IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato
ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002,  n.
245, convertito,  con  modificazioni,  dall'art.  1  della  legge  27
dicembre 2002, n. 286 del 6 aprile  2009,  recante  la  dichiarazione
dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari  a
causa degli eventi sismici che  hanno  interessato  la  provincia  di
L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo  il  giorno  6  aprile
2009; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  6
aprile 2009 recante  la  dichiarazione  dello  stato  d'emergenza  in
ordine agli eventi sismici predetti; 
  Viste le ordinanze del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  n.
3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009,  n.  3755  del  15
aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile  2009,
n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 6
maggio 2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio  2009,
n. 3771 e n. 3772 del 19 maggio 2009, n. 3778, n. 3779 e n. 3780  del
6 giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009, n. 3784  del  25
giugno 2009; n. 3789 e n. 3790 del 9 luglio  2009,  n.  3797  del  30
luglio 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009,  n.  3805  del  3  settembre
2009, n. 3806 del 14 settembre 2009, n. 3808 del 15  settembre  2009,
n. 3810 del 21 settembre 2009, n. 3811 del 22 settembre 2009, n. 3813
del 29 settembre 2009, n. 3814 del 2 ottobre 2009,  n.  3817  del  16
ottobre 2009, n. 3820 del 12 novembre 2009, n. 3826 e n. 3827 del  27
novembre 2009, n. 3832 e n. 3833 del 22 dicembre 2009, n. 3837 del 30
dicembre 2009, n. 3843 del 19 gennaio 2010, n. 3845  del  29  gennaio
2010, n. 3857 del 10 marzo 2010, n. 3859 del 12 marzo 2010,  n.  3866
del 16 aprile 2010, n. 3870 del 21 aprile 2010, 3877  del  12  maggio
2010, n. 3881 dell'11 giugno 2010, n. 3883 del  18  giugno  2010,  n.
3889 del 16 luglio 2010, n. 3892 e 3893 del 13 agosto 2010 e n.  3896
del 7 settembre 2010; 
  Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile  2009  n.  39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con
cui si dispone che i provvedimenti ivi  previsti  sono  adottati  con
ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai  sensi
dell'art. 5, comma 2, della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225,  di
concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  per  quanto
attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario; 
  Visto l'art. 2, comma 12, del citato decreto-legge n. 39,  con  cui
si dispone che sono nominati con i provvedimenti di cui  all'art.  1,
quattro vice-commissari delegati per specifici settori di intervento,
al fine di coadiuvare il commissario  delegato  nell'esercizio  delle
proprie funzioni; 
  Visto  l'art.  1  del  decreto-legge  30  dicembre  2009,  n.  195,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,  n.  26,
con cui si dispone che il Presidente della regione  Abruzzo  subentra
nelle funzioni di commissario  delegato  gia'  svolte  dal  Capo  del
dipartimento  della  protezione  civile  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  6  aprile  2009  per  la
prosecuzione della gestione emergenziale nel territorio della regione
Abruzzo; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  24
giugno 2010, recante gli indirizzi  per  la  gestione  dell'emergenza
determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6  aprile
2009; 
  Visto  l'art.  1,  comma  7,  dell'ordinanza  del  Presidente   del
Consiglio dei Ministri n. 3833 del  22  dicembre  2009,  con  cui  si
dispone che  i  vice-commissari  delegati  nominati  ai  sensi  degli
articoli 1 e  3  dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri  n.  3761  dell'1  maggio  2009  e  ai  sensi  dell'art.  11
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3763  del
6 maggio 2009 cessano dall'incarico alla data del 31 gennaio 2010; 
  Visto  l'art.  2,  comma  1,  dell'ordinanza  del  Presidente   del
Consiglio dei Ministri n. 3833 del 22 dicembre 2009, come  modificato
dall'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3845 del 29 gennaio 2010, con cui si dispone che  dal  1°
febbraio  2010  il  sindaco  del  comune  di  L'Aquila  e'   nominato
vice-commissario delegato vicario del  commissario  delegato  per  la
ricostruzione  e  per  tutti  gli  interventi  di   assistenza   alla
popolazione; 
  Vista la nota del commissario delegato del 10 agosto 2010, con  cui
si rappresenta la necessita' di  avvalersi  di  un  supporto  per  le
questioni strettamente legate all'emergenza,  nonche'  per  tutte  le
funzioni attribuite dalla normativa emergenziale  vigente  emanata  a
seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, fermo  restando
che  permangono  in  capo  al  sindaco  del  comune  di  L'Aquila  le
competenze gia' attribuite a seguito della nomina di vice-commissario
delegato; 
  Vista altresi' la rappresentata necessita' del commissario delegato
di avvalersi di una specifica task  force  che  assicuri  la  massima
tempestivita' nella condivisione da parte  dei  competenti  dicasteri
delle  decisioni   commissariali   da   adottare   per   fronteggiare
l'emergenza; 
  Ritenuto  di  dover  assicurare  la  debita  assistenza  anche   ai
familiari delle persone che a causa del terremoto hanno perso la vita
o hanno riportato lesioni tali da dover subire operazioni chirurgiche
e che presentano difficolta' economiche per  far  fronte  alle  spese
occorrenti; 
  Considerato che appare ancora necessario risolvere la  problematica
alloggiativa ancora presente sul territorio del  comune  di  L'Aquila
con la realizzazione di ulteriori moduli abitativi provvisori  presso
la frazione di Paganica del medesimo comune; 
  Considerata la necessita' di svolgere con la massima  tempestivita'
i lavori di recupero dei complessi sportivi gia' destinati alla prima
accoglienza della popolazione sfollata a causa del sisma del 6 aprile
2009, affinche' sia assicurato il ritorno alle normali condizioni  di
vita anche attraverso la  ripresa  di  attivita'  sportive,  ad  alta
valenza aggregativa e sociale soprattutto per le giovani generazioni; 
  Viste le note dell'Agenzia del territorio del 30 giugno  2010,  del
29 luglio 2010 e del 3 agosto 2010 con cui,  in  virtu'  di  apposita
convenzione stipulata in data 26 novembre  2009  con  il  commissario
delegato nominato  con  decreto  del  presidente  del  Consiglio  dei
Ministri del 6 aprile 2009,  sono  state  trasmesse  le  prime  stime
relative all'indennita' di occupazione e dei  danni  subiti,  nonche'
dei costi necessari per il ripristino delle aree  gia'  occupate  per
assicurare la prima accoglienza alla popolazione, interessanti  anche
alcuni  dei  predetti  complessi  sportivi;  nonche'  la   nota   del
commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo del 31 agosto
2010, prot. n. 19330/AG, con cui si rappresenta  la  condivisione  di
tali stime e la necessita' di autorizzare, nei limiti  di  spesa  ivi
indicati, i lavori necessari ad assicurare la ripresa delle attivita'
sportive nel territorio abruzzese interessato dagli eventi sismici in
rassegna; 
  Vista la nota del commissario delegato - Presidente  della  regione
Abruzzo del 27 agosto 2010; 
  Vista la nota del commissario delegato - Presidente  della  regione
Abruzzo prot. n. 1372/STM del 1° settembre 2010; 
  Vista la nota del  Ministero  della  difesa,  ufficio  legislativo,
dell'8 settembre 2010; 
  Vista la nota del  dipartimento  della  protezione  civile  del  15
settembre 2010, prot. DPC/ABI/69795; 
  D'intesa con la regione Abruzzo; 
  Su proposta del Capo del dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per assicurare lo svolgimento senza soluzione di continuita'  di
ogni iniziativa utile a garantire  il  superamento  della  situazione
d'emergenza,  nonche'  per  coadiuvare  il  commissario  delegato   -
Presidente della  regione  Abruzzo  nella  verifica  dello  stato  di
attuazione   della   ricostruzione   e    nell'impulso    dell'azione
commissariale per  completarla  in  tempi  certi,  il  dott.  Antonio
Cicchetti e' nominato vice commissario delegato per tutta  la  durata
dello stato di emergenza. 
  2. Con successivo provvedimento del commissario  delegato,  sentito
il Ministero dell'economia e delle finanze,  e'  attribuito  al  vice
commissario di cui al comma 1 un compenso pari a  quello  corrisposto
al coordinatore della tecnica di missione ai sensi dell'art. 4, comma
4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri  n.  3833
del 22 dicembre 2009, a valere sulle  risorse  di  cui  all'art.  14,
comma 5 del decreto-legge 28  aprile  2009,  n.  39  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. 
  3. Al fine di ottimizzare la collaborazione  istituzionale  tra  le
diverse amministrazioni coinvolte nella  gestione  dell'emergenza  in
rassegna, per assicurare la  doverosa  tempestivita'  della  fase  di
condivisione  dei  provvedimenti  da  adottare  in   attuazione   del
decreto-legge 28 aprile 2009, n.  39,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e'  costituito  con  provvedimento
del Capo del dipartimento della protezione civile un gruppo di lavoro
interministeriale composto  da  un  rappresentante,  rispettivamente,
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del  Dipartimento  della
protezione civile, del Ministero dell'economia e delle  finanze,  con
funzioni di presidente e coordinatore, del Ministero  dello  sviluppo
economico, del Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
della struttura commissariale. Dalla costituzione e dal funzionamento
del gruppo di lavoro non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  per
il bilancio dello Stato. I componenti operano a titolo gratuito e  ad
essi non spetta alcun compenso o rimborso spese.