IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286 del 6 aprile 2009, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009, n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 6 maggio 2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009, n. 3771 e n. 3772 del 19 maggio 2009, n. 3778, n. 3779 e n. 3780 del 6 giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009, n. 3784 del 25 giugno 2009; n. 3789 e n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3797 del 30 luglio 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3805 del 3 settembre 2009, n. 3806 del 14 settembre 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009, n. 3810 del 21 settembre 2009, n. 3811 del 22 settembre 2009, n. 3813 del 29 settembre 2009, n. 3814 del 2 ottobre 2009, n. 3817 del 16 ottobre 2009, n. 3820 del 12 novembre 2009, n. 3826 e n. 3827 del 27 novembre 2009, n. 3832 e n. 3833 del 22 dicembre 2009, n. 3837 del 30 dicembre 2009, n. 3843 del 19 gennaio 2010, n. 3845 del 29 gennaio 2010, n. 3857 del 10 marzo 2010, n. 3859 del 12 marzo 2010, n. 3866 del 16 aprile 2010, n. 3870 del 21 aprile 2010, 3877 del 12 maggio 2010, n. 3881 dell'11 giugno 2010, n. 3883 del 18 giugno 2010, n. 3889 del 16 luglio 2010, n. 3892 e 3893 del 13 agosto 2010 e n. 3896 del 7 settembre 2010; Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario; Visto l'art. 2, comma 12, del citato decreto-legge n. 39, con cui si dispone che sono nominati con i provvedimenti di cui all'art. 1, quattro vice-commissari delegati per specifici settori di intervento, al fine di coadiuvare il commissario delegato nell'esercizio delle proprie funzioni; Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, con cui si dispone che il Presidente della regione Abruzzo subentra nelle funzioni di commissario delegato gia' svolte dal Capo del dipartimento della protezione civile ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 per la prosecuzione della gestione emergenziale nel territorio della regione Abruzzo; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2010, recante gli indirizzi per la gestione dell'emergenza determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009; Visto l'art. 1, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3833 del 22 dicembre 2009, con cui si dispone che i vice-commissari delegati nominati ai sensi degli articoli 1 e 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3761 dell'1 maggio 2009 e ai sensi dell'art. 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3763 del 6 maggio 2009 cessano dall'incarico alla data del 31 gennaio 2010; Visto l'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3833 del 22 dicembre 2009, come modificato dall'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3845 del 29 gennaio 2010, con cui si dispone che dal 1° febbraio 2010 il sindaco del comune di L'Aquila e' nominato vice-commissario delegato vicario del commissario delegato per la ricostruzione e per tutti gli interventi di assistenza alla popolazione; Vista la nota del commissario delegato del 10 agosto 2010, con cui si rappresenta la necessita' di avvalersi di un supporto per le questioni strettamente legate all'emergenza, nonche' per tutte le funzioni attribuite dalla normativa emergenziale vigente emanata a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, fermo restando che permangono in capo al sindaco del comune di L'Aquila le competenze gia' attribuite a seguito della nomina di vice-commissario delegato; Vista altresi' la rappresentata necessita' del commissario delegato di avvalersi di una specifica task force che assicuri la massima tempestivita' nella condivisione da parte dei competenti dicasteri delle decisioni commissariali da adottare per fronteggiare l'emergenza; Ritenuto di dover assicurare la debita assistenza anche ai familiari delle persone che a causa del terremoto hanno perso la vita o hanno riportato lesioni tali da dover subire operazioni chirurgiche e che presentano difficolta' economiche per far fronte alle spese occorrenti; Considerato che appare ancora necessario risolvere la problematica alloggiativa ancora presente sul territorio del comune di L'Aquila con la realizzazione di ulteriori moduli abitativi provvisori presso la frazione di Paganica del medesimo comune; Considerata la necessita' di svolgere con la massima tempestivita' i lavori di recupero dei complessi sportivi gia' destinati alla prima accoglienza della popolazione sfollata a causa del sisma del 6 aprile 2009, affinche' sia assicurato il ritorno alle normali condizioni di vita anche attraverso la ripresa di attivita' sportive, ad alta valenza aggregativa e sociale soprattutto per le giovani generazioni; Viste le note dell'Agenzia del territorio del 30 giugno 2010, del 29 luglio 2010 e del 3 agosto 2010 con cui, in virtu' di apposita convenzione stipulata in data 26 novembre 2009 con il commissario delegato nominato con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, sono state trasmesse le prime stime relative all'indennita' di occupazione e dei danni subiti, nonche' dei costi necessari per il ripristino delle aree gia' occupate per assicurare la prima accoglienza alla popolazione, interessanti anche alcuni dei predetti complessi sportivi; nonche' la nota del commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo del 31 agosto 2010, prot. n. 19330/AG, con cui si rappresenta la condivisione di tali stime e la necessita' di autorizzare, nei limiti di spesa ivi indicati, i lavori necessari ad assicurare la ripresa delle attivita' sportive nel territorio abruzzese interessato dagli eventi sismici in rassegna; Vista la nota del commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo del 27 agosto 2010; Vista la nota del commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo prot. n. 1372/STM del 1° settembre 2010; Vista la nota del Ministero della difesa, ufficio legislativo, dell'8 settembre 2010; Vista la nota del dipartimento della protezione civile del 15 settembre 2010, prot. DPC/ABI/69795; D'intesa con la regione Abruzzo; Su proposta del Capo del dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Dispone: Art. 1 1. Per assicurare lo svolgimento senza soluzione di continuita' di ogni iniziativa utile a garantire il superamento della situazione d'emergenza, nonche' per coadiuvare il commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo nella verifica dello stato di attuazione della ricostruzione e nell'impulso dell'azione commissariale per completarla in tempi certi, il dott. Antonio Cicchetti e' nominato vice commissario delegato per tutta la durata dello stato di emergenza. 2. Con successivo provvedimento del commissario delegato, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, e' attribuito al vice commissario di cui al comma 1 un compenso pari a quello corrisposto al coordinatore della tecnica di missione ai sensi dell'art. 4, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3833 del 22 dicembre 2009, a valere sulle risorse di cui all'art. 14, comma 5 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. 3. Al fine di ottimizzare la collaborazione istituzionale tra le diverse amministrazioni coinvolte nella gestione dell'emergenza in rassegna, per assicurare la doverosa tempestivita' della fase di condivisione dei provvedimenti da adottare in attuazione del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e' costituito con provvedimento del Capo del dipartimento della protezione civile un gruppo di lavoro interministeriale composto da un rappresentante, rispettivamente, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Dipartimento della protezione civile, del Ministero dell'economia e delle finanze, con funzioni di presidente e coordinatore, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della struttura commissariale. Dalla costituzione e dal funzionamento del gruppo di lavoro non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. I componenti operano a titolo gratuito e ad essi non spetta alcun compenso o rimborso spese.