IL CAPO DIPARTIMENTO 
            delle politiche competitive del mondo rurale 
                          e della qualita' 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre
2007,  recante  l'organizzazione  comune  dei  mercati   agricoli   e
disposizioni specifiche per  taluni  prodotti  agricoli,  regolamento
unico OCM; 
  Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del  29  aprile
2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in
particolare il titolo III, capo III, IV  e  V,  recanti  norme  sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali; 
  Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del  25  maggio
2009, recante la modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007,  con  il
quale in  particolare  il  regolamento  (CE)  n.  479/2008  e'  stato
inserito nello citato  regolamento  (CE)  n.  1234/2007,  regolamento
unico OCM, a decorrere dal 1° agosto 2009; 
  Visto il regolamento (CE) n. 606 della Commissione  del  10  luglio
2009, recante talune modalita' di applicazione  del  regolamento  del
Consiglio n. 479/2008 per quanto riguarda le  categorie  di  prodotti
vitivinicoli, le pratiche enologiche e le  relative  restrizioni,  in
particolare l'allegato II, sezione C, punto 2, del  regolamento  (CE)
n. 606/2009, cosi' come modificato  con  il  regolamento  (CE)  della
Commissione n. 1166 del 30 novembre 2009, che prevede che le  partite
destinate  all'elaborazione  dei  vini   spumanti   di   qualita'   a
denominazione  di  origine  protetta  «Conegliano   Valdobbiadene   -
Prosecco» ed altri, elaborate a partire da una sola varieta' di  vite
possono avere un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore a
8,5% vol.; 
  Visto il decreto legislativo n. 61 del 8  aprile  2010  recante  la
tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7  luglio  2009,  n.
88; 
  Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2009, con il quale e' stato
approvato il disciplinare di produzione dei vini a  denominazione  di
origine  controllata  e   garantita   «Conegliano   Valdobbiadene   -
Prosecco»; 
  Vista l'istanza presentata in data 31 agosto 2010 dal Consorzio per
la tutela della DOCG «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco», con  sede
in Pieve di Soligo  (Treviso),  con  la  quale  tenendo  conto  delle
particolari condizioni climatiche verificatesi, e' stata richiesta la
riduzione del titolo alcolometrico volumico totale ad un  tenore  non
inferiore  all'8,5%  vol.  delle  partite,  ottenute  nella  corrente
campagna vendemmiale 2010/2011, destinate all'elaborazione della sola
tipologia spumante della  citata  DOCG  «Conegliano  Valdobbiadene  -
Prosecco»,  ai  sensi  ed  alle  condizioni  previste  dalla   citata
normativa comunitaria; 
  Visto il parere favorevole espresso  con  nota  n.  478039  del  10
settembre 2010 dalla regione Veneto sulla predetta istanza; 
  Ritenuto che sussistono  le  condizioni  per  l'accoglimento  della
richiesta in questione; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  Per la campagna  vendemmiale  2010/2011,  il  titolo  alcolometrico
volumico totale minimo delle partite destinate all'elaborazione della
sola  tipologia  spumante  della  DOCG  «Conegliano  Valdobbiadene  -
Prosecco», riconosciuta con il decreto ministeriale  17  luglio  2009
richiamato  in  premessa,  e'  fissato  a  8,5%,  conformemente  alle
disposizioni  di  cui  all'allegato  II,  sezione  C,  punto  2,  del
regolamento  (CE)  n.  606/2009,  cosi'  come   modificato   con   il
regolamento (CE) della Commissione n. 1166 del 30 novembre 2009. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 20 settembre 2010 
 
                                  Il capo Dipartimento: Rasi Caldogno