IL DIRETTORE GENERALE 
                             del Tesoro 
 
  Visto il decreto-legge 10 maggio 2010, n. 67, recante «Disposizioni
urgenti  per  la  salvaguardia  della  stabilita'  dell'area   euro»,
convertito, nella legge 22 giugno 2010,  n.  99,  ed  in  particolare
l'art. 2, ove si prevede: 
    al comma primo, che con  decreti  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e' disposta l'erogazione di prestiti  in  favore  della
Grecia  fino  al  limite  massimo  complessivo  di  euro  quattordici
miliardi e ottocento milioni a condizioni conformi a quelle  definite
con le deliberazioni assunte dai capi di Stato e di Governo dell'area
euro e dai rispettivi Ministri della finanze ai sensi dell'art. 1 del
medesimo decreto-legge; 
    al comma secondo, che le risorse  necessarie  per  finanziare  le
operazioni di prestito sono reperite mediante le emissioni di  titoli
di Stato a medio-lungo termine, destinando a tale scopo tutto o parte
del netto ricavo delle emissioni stesse, e che tali importi non  sono
computati  nel  limite  massimo  di  emissione  di  titoli  di  Stato
stabilito dalla legge di approvazione  del  bilancio  e  nel  livello
massimo del ricorso al mercato stabilito dalla legge finanziaria; 
    al comma terzo, che qualora  non  si  renda  possibile  procedere
mediante  le  ordinarie   procedure   di   gestione   dei   pagamenti
all'erogazione dei  prestiti  in  favore  della  Grecia  nei  termini
concordati, con i suddetti decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze  che  dispongono  l'erogazione  medesima  e'  autorizzato  il
ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui  regolarizzazione,  con
l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di  spesa,
e' effettuata entro il termine di novanta giorni dal pagamento; 
  Considerato che con proprio decreto n. 43288 in data 26 maggio 2010
si e' provveduto, per le finalita'  di  cui  all'art.  2  del  citato
decreto-legge n. 67 del 2010, al reperimento delle risorse necessarie
per l'erogazione di un primo prestito alla Grecia  per  l'importo  di
2.921.922.720,93 euro; 
  Visto il decreto  ministeriale  n.  69072  del  7  settembre  2010,
emanato in attuazione dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 67  del
2010, con cui e' stata disposta l'erogazione di un  secondo  prestito
in  favore  della  Grecia  per  l'importo  di  987.150.584,08   euro,
corrispondente ad un importo, al netto  delle  commissioni  a  carico
della Grecia,  di  982.214.831,16  euro,  mediante  anticipazione  di
tesoreria; 
  Vista la lettera n. 75955 del 9 settembre  2010  con  la  quale  il
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, su richiesta  del
Dipartimento del Tesoro, ha autorizzato la Banca d'Italia ad  erogare
il suddetto importo netto di 982.214.831,16 euro; nonche' la  lettera
n. 692281/10 del 14 settembre 2010 con cui la Banca d'Italia ha  dato
riscontro sull'operazione effettuata; 
  Ritenuto pertanto di dover procedere, in  occasione  dell'emissione
dei titoli di Stato di  cui  all'art.  1  del  presente  decreto,  al
reperimento delle risorse necessarie da destinare alle  finalita'  di
cui all'art. 2 del ripetuto decreto-legge n. 67 del 2010; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003,
n. 398, recante il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di debito pubblico e, in particolare, l'art.
3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'
autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che
consentano al  Tesoro,  fra  l'altro,  di  effettuare  operazioni  di
indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e
strumenti finanziari a breve,  medio  e  lungo  termine,  indicandone
l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri  per  la  sua
determinazione,  la  durata,  l'importo  minimo  sottoscrivibile,  il
sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita'; 
  Visto il decreto ministeriale n. 232 del 30 dicembre 2009,  emanato
in attuazione dell'art. 3 del citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 398 del 2003, ove  si  prevede,  fra  l'altro,  che  le
operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo  vengano  disposte
dal direttore generale del Tesoro o, per sua  delega,  dal  direttore
della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro; 
  Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con  la  quale
il direttore generale del  Tesoro  ha  delegato  il  direttore  della
direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i  decreti  e
gli atti relativi alle  operazioni  di  cui  al  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 398 del 2003; 
  Visti, altresi', gli articoli 4  e  11  del  ripetuto  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  398  del  2003,   riguardanti   la
dematerializzazione dei titoli di Stato; 
  Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000,  n.  143,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui  e'  stato
adottato il regolamento  concernente  la  disciplina  della  gestione
accentrata dei titoli di Stato; 
  Visto  il  decreto  23  agosto  2000,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con  cui  e'  stato  affidato
alla Monte Titoli S.p.A.  il  servizio  di  gestione  accentrata  dei
titoli di Stato; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  43044  del  5  maggio   2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  111
del 13 maggio 2004, recante  disposizioni  in  caso  di  ritardo  nel
regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto  di
titoli di Stato; 
  Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 192, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010, ed in
particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si  e'  stabilito  il
limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso; 
  Considerato che l'importo delle emissioni disposte a  tutto  il  23
settembre 2010 ammonta, al netto dei rimborsi  di  prestiti  pubblici
gia' effettuati, a 88.631milioni di euro e tenuto conto dei  rimborsi
ancora da effettuare; 
  Visti i propri decreti in data 26 maggio, 24 giugno, 27 luglio e 25
agosto 2010, con i quali e' stata disposta  l'emissione  delle  prime
otto tranche dei buoni del Tesoro poliennali  2%,  con  godimento  1°
giugno 2010 e scadenza 1° giugno 2013; 
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre  l'emissione  di  una  nona  tranche  di  buoni  del  Tesoro
poliennali, il cui  netto  ricavo  dovra'  essere  destinato,  quanto
all'importo di 987.150.584,08 euro, alle finalita' di cui all'art.  2
del citato decreto-legge n. 67 del 2010, e, per  la  rimanenza,  alle
ordinarie esigenze di bilancio; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 30  dicembre  2003,  n.  398,  nonche'  del  decreto
ministeriale del 30 dicembre 2009, entrambi citati nelle premesse,  e
per le finalita' di cui all'art. 2, comma  2,  del  decreto-legge  10
maggio 2010, n. 67, convertito, nella legge 22 giugno  2010,  n.  99,
altresi' citato nelle premesse, e' disposta l'emissione di  una  nona
tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2%, con godimento  1°  giugno
2010 e scadenza 1° giugno 2013, di cui al decreto del 26 maggio 2010,
citato nelle premesse, recante l'emissione delle  prime  due  tranche
dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche  viene  disposta
per un ammontare nominale compreso fra un  importo  minimo  di  2.000
milioni di euro e un importo massimo di 3.000 milioni di euro. 
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme tutte le  altre  condizioni,  caratteristiche  e  modalita'  di
emissione stabilite dal citato decreto 26 maggio 2010.