che  i  requisiti   posseduti   dell'associazione   di
promozione sociale «Camera arbitrale e di  conciliazione»,  risultano
conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006; 
  Verificate in particolare: 
  la sussistenza dei requisiti di  onorabilita'  dei  rappresentanti,
amministratori, e soci; 
  le sussistenza dei requisiti delle persone dedicate  a  compiti  di
segreteria; 
  la sussistenza per i conciliatori dei requisiti previsti  nell'art.
4, comma 4, lettere a)  e  b)  del  citato  decreto  ministeriale  n.
222/2004; 
  la  conformita'  della  polizza  assicurativa  richiesta  ai  sensi
dell'art. 4, comma 3, lettera b) del citato decreto  ministeriale  n.
222/2004; 
  la conformita' del regolamento di  procedura  di  conciliazione  ai
sensi  dell'art.  4,  comma  3,  lettera  e)   del   citato   decreto
ministeriale n. 222/2004; 
  la conformita' della tabella delle indennita' ai criteri  stabiliti
nell'art. 3 del decreto ministeriale n. 223/2004; 
 
                              Dispone: 
 
  L'iscrizione  nel  registro  degli  organismi  deputati  a  gestire
tentativi  di  conciliazione  a  norma  dell'art.  38   del   decreto
legislativo 17 gennaio 2003, n. 5,  dell'associazione  di  promozione
sociale «Camera arbitrale e di conciliazione»,  con  sede  legale  in
Caserta, via De Martino - Palazzo  Snicer  n.  19  -  codice  fiscale
93073190618, ed approva la tabella  delle  indennita'  allegata  alla
domanda. 
  Lo stesso viene iscritto, dalla data del presente provvedimento, al
n.  112  del  registro  degli  organismi  di  conciliazione,  con  le
annotazioni previste dall'art. 3, comma 4 del decreto ministeriale n.
222/2004. 
  L'organismo iscritto e' obbligato a comunicare immediatamente tutte
le vicende modificative dei  requisiti,  dei  dati  e  degli  elenchi
comunicati ai fini dell'iscrizione. 
  Il  responsabile  del  registro  si  riserva   di   verificare   il
mantenimento  dei  requisiti  nonche'  l'attuazione   degli   impegni
assunti. 
    Roma, 13 settembre 2010 
 
                                     Il direttore generale: Saragnano