IL MINISTRO 
                 PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI 
 
  Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  novembre  2007
n. 233, recante regolamento di organizzazione  del  Ministero  per  i
beni e le attivita' culturali  ,  come  modificato  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91; 
  Vista la legge 15 novembre 2005, n. 239; 
  Vista la legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto ministeriale 9 novembre  2007  recante  criteri  e
modalita' di erogazione  di  contributi  in  favore  delle  attivita'
musicali, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo unico per lo
spettacolo di cui alla citata legge 30 aprile 1985, n. 163; 
  Visto il decreto ministeriale 12 novembre 2007  recante  criteri  e
modalita' di erogazione  di  contributi  in  favore  delle  attivita'
teatrali, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo unico per lo
spettacolo di cui alla citata legge 30 aprile 1985, n. 163; 
  Visto il decreto ministeriale 8 novembre  2007  recante  criteri  e
modalita' di erogazione di contributi in favore  delle  attivita'  di
danza, in corrispondenza agli  stanziamenti  del  Fondo  Unico  dello
Spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163; 
  Visto il decreto ministeriale 20 novembre 2007  recante  criteri  e
modalita' di erogazione  di  contributi  in  favore  delle  attivita'
circensi  e  di  spettacolo  viaggiante,   in   corrispondenza   agli
stanziamenti del Fondo Unico dello Spettacolo, di cui alla  legge  30
aprile 1985, n. 163; 
  Viste le disposizioni di cui agli articoli 4, comma  5  dei  citati
decreti ministeriali  relative  ai  termini  di  presentazione  delle
domande di contributo; 
  Rilevato, nel periodo di attuazione dei decreti citati in premessa,
il gran numero di  richieste  integrazioni,  specifiche  e  modifiche
inoltrate alla  data  31  gennaio  in  riferimento  alle  istanze  di
contributo per progetti  artistici  presentate  nel  termine  del  31
ottobre; 
  Considerata la  conseguente  necessita'  per  i  competenti  uffici
ministeriali di attendere,comunque, lo spirare del citato termine del
31 gennaio ai fini della definizione della istruttoria relativa  alle
istanze di contributo presentate; 
  Rilevata, pertanto, l'esigenza degli organismi operanti nel settore
dello  spettacolo  dal  vivo  di  un  piu'  ampio  termine   per   la
presentazione delle istanze di contributo ministeriale; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  nella  seduta  del  29
luglio 2010; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
          Modifiche al decreto ministeriale 9 novembre 2007 
      recante criteri  e modalita' di erogazione di contributi 
                 in favore delle attivita' musicali 
 
  1. All'articolo 4, comma 5, del  decreto  ministeriale  9  novembre
2007, le parole «al 31 ottobre dell'anno antecedente il periodo» sono
sostituite dalle seguenti: «al  31  gennaio  dell'anno»  mentre  sono
abrogate le seguenti parole: «Entro  il  successivo  termine  del  31
gennaio  e'  possibile  inoltrare,  con  le   stesse   modalita'   di
presentazione delle  domande  eventuali  integrazioni,  specifiche  o
modifiche relative al progetto artistico presentato. Il termine della
presentazione delle domande per attivita' all'estero e quello  per  i
progetti speciali,  ad  eccezione  di  quelli  disposti  direttamente
dall'Amministrazione per i quali non sussistono termini,  e'  fissato
al 31 dicembre dell'anno antecedente  il  periodo  per  il  quale  si
chiede il contributo». 
  2. All'art. 4, il comma 7,  del  decreto  ministeriale  9  novembre
2007, e' sostituito dal seguente: «Ai fini della valutazione  di  cui
all'art.  5  del  presente  decreto,  la  Direzione  generale   rende
accessibile on line alle regioni le domande pervenute, alla  scadenza
dei termini di presentazione delle stesse». 
  3. All'art. 5, comma 4, del decreto ministeriale 9  novembre  2007,
le parole «entro il termine perentorio del 31 gennaio  dell'anno  cui
si riferisce il contributo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il
termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla data  in  cui
alle regioni e' reso  disponibile  l'accesso  on  line  alle  domande
presentate». 
  4. Il comma 9 dell'articolo 5 del decreto ministeriale  9  novembre
2007 e' sostituito dal seguente: 
    «9. La valutazione qualitativa puo' essere positiva  o  negativa.
Una valutazione qualitativa positiva conferma,  aumenta  fino  a  tre
volte ovvero diminuisce l'ammontare della  base  quantitativa,  fermo
restando il limite del pareggio tra entrate e uscite del  preventivo.
Una valutazione qualitativa  negativa  azzera  la  base  quantitativa
determinando il rigetto  della  domanda  di  contributo  per  carenza
qualitativa del progetto contenuto nella domanda stessa.».