IL DIRETTORE GENERALE 
                   della vigilanza per la qualita' 
                     e la tutela del consumatore 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio  del  20  marzo
2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e  delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed  alimentari,  e  in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92; 
  Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n.  510/2006
che stabilisce che le denominazioni  che  alla  data  di  entrata  in
vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del  regolamento
(CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato  del  regolamento
(CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte  nel  «registro  delle
denominazioni di origine protette  e  delle  indicazioni  geografiche
protette»; 
  Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/06,
concernente i controlli; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/96 del 12  giugno  1996,  con  il
quale l'Unione europea  ha  provveduto  alla  registrazione,  fra  le
altre, della denominazione di origine  protetta  «Prosciutto  di  San
Daniele»; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante  disposizioni  per
l'adempimento di obblighi derivanti  dalla  appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999 - ed  in  particolare
l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e  la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari; 
  Visto il decreto  28  settembre  2007,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre  2007,  con
il quale l'organismo «Istituto Nord Est Qualita' - INEQ» con sede  in
San Daniele del Friuli, via Rodeano n. 71, e'  stato  autorizzato  ad
effettuare  i  controlli  sulla  denominazione  di  origine  protetta
«Prosciutto di San Daniele»; 
  Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale a
decorrere dal 28 settembre 2007, data di emanazione  del  decreto  di
autorizzazione in precedenza citato; 
  Considerato che il Consorzio  del  Prosciutto  di  San  Daniele  ha
comunicato di confermare «Istituto Nord Est  Qualita' -  INEQ»  quale
organismo di controllo e di  certificazione  della  denominazione  di
origine protetta «Prosciutto di San  Daniele»  ai  sensi  dei  citati
articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) 510/06; 
  Considerata la necessita' di garantire l'efficienza del sistema  di
controllo  concernente   la   denominazione   di   origine   protetta
«Prosciutto di San Daniele» anche nella  fase  intercorrente  tra  la
scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa,  al
fine di consentire all'organismo «Istituto Nord Est Qualita' -  INEQ»
la predisposizione del piano dei controlli; 
  Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire  il  termine
di proroga dell'autorizzazione, alle  medesime  condizioni  stabilite
nella autorizzazione concessa con decreto  28  settembre  2007,  fino
all'emanazione   del   decreto   di    rinnovo    dell'autorizzazione
all'organismo denominato «Istituto Nord Est Qualita' - INEQ»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Istituto Nord
Est Qualita' - INEQ» con decreto 28 settembre 2007, ad  effettuare  i
controlli sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto di  San
Daniele», registrata con il regolamento  della  Commissione  (CE)  n.
1107 /96 del 12 giugno 1996  e'  prorogata  fino  all'emanazione  del
decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso.