Alle  Amministrazioni  pubbliche   inserite   nel   conto   economico
consolidato  della   pubblica   amministrazione,   come   individuate
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma  3,
dell'articolo 1, della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  incluse  le
autorita' indipendenti. 
 
             IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
                           E L'INNOVAZIONE 
 
Premessa. 
  Il Programma di riforma della Pubblica  Amministrazione,  delineato
dal documento «Linee  programmatiche  sulla  riforma  della  pubblica
amministrazione - Piano industriale» (28 maggio 2008) e trasferito in
larga parte nei provvedimenti normativi in materia di  ottimizzazione
della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza
delle pubbliche amministrazioni adottati da questo Governo, ha  posto
l'accento  sulla  rilevanza  che  la  modernizzazione   del   sistema
amministrativo assume ai  fini  della  crescita  dell'intero  sistema
economico nazionale. Tale constatazione diventa ancor piu' strategica
in un momento di rilevante rallentamento dell'economia mondiale. 
  L'introduzione di sistemi di valutazione  della  performance  delle
strutture amministrative e del personale, cosi' come la previsione di
strumenti  di  valorizzazione  del   merito   e   di   incentivazione
dell'impegno dei dipendenti pubblici, sono  strumenti  finalizzati  a
ridurre il  divario  di  efficienza  che  ancora  separa  il  sistema
pubblico dal settore privato e a migliorare la qualita'  dei  servizi
erogati.  Il  rilievo  dei  servizi  pubblici   infatti   (si   pensi
all'istruzione,  alla   sanita',   alla   difesa,   alla   giustizia,
all'assistenza ecc.) e' tale che dalla loro qualita' e disponibilita'
dipende il recupero  complessivo  di  qualita'  e  produttivita'  del
sistema economico e sociale del Paese. 
  Nell'ambito della strategia di riforma del  sistema  amministrativo
assumono centralita' le  politiche  di  valorizzazione  del  capitale
umano e di gestione della conoscenza, la cui efficacia all'interno di
ogni sistema  organizzativo  dipende  in  misura  determinante  dalla
quantita' e soprattutto dalla qualita' delle risorse allocate per  la
formazione. 
  Peraltro il tema dell'investimento nelle  risorse  umane  gioca  un
ruolo-chiave  nelle  strategie  dell'Unione  europea.  La   rinnovata
strategia di Lisbona  attribuisce  al  capitale  umano  il  ruolo  di
fattore essenziale di crescita e di leva centrale per la politica  di
coesione sociale. 
  La dotazione di capitale umano  e'  considerata  come  un  elemento
cruciale nello sviluppo delle nuove  tecnologie  e  come  un  fattore
necessario per il loro utilizzo efficace, nonche' come una condizione
imprescindibile della  capacita'  di  inserimento  professionale  nei
contesti organizzativi innovativi. 
  La dotazione di  capitale  umano  di  ogni  sistema  dipende  dalla
consistenza delle risorse umane e dalla loro qualita', in termini  di
conoscenza e capacita' di  sostenere  il  funzionamento  del  sistema
economico e sociale. Dipende altresi',  oltre  che  dalla  quantita',
dalla qualita' delle risorse allocate per la formazione,  iniziale  e
continua, da parte della pubblica amministrazione e  dalle  decisioni
delle imprese di  investire  nello  sviluppo  delle  proprie  risorse
umane. 
  La formazione e', peraltro, una dimensione costante e  fondamentale
del lavoro e uno strumento essenziale nella  gestione  delle  risorse
umane.  Tutte  le  organizzazioni,  per  gestire  il  cambiamento   e
garantire un'elevata qualita' di  prodotti  e  servizi,  devono  oggi
fondarsi sulla conoscenza e sullo sviluppo delle competenze. 
  La  formazione  del  personale   della   pubblica   amministrazione
costituisce una leva strategica per  la  modernizzazione  dell'azione
amministrativa e per  la  realizzazione  di  effettivi  miglioramenti
qualitativi dei servizi ai cittadini e alle  imprese.  La  formazione
rappresenta,  inoltre,  uno  strumento  indispensabile   per   trarre
significativi   vantaggi    dai    cambiamenti    nell'organizzazione
dell'azione amministrativa e nei processi di lavoro ad essa  sottesi,
effetto   del   generale   processo   di   riforma   della   pubblica
amministrazione e del processo di continua evoluzione tecnologica che
caratterizza lo scenario  all'interno  del  quale  si  e'  sviluppata
l'azione amministrativa degli ultimi anni. 
  La  crisi  economico-finanziaria  che   ha   recentemente   colpito
l'economia mondiale ha indotto tutti i Governi  europei  ad  adottare
politiche di bilancio rigorose, per garantire la stabilita' dei conti
pubblici. Anche il Governo italiano ha  seguito  la  medesima  strada
attraverso l'adozione del  decreto-legge  n.78/2010  recante  «Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica», convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del  30
luglio 2010. 
  Il provvedimento contiene misure di  riduzione  della  spesa  e  di
aumento delle entrate per il periodo 2010-2013, dirette a riportare i
saldi di finanza pubblica ai livelli concordati  con  le  istituzioni
europee nell'ambito del Patto di stabilita' e crescita.  A  tal  fine
prevede anche, all'art. 6, comma 13, che «a decorrere dall'anno  2011
la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel
conto economico  consolidato  della  pubblica  amministrazione,  come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica  (ISTAT)  ai  sensi
del comma 3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse
le autorita' indipendenti, per attivita' esclusivamente di formazione
deve essere non superiore al  50  per  cento  della  spesa  sostenuta
nell'anno 2009. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente
l'attivita' di formazione tramite la Scuola superiore della  pubblica
amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione.  Gli
atti e i contratti posti in essere in violazione  della  disposizione
contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito
disciplinare e determinano responsabilita' erariale. La  disposizione
di cui al presente comma non si applica all'attivita'  di  formazione
effettuata dalle Forze armate, dal Corpo  nazionale  dei  Vigili  del
fuoco e  dalle  Forze  di  Polizia  tramite  i  propri  organismi  di
formazione». 
  Stante il ruolo di «indirizzo, coordinamento  e  programmazione  in
materia di formazione, aggiornamento  professionale  e  sviluppo  del
personale delle pubbliche amministrazioni»,  attribuito  al  Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione dal decreto di delega
delle funzioni del presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  13
giugno 2008, e in considerazione del  forte  impatto  che  la  citata
norma del  decreto-legge  n.  78/2010  produce  sulla  disponibilita'
finanziaria complessiva  che  le  amministrazioni  pubbliche  possono
utilizzare  per  il  finanziamento  di  attivita'   di   sviluppo   e
potenziamento delle competenze dei dipendenti, si  ritiene  opportuno
fornire  indicazioni  atte  a  favorire  un  efficiente  ed  efficace
utilizzo  delle  risorse  disponibili,  in  modo  da   garantire   la
necessaria qualita' delle azioni di formazione che saranno  poste  in
essere. 
  Il Ministro  svolge  le  funzioni  suddette  con  il  supporto  del
Dipartimento della funzione pubblica,  che  si  avvale  della  Scuola
Superiore della Pubblica Amministrazione (d'ora innanzi  SSPA)  e  di
Formez PA. 
  Si  ritiene,  altresi',  opportuno  fornire  specifiche  linee   di
indirizzo ai dirigenti che rivestono responsabilita'  in  materia  di
programmazione e gestione degli interventi formativi, con l'obiettivo
di informare l'attivita' amministrativa ai principi di sana gestione,
da perseguire anche attraverso il corretto ed efficace utilizzo delle
risorse  dedicate  allo  sviluppo  delle  competenze  del   personale
pubblico. 
  1. Destinatari della direttiva. 
  Le disposizioni contenute all'art.  6,  comma  13,  del  richiamato
decreto-legge n. 78/2010 sono dettate  con  riferimento  a  tutte  le
amministrazioni pubbliche inserite nel  conto  economico  consolidato
della  pubblica  amministrazione,  come   individuate   dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi  del  comma  3  dell'art.  1
della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  incluse   le   autorita'
indipendenti. 
  Deve,  al  riguardo,  notarsi  che  le  citate  disposizioni  hanno
l'evidente obiettivo di contribuire al contenimento e alla  riduzione
della spesa pubblica e sono, pertanto, dettate in relazione  a  tutte
le   pubbliche   amministrazioni   inserite   nel   conto   economico
consolidato, comprese le autorita' indipendenti. 
  Tuttavia, in virtu' della  ripartizione  delle  competenze  tra  lo
Stato e  le  regioni  operata  dall'art.  117  della  Costituzione  e
confermata   dalla   recente   giurisprudenza   costituzionale,    le
indicazioni contenute nel presente atto si  rivolgono  esclusivamente
alle attivita' delle amministrazioni centrali dello Stato, degli enti
pubblici non  economici  nazionali  e  delle  autorita'  indipendenti
inserite nel citato conto economico consolidato. Per tutte  le  altre
amministrazioni, invece, esse costituiscono linee-guida finalizzate a
garantire un miglior utilizzo  delle  risorse  finanziarie  assegnate
alla formazione dei pubblici dipendenti. Infatti, benche'  si  tratti
di formazione pubblica, sia essa impartita presso strutture pubbliche
territoriali sia presso  organismi  privati  con  i  quali  gli  enti
territoriali possono  stipulare  apposite  convenzioni,  la  presente
direttiva reca disposizioni fondamentali in ossequio al principio  di
coordinamento della finanza pubblica, che  rientra  nella  competenza
concorrente ai sensi dell'art. 117, terzo  comma,  Cost.,  nonche'  a
quello di leale collaborazione di cui al successivo art. 118. 
  2. Quantificazione delle risorse finanziarie. 
  La norma in oggetto richiama  le  amministrazioni  al  contenimento
della  spesa,  ponendo  un  limite  preciso  al  finanziamento  delle
attivita'  esclusivamente  formative  dei  pubblici  dipendenti.   In
particolare, prevede che, a  partire  dal  2011,  le  amministrazioni
debbano ridurre del 50%  rispetto  al  2009  le  risorse  finanziarie
destinate agli interventi formativi. 
  Si  precisa  che  per  attivita'  esclusivamente  formative  devono
intendersi tutti  gli  interventi  di  formazione,  aggiornamento  ed
informazione svolti in presenza o con metodologie e-learning. 
  Sono pertanto escluse dal campo  di  applicazione  della  norma  le
altre modalita' primarie, informali e  non  strutturate  nei  termini
della formazione,  di  apprendimento  e  sviluppo  delle  competenze,
costituite dalla reingegnerizzazione di processi e luoghi di  lavoro,
in modo da assicurare lo sviluppo delle opportunita' di informazione,
valutazione e accumulazione delle competenze  nel  corso  del  lavoro
quotidiano (tutoring, mentoring, peer review, circoli di  qualita'  e
focus group, affiancamento, rotazione delle mansioni  ecc.:  European
Commission 1997, Partnership for a new organization  of  work.  Green
Paper, «Bulletin of the European Union - Supplement», no. 4.). 
  Dovra',  pertanto,  essere  cura  di  ciascuna  Amministrazione  la
quantificazione dell'ammontare delle risorse  utilizzate  per  azioni
esclusivamente formative nel corso dell'esercizio  finanziario  2009,
attraverso una puntuale individuazione degli interventi finanziati  e
delle fonti di finanziamento. Al riguardo  si  precisa  altresi'  che
dovranno essere prese in  considerazione  solo  le  azioni  formative
realizzate con  risorse  stanziate  nell'ambito  del  bilancio  dello
Stato, senza  considerare  gli  interventi  finanziati  con  i  fondi
strutturali dell'UE. 
  L'individuazione  della  quota  di  finanziamento  delle  attivita'
formative  e'   necessaria,   oltre   che   per   la   determinazione
dell'ammontare massimo delle risorse che nel corso del 2011  potranno
essere destinate ai citati interventi, anche per la determinazione di
eventuali responsabilita' dirigenziali. La norma in oggetto, infatti,
stabilisce che «gli atti e i contratti posti in essere in  violazione
della disposizione contenuta nel primo  periodo  del  presente  comma
costituiscono illecito  disciplinare  e  determinano  responsabilita'
erariale». 
  3.  Ruolo  nel  sistema  formativo  della  Scuola  superiore  della
Pubblica amministrazione e degli altri organismi di formazione. 
  L'art. 6, comma 13, del decreto-legge n.78/2010, oltre a  stabilire
il limite di spesa che ogni amministrazione e'  tenuta  a  rispettare
nel 2011, prevede altresi' che le  attivita'  di  formazione  debbano
essere prioritariamente svolte  tramite  la  Scuola  superiore  della
pubblica  amministrazione  ovvero  tramite  i  propri  organismi   di
formazione. 
  L'imposizione di un limite  alla  spesa  destinata  alle  attivita'
formative risponde, come detto in premessa, all'obiettivo generale di
garantire l'attuazione  di  politiche  di  bilancio  rigorose  ed  il
rispetto  dei  requisiti  stabiliti  nel  Patto  di  Stabilita'.   La
riduzione degli stanziamenti porta inevitabilmente ad una contrazione
delle attivita' formative di sviluppo delle competenze del  personale
pubblico; tuttavia un utilizzo delle risorse finanziarie improntato a
criteri di efficacia ed economicita' potra'  indubbiamente  garantire
il mantenimento, se non il miglioramento, degli standard  qualitativi
delle azioni che saranno realizzate. 
  Va in tale direzione la previsione, contenuta nella norma,  che  le
amministrazioni  debbano  prioritariamente  rivolgersi  alla   Scuola
Superiore della Pubblica Amministrazione ovvero ai  propri  organismi
di formazione. In altri termini e' necessario che le amministrazioni,
prima  di  affidare  all'esterno  la  realizzazione  delle  attivita'
formative,  si  rivolgano  alla  Scuola  superiore   della   pubblica
amministrazione o ai propri organismi di formazione. 
  Resta  in  ogni  caso  ferma  la  possibilita'  per  le   pubbliche
amministrazioni centrali di affidare attivita' di formazione a Formez
PA, secondo  quanto  previsto  dall'art.  2,  comma  3,  del  decreto
legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, a norma del  quale  «le  attivita'
affidate direttamente dalle amministrazioni centrali  e  associate  a
Formez PA sono considerate attivita' istituzionali.». 
  Le scuole e gli istituti pubblici che a vario titolo sono impegnati
nella   progettazione,   nel   coordinamento,    nell'erogazione    e
monitoraggio delle attivita' di formazione costituiscono un  universo
differenziato per dimensioni, modelli istituzionali,  caratteristiche
organizzative, fonti e forme di finanziamento e incardinamento  nelle
istituzioni di riferimento. 
  In assenza di un preciso elemento di indirizzo, il ricorso  a  tali
strutture da parte delle amministrazioni  centrali,  se  da  un  lato
riduce i tempi di affidamento, dall'altra potrebbe presentare  alcune
criticita', quali il mancato coordinamento nella programmazione,  con
tutti i rischi che ne derivano  in  termini  di  spreco  di  risorse,
ridondanza degli interventi  e  autoreferenzialita'  dei  sistemi  di
valutazione di efficacia e di impatto. 
  Al fine di assicurare la  necessaria  capacita'  di  affrontare  le
richieste formative  delle  pubbliche  amministrazioni,  unendo  alla
qualita' i necessari elementi di economicita', il Dipartimento  della
funzione  pubblica,  con  il  supporto  della  SSPA,   attivera'   le
necessarie intese  con  tutte  le  scuole  pubbliche  di  formazione.
Favorira', altresi', una programmazione  degli  interventi  formativi
condivisa e  concertata  tra  le  amministrazioni,  per  massimizzare
l'efficacia e la pertinenza delle azioni formative e al tempo  stesso
valutare la  congruita'  dei  costi  rispetto  agli  obiettivi  delle
azioni. 
  4. Alcune indicazioni sulla predisposizione dei piani formativi. 
  La  qualita'  del  processo  di  programmazione  e  gestione  delle
attivita'  formative  e'  un  elemento  fondamentale  per   garantire
trasparenza e qualita' alle  attivita'  di  formazione.  Il  processo
dovra' essere condotto secondo i principi tipici  di  ogni  ciclo  di
programmazione  e  dovra'  tenere  conto  di  quanto  previsto  dalla
decisione di finanza pubblica, di cui  all'art.  10  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196 e  dalla  direttiva  generale  per  l'attivita'
amministrativa e per la gestione,  di  cui  all'art.  8  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286. 
  Il processo dovra' concludersi con la messa a punto di un piano  di
formazione  del  personale,  che,  in  linea  con   quanto   previsto
dall'art.7-bis del decreto legislativo n. 165/2001, tenga «conto  dei
fabbisogni rilevati, delle competenze necessarie  in  relazione  agli
obiettivi, nonche' della  programmazione  delle  assunzioni  e  delle
innovazioni normative e tecnologiche. Il piano di  formazione  indica
gli obiettivi e le  risorse  finanziarie  necessarie  nei  limiti  di
quelle, a tale  scopo,  disponibili  (...),  nonche'  le  metodologie
formative da adottare in riferimento ai diversi destinatari». 
  Il predetto piano va trasmesso, sempre secondo le previsioni  della
norma citata, entro il 30 gennaio di ogni anno al Dipartimento  della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri  ed  al
Ministero dell'economia e delle finanze. 
  In relazione ai nuovi compiti attribuiti dal  decreto-legge  n.  78
del 2010, e' necessario che il Piano sia predisposto a seguito di  un
adeguato iter di rilevazione dei fabbisogni formativi e di  confronto
con l'offerta formativa della SSPA e degli altri  organismi  pubblici
di formazione, in modo da garantire  che  l'offerta  formativa  delle
scuole pubbliche sia coerente con le reali esigenze di  aggiornamento
delle competenze espresse dalle singole amministrazioni. 
  A tal fine si forniscono di  seguito  alcune  indicazioni  utili  a
definire  l'iter  per  una  corretta  predisposizione  dei  piani  ed
un'adeguata offerta formativa: 
    1. In attuazione di quanto previsto dal decreto-legge n.  78  del
2010, e con la finalita' di assicurare la pertinenza,  l'efficacia  e
l'economicita' dei piani formativi  della  pubblica  amministrazione,
entro il 15 settembre di ciascun anno, a partire dall'anno in  corso,
il Dipartimento della funzione pubblica,  congiuntamente  alla  SSPA,
avvia,  con  la  collaborazione  delle  altre  scuole  pubbliche   di
formazione, un  processo  di  consultazione  con  le  amministrazioni
interessate, finalizzato alla predisposizione, da parte delle stesse,
dei piani formativi per l'anno successivo; 
    2.   Ferma   restando   la   possibilita'   per   le    pubbliche
amministrazioni   di   svolgere   prioritariamente   l'attivita'   di
formazione  tramite  i  propri  organismi  di  formazione,  ai  sensi
dell'art. 6, comma 13, del decreto-legge n. 78 del 2010, entro il  15
ottobre  di  ciascun  anno,  a  partire  dall'anno   in   corso,   le
amministrazioni interessate sottopongono alla SSPA ed al Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Ufficio   per   la   formazione   del   personale   delle   pubbliche
amministrazioni,  il  piano  generale  di   formazione   per   l'anno
successivo Nel piano formativo devono essere definiti  gli  obiettivi
generali della formazione nell'anno di riferimento,  le  linee  ed  i
temi  strategici  per  la  definizione  dei  programmi  specifici  in
attuazione degli  obiettivi  stessi,  l'ammontare  complessivo  delle
risorse che verranno dedicate ai programmi, il numero dei beneficiari
e le strutture pubbliche a cui le attivita' saranno affidate; 
    3. Entro il 15 novembre di ciascun anno, a partire  dall'anno  in
corso,  le  amministrazioni  interessate,  sulla  base   del   quadro
strategico  definito  nei  piani  formativi  di  cui  al  punto  2  e
considerate anche le eventuali osservazioni espresse dal Dipartimento
della funzione pubblica e dalla SSPA, identificano  e  comunicano  al
Dipartimento  della  funzione  pubblica  e  alla  SSPA  i   programmi
formativi  specifici  richiesti,  in  cui  vengono  definiti:  a)   i
fabbisogni formativi a cui essi  rispondono,  b)  gli  obiettivi  che
intendono conseguire, anche al fine di una successiva valutazione, c)
il numero dei partecipanti ai diversi percorsi formativi  e  le  loro
qualifiche, d) le risorse messe a disposizione, anche al  fine  della
valutazione  della  loro  congruita'.  Le   Amministrazioni   possono
delegare  alla  SSPA  la  definizione  dei  programmi  specifici   in
attuazione dei piani formativi generali predisposti dalle stesse; 
    4.  La  SSPA,  in  base  ai  programmi  richiesti  dalle  singole
Amministrazioni,  predispone  e  propone  entro  il  30  dicembre  le
attivita' formative specifiche di attuazione degli stessi,  definendo
gli  specifici  obiettivi  quantitativi  e  qualitativi  di  ciascuna
attivita', la pertinenza dei contenuti, la metodologia didattica,  la
congruita' dei costi, i requisiti e le  modalita'  di  ammissione  ai
corsi. La SSPA procede all'organizzazione delle  attivita'  formative
sulla base di convenzioni stipulate con le pubbliche  amministrazioni
interessate,  in  cui  sono  definiti  i  termini  e   le   modalita'
dell'offerta formativa. 
    5.   Il   Dipartimento   della   funzione   pubblica   acquisisce
informazioni dalla SSPA e dagli altri  organismi  di  formazione  sui
programmi  richiesti  a  ciascun  Istituto  di  formazione,  con   la
finalita' di coordinarne le attivita'  e  l'offerta  formativa  e  di
evitare la duplicazione di  corsi  ed  il  conseguente  dispendio  di
risorse finanziarie. 
    6. Il ciclo si chiude con la presentazione al Dipartimento  della
funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze, entro
il 30 gennaio di ogni anno, del Piano nella versione definitiva, come
risultante dall'iter di verifica,  coordinamento  e  adeguamento  tra
domanda e offerta delineato ai punti precedenti. 
  La SSPA predisporra', in collaborazione con le altre  strutture  di
formazione pubblica e in base agli indirizzi del  Dipartimento  della
funzione pubblica, un sistema di valutazione ex ante ed  ex  post  di
tutte le attivita' formative piu' rilevanti. 
    Roma, 30 luglio 2010 
 
                          Il Ministro per la pubblica amministrazione 
                                        e l'innovazione               
                                           Brunetta                   

Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2010 
Ministeri istituzionali  -  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri
registro n. 10, foglio n. 390.