IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di  attuazione
della direttiva n. 98/30/CE  recante  norme  comuni  per  il  mercato
interno del gas naturale  (di  seguito:  il  decreto  legislativo  n.
164/2000); 
  Vista  la  direttiva  2003/55/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 26 giugno 2003, che all'art. 22  stabilisce  che  nuovi
impianti di stoccaggio possono essere oggetto, su richiesta,  di  una
deroga alle disposizioni sull'organizzazione dell'accesso al  sistema
del gas naturale, specificate nella stessa direttiva; 
  Viste le note interpretative  relative  alla  direttiva  2003/55/CE
emanate dalla Commissione europea in data 6 giugno 2003  e  6  maggio
2009; 
  Visto l'art. 1, comma 17, della legge 23 agosto 2004,  n.  239  (di
seguito: la legge n. 239/2004), che stabilisce  che  le  imprese  che
investono, direttamente  o  indirettamente,  nella  realizzazione  di
nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas naturale,  o  in  significativi
potenziamenti delle capacita' di stoccaggio, tali  da  permettere  lo
sviluppo della concorrenza e di nuove fonti di approvvigionamento  di
gas  naturale,  possono  richiedere,  per  la  capacita'   di   nuova
realizzazione, un'esenzione dalla disciplina che prevede  il  diritto
di accesso dei terzi; 
  Visto che lo stesso art. 1, comma 17, stabilisce che: 
    a) l'esenzione e' accordata, caso per caso,  per  un  periodo  di
almeno venti anni e per una quota di almeno l'ottanta per cento della
nuova  capacita',  dal  Ministero  delle  attivita'  produttive,  ora
Ministero dello sviluppo economico (di seguito: il Ministero); 
    b) con decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive,  ora
Ministro dello sviluppo economico, sono  definiti  i  principi  e  le
modalita' per il rilascio delle esenzioni di cui sopra, nel  rispetto
di quanto previsto dalle disposizioni comunitarie in materia; 
  Vista la comunicazione del 16 marzo 2005 della Commissione  europea
relativa alle modalita' di notifica  delle  esenzioni  rilasciate  ai
sensi dell'art. 22 della direttiva 2003/55/CE; 
  Vista  la  direttiva  2009/73/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 13 luglio 2009, che abroga la  direttiva  2003/55/CE  e
che mantiene all'art.  36  la  disposizione  che  nuovi  impianti  di
stoccaggio possono essere oggetto, su richiesta e per un  periodo  di
tempo definito, di una deroga alle  disposizioni  sull'organizzazione
dell'accesso al sistema del gas  naturale  specificate  nella  stessa
direttiva  e  che  la  deroga  si  applica  anche   ad   un   aumento
significativo delle capacita' di infrastrutture esistenti; 
  Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 11  aprile
2006 (di seguito: decreto 11 aprile 2006), pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale 12 maggio 2006, n. 109, che  stabilisce,  tra  l'altro,  ai
sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 239/2004 e  nel  rispetto
di quanto previsto  dalle  disposizioni  comunitarie  in  materia,  i
principi e le modalita'  per  il  rilascio  di  un'esenzione  per  la
capacita' di nuova realizzazione, dalla  disciplina  che  prevede  il
diritto di accesso dei terzi alle infrastrutture,  alle  imprese  che
investono, direttamente  o  indirettamente,  nella  realizzazione  di
nuovi interconnettori  o  nella  realizzazione  in  Italia  di  nuovi
terminali di  rigassificazione  di  gas  naturale  liquefatto,  o  in
significativi  potenziamenti  delle  capacita'  delle  infrastrutture
esistenti sopra citate; 
  Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 28  aprile
2006 (di seguito: decreto 28 aprile 2006), pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale 12 maggio 2006, n. 109, che  stabilisce,  tra  l'altro,  le
modalita' di accesso alla rete  nazionale  dei  gasdotti  conseguente
all'esenzione di cui all'art. 1, comma 17, della  legge  n.  239/2004
relativamente alla realizzazione di nuovi interconnettori,  di  nuovi
terminali  di  rigassificazione  di  gas  naturale  liquefatto  o  di
significativi  potenziamenti  delle  capacita'  delle  infrastrutture
esistenti sopra citate, nonche' le modalita'  di  accesso  alla  rete
nazionale dei gasdotti  conseguente  al  riconoscimento  del  diritto
all'allocazione  prioritaria  nel  conferimento   di   capacita'   di
trasporto ai  sensi  dell'art.  1,  comma  18,  della  stessa  legge,
relativamente    alla    realizzazione    di    infrastrutture     di
interconnessione con Stati non appartenenti all'Unione europea  o  di
significativi  potenziamenti  delle  capacita'  delle  infrastrutture
esistenti sopra citate; 
  Visto l'art. 1, comma 20, della legge n. 239/2004 che  prevede  che
la residua quota delle capacita' dei nuovi stoccaggi in sotterraneo o
potenziamenti della capacita' esistenti di cui  al  citato  comma  17
sono allocate secondo procedure definite dall'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita') in  base  a  criteri  di
efficienza,  economicita'  e  sicurezza  del  sistema  stabiliti  con
decreti del Ministro dello sviluppo economico; 
  Vista la deliberazione dell'Autorita' 21 giugno  2005,  n.  119/05,
recante l'adozione di garanzie  di  libero  accesso  al  servizio  di
stoccaggio del gas naturale, obblighi dei soggetti  che  svolgono  le
attivita' di stoccaggio e norme per la predisposizione dei codici  di
stoccaggio, e sue successive modifiche e  integrazioni  di  cui  alle
delibere nn. 50/06, 220/06, 303/07, e ARG/gas 55/09 e 148/09; 
  Vista la deliberazione  dell'Autorita'  3  marzo  2006,  n.  50/06,
recante i criteri per la determinazione delle tariffe per l'attivita'
di stoccaggio e sue successive modifiche e integrazioni; 
  Ritenuto opportuno emanare il decreto ministeriale, in applicazione
delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 17 e 18, della  legge  n.
239/2004, che definisce i principi e le  modalita'  per  il  rilascio
dell'esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei
terzi  relativamente  alla  realizzazione  di  nuovi   stoccaggi   in
sotterraneo di gas  naturale  e  del  potenziamento  degli  stoccaggi
esistenti e,  contestualmente,  definire  i  criteri  di  efficienza,
economicita' e sicurezza del sistema, ai sensi dell'art. 1, comma 20,
della legge n. 239/2004, in base ai quali l'Autorita'  stabilisce  le
procedure per l'assegnazione della residua quota delle  capacita'  di
stoccaggio non oggetto di esenzione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente provvedimento: 
    a)  «DGSAIE»  e'  la  Direzione   generale   per   la   sicurezza
dell'approvvigionamento   e   le   infrastrutture   energetiche   del
Dipartimento energia del Ministero competente in materia di  utilizzo
dei sistemi di stoccaggio, preposto al riconoscimento  dell'esenzione
dalla  disciplina  che  prevede  il  diritto  di  accesso  dei  terzi
coerentemente  con  la  direttiva  2003/55/CE  e  le  sue  successive
integrazioni e modificazioni recepite nell'ordinamento interno; 
    b) «DGRIME» e' la Direzione generale per le risorse minerarie  ed
energetiche del Dipartimento  energia  del  Ministero  competente  in
materia di conferimenti, proroghe, modifica, approvazione  programmi,
revoca delle concessioni di stoccaggio di gas naturale; 
    c) «anno contrattuale di stoccaggio» e' il periodo che intercorre
tra il 1° aprile di ciascun anno e il 31 marzo dell'anno successivo; 
    d) «nuova capacita' di stoccaggio» e' la  capacita'  incrementale
di  spazio  e  di  punta  giornaliera  di  iniezione  ed  erogazione,
derivante dallo sviluppo di nuovi stoccaggi  in  sotterraneo  di  gas
naturale,  o  da  significativi  potenziamenti  delle  capacita'   di
stoccaggio esistenti; 
    e) «soggetto richiedente» e' il concessionario di una concessione
di stoccaggio che prevede la  realizzazione  di  nuova  capacita'  di
stoccaggio  o  il  soggetto  che  ha  presentato   istanza   per   il
conferimento  di  una  concessione  di  stoccaggio.   Nel   caso   di
contitolarita' dell'istanza o della concessione e' il  rappresentante
unico dei contitolari; 
    f) «utente dell'infrastruttura di stoccaggio»  e'  l'utilizzatore
del sistema del  gas  che  stipula  contratti  con  il  soggetto  che
gestisce la capacita' di stoccaggio. 
  2. Si applicano le ulteriori definizioni dell'art.  2  del  decreto
legislativo n. 164/2000 e dei suoi decreti  applicativi,  nonche'  le
definizioni di cui alla deliberazione dell'Autorita' n. 119/05,  come
integrate o modificate dalle definizioni di  cui  alla  deliberazione
dell'Autorita' n. 50/06, indicati nelle premesse.