IL DIRETTORE GENERALE 
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie 
 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante  testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, e successive  modifiche  ed
integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189; 
  Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto n. 286/1998, che recita:
«Il presente testo unico non si  applica  ai  cittadini  degli  Stati
membri dell'Unione europea, se non in quanto si tratti di norme  piu'
favorevoli, e salvo il disposto dell'art.  45  della  legge  6  marzo
1998, n. 40.»; 
  VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394 «Regolamento  recante  norme  di  attuazione  del  T.U.  a  norma
dell'art. 1, comma 6, d.lgs. 25 luglio  1998  n.  286"  e  successive
modifiche ed integrazioni, in ultimo il d.P.R. 18  ottobre  2004,  n.
334; 
  Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394/1999 ed,  in
particolare,  il  comma  7  dell'art.   50,   che   disciplinano   il
riconoscimento dei titoli professionali abilitanti  all'esercizio  di
una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte  dei
cittadini non comunitari, nonche' dei titoli accademici, di studio  e
di  formazione  professionale,  complementari  dei  predetti   titoli
professionali abilitanti all'esercizio di una professione  sanitaria,
ai  fini  dell'ammissione  agli  impieghi  e  dello  svolgimento   di
attivita' sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto il d.lgs. 9 novembre 2007, n.  206  concernente  l'attuazione
della  direttiva  2005/36/CE   relativa   al   riconoscimento   delle
qualifiche professionali; 
  Visto, in particolare, l'art. 60 commi 2, 3 e 4  di  detto  decreto
legislativo; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,  n.
328 concernente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative  prove
per l'esercizio di talune professioni, nonche' della  disciplina  dei
relativi ordinamenti»; 
  Visto l'art. 29 della legge 18 febbraio 1989,  n.  56,  cosi'  come
modificato dalla legge 28 febbraio  2008,  n.31  di  conversione  del
decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248; 
  Vista l'istanza in data 22  ottobre  2009,  corredata  da  relativa
documentazione, con la quale la sig.ra Lay Alessia Genziana, nata  ad
Ottawa - Canada il giorno 11/12/1974, di  cittadinanza  italiana,  ha
chiesto al Ministero della Giustizia il riconoscimento dei titoli  di
«Master of Education», rilasciato in data 24 maggio 1997  dalla  «St.
Lawrence University» di Canton (Stato di New York), di «Doctorate  of
Psychology», rilasciato  in  data  22  dicembre  2004  dalla  «Argosy
University» di  Chicago  (Stato  dell'Illinois),  e  della  correlata
«Psychologist Licence», con cui  e'  registrata  dal  29  marzo  2007
presso il «Department of Health» dello Stato di Washington  (U.S.A.),
ai fini dell'esercizio in Italia dell'attivita' psicoterapeutica; 
  Accertata la completezza  e  la  regolarita'  della  documentazione
prodotta dall'interessata; 
  Viste le sentenze del Consiglio di Stato n. 1278 e n. 1279  del  25
marzo 2005; 
  Considerato che le suddette  pronunce,  seppur  riferite  a  titoli
comunitari,  statuiscono  un  principio   generale   applicabile   in
fattispecie analoghe; 
  Preso atto che nella riunione della Conferenza dei servizi, di  cui
all'art. 16 del d.lgs. 9  novembre  2007,  n.  206,  tenutasi  presso
questo Ministero in data 20 luglio 2010, si e' ritenuto sussistano  i
requisiti per il riconoscimento automatico del titolo in questione; 
 
                              Decreta: 
 
  1. A partire dalla data del presente decreto, i titoli  di  «Master
of Education», rilasciato in data 24 maggio 1997 dalla «St.  Lawrence
University»  di  Canton  (Stato  di  New  York),  di  «Doctorate   of
Psychology», rilasciato  in  data  22  dicembre  2004  dalla  «Argosy
University»  di  Chicago  (Stato  dell'Illinois),  e   la   correlata
«Psychologist Licence», con cui la sig.ra Lay Alessia Genziana,  nata
ad Ottawa - Canada il giorno 11/12/1974, di cittadinanza italiana, e'
registrata dal 29 marzo 2007 presso il «Department of  Health»  dello
Stato  di  Washington  (U.S.A.),  sono  riconosciuti   quali   titoli
abilitanti all'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica in Italia; 
  2. La dott.ssa Lay Alessia Genziana e',  pertanto,  autorizzata  ad
esercitare in Italia l'attivita' psicoterapeutica, previa  iscrizione
all'Albo degli Psicologi dell'Ordine territorialmente competente, che
provvede ad informare questo Dicastero della avvenuta annotazione; 
  3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma  8-bis  d.P.R.
31 agosto 1999, n. 394,  qualora  il  sanitario  non  si  iscriva  al
relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due  anni  dal
suo rilascio; 
  4. Il presente decreto sara' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 23 agosto 2010 
 
                                      Il direttore generale: Leonardi