IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007 n. 233, recante regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali , come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91; Vista la legge 15 novembre 2005, n. 239; Vista la legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 9 novembre 2007 recante criteri e modalita' di erogazione di contributi in favore delle attivita' musicali, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla citata legge 30 aprile 1985, n. 163; Visto il decreto ministeriale 12 novembre 2007 recante criteri e modalita' di erogazione di contributi in favore delle attivita' teatrali, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla citata legge 30 aprile 1985, n. 163; Visto il decreto ministeriale 8 novembre 2007 recante criteri e modalita' di erogazione di contributi in favore delle attivita' di danza, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo Unico dello Spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163; Visto il decreto ministeriale 20 novembre 2007 recante criteri e modalita' di erogazione di contributi in favore delle attivita' circensi e di spettacolo viaggiante, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo Unico dello Spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163; Viste le disposizioni di cui agli articoli 4, comma 5 dei citati decreti ministeriali relative ai termini di presentazione delle domande di contributo; Rilevato, nel periodo di attuazione dei decreti citati in premessa, il gran numero di richieste integrazioni, specifiche e modifiche inoltrate alla data 31 gennaio in riferimento alle istanze di contributo per progetti artistici presentate nel termine del 31 ottobre; Considerata la conseguente necessita' per i competenti uffici ministeriali di attendere,comunque, lo spirare del citato termine del 31 gennaio ai fini della definizione della istruttoria relativa alle istanze di contributo presentate; Rilevata, pertanto, l'esigenza degli organismi operanti nel settore dello spettacolo dal vivo di un piu' ampio termine per la presentazione delle istanze di contributo ministeriale; Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 29 luglio 2010; Decreta: Art. 1 Modifiche al decreto ministeriale 9 novembre 2007 recante criteri e modalita' di erogazione di contributi in favore delle attivita' musicali 1. All'articolo 4, comma 5, del decreto ministeriale 9 novembre 2007, le parole «al 31 ottobre dell'anno antecedente il periodo» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 gennaio dell'anno» mentre sono abrogate le seguenti parole: «Entro il successivo termine del 31 gennaio e' possibile inoltrare, con le stesse modalita' di presentazione delle domande eventuali integrazioni, specifiche o modifiche relative al progetto artistico presentato. Il termine della presentazione delle domande per attivita' all'estero e quello per i progetti speciali, ad eccezione di quelli disposti direttamente dall'Amministrazione per i quali non sussistono termini, e' fissato al 31 dicembre dell'anno antecedente il periodo per il quale si chiede il contributo». 2. All'art. 4, il comma 7, del decreto ministeriale 9 novembre 2007, e' sostituito dal seguente: «Ai fini della valutazione di cui all'art. 5 del presente decreto, la Direzione generale rende accessibile on line alle regioni le domande pervenute, alla scadenza dei termini di presentazione delle stesse». 3. All'art. 5, comma 4, del decreto ministeriale 9 novembre 2007, le parole «entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno cui si riferisce il contributo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla data in cui alle regioni e' reso disponibile l'accesso on line alle domande presentate». 4. Il comma 9 dell'articolo 5 del decreto ministeriale 9 novembre 2007 e' sostituito dal seguente: «9. La valutazione qualitativa puo' essere positiva o negativa. Una valutazione qualitativa positiva conferma, aumenta fino a tre volte ovvero diminuisce l'ammontare della base quantitativa, fermo restando il limite del pareggio tra entrate e uscite del preventivo. Una valutazione qualitativa negativa azzera la base quantitativa determinando il rigetto della domanda di contributo per carenza qualitativa del progetto contenuto nella domanda stessa.».