IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Visto l'art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, che demanda a
questo Comitato l'emanazione di direttive per  la  concessione  della
garanzia dello Stato, per la revisione degli strumenti  convenzionali
e, a  decorrere  dall'anno  1994,  per  la  revisione  delle  tariffe
autostradali; 
  Visto l'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che reca, tra
l'altro, ulteriori disposizioni in tema di concessioni  autostradali,
proseguendo nel processo di progressiva privatizzazione del settore; 
  Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei  Ministri  in
data  27  gennaio  1994  (Gazzetta  Ufficiale  n.  43/1994)   recante
«Principi sull'erogazione dei servizi pubblici»; 
  Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 15  aprile  1997,
n. 125, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del  bilancio
e della programmazione economica e  relativo  allo  schema  di  piano
economico-finanziario   da   adottare   da   parte   delle   Societa'
concessionarie autostradali; 
  Visto il decreto legislativo  5  dicembre  1997,  n.  430,  che  ha
confermato a questo Comitato la funzione di definire le linee guida e
i principi comuni per le Amministrazioni che esercitano  funzioni  in
materia di  regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita',  ferme
restando le competenze delle Autorita' di settore; 
  Vista la direttiva del Ministro dei lavori pubblici 20 ottobre 1998
- emanata di concerto con il Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e
della  programmazione  economica  -  concernente  «Direttiva  per  la
revisione  degli  strumenti  convenzionali  tra   ANAS   e   societa'
concessionarie di autostrade»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  30
dicembre 1998  (Gazzetta  Ufficiale  n.  26/1999)  emanato  ai  sensi
dell'art. 2 del decreto-legge 12  maggio  1995,  n.  163,  convertito
dalla legge 11 luglio 1995, n. 273  e  recante  «Schema  generale  di
riferimento per la predisposizione della Carta dei  servizi  pubblici
del settore trasporti (Carta della mobilita')»; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 che all'art. 11
stabilisce  ulteriori  principi  in  tema  di  qualita'  dei  servizi
pubblici; 
  Visto l'art.  21  del  decreto-legge  24  dicembre  2003,  n.  355,
convertito nella legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante  disposizioni
in  materia  di  concessioni  autostradali,  cosi'  come   modificato
dall'art. 2, comma 89, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.  262,  di
seguito menzionato; 
  Visto  il  decreto-legge  3   ottobre   2006,   n.   262,   recante
«Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito
nella legge 24 novembre 2006, n. 286»; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge  finanziaria  2007),
che all'art. 1, comma 1020 e seguenti, detta  ulteriori  disposizioni
per il settore autostradale, in particolare  apportando  -  al  comma
1030 - modifiche alla normativa citata al visto precedente, e che  e'
stata  poi  ulteriormente  modificata   dall'art.   8-duodecies   del
decreto-legge 8 aprile 2008, n.  59  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2008, n.101 che ha, tra l'altro,  introdotto  la
possibilita' per il concessionario di concordare  con  il  concedente
una formula semplificata del sistema  di  adeguamento  annuale  delle
tariffe di pedaggio; 
  Visto l'art. 19, comma 9-bis, del decreto-legge 1º luglio 2009,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.  102
e che - a decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  della  citata
legge di conversione - abroga l'art.  1,  comma  1021,  della  citata
legge  n.  296/2006,  dettando  una  nuova  disciplina  in  tema   di
«sovrapprezzi» alle tariffe autostradali; 
  Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge  finanziaria  2010),
che, all'art. 2, comma 202, ha disposto che gli schemi di convenzioni
autostradali sottoscritti con ANAS sino alla  data  del  31  dicembre
2009 sono approvati ope legis «a condizione  che  i  suddetti  schemi
recepiscano  le  prescrizioni  richiamate  dalle  delibere  CIPE   di
approvazione,  ai  fini  dell'invarianza  di  effetti  sulla  finanza
pubblica, fatti salvi gli schemi di convenzioni gia' approvati»; 
  Vista la propria delibera 24 aprile 1996, n. 65 (Gazzetta Ufficiale
n. 118/1996), in  materia  di  disciplina  dei  servizi  di  pubblica
utilita'  non  gia'  diversamente  regolamentati  ed   in   tema   di
determinazione delle relative tariffe; 
  Viste le delibere 8 maggio  1996,  n.  81  (Gazzetta  Ufficiale  n.
138/1996), e 9 luglio 1998, n. 63 (Gazzetta Ufficiale  n.  199/1998),
che hanno istituito - ai sensi del punto 20 della delibera n. 65  del
1996 - e regolamentato il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle
linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica  utilita',  di
seguito denominato NARS; 
  Vista la delibera 20 dicembre 1996, n.319  (Gazzetta  Ufficiale  n.
305/1996),  con  la  quale  viene  definito  lo  schema   regolatorio
complessivo del  settore  ed  in  particolare  viene  indicata  nella
metodologia del price-cap il sistema di determinazione delle  tariffe
nonche' stabilita in cinque anni la durata del periodo regolatorio; 
  Vista la delibera 26 gennaio 2007,  n.  1  (Gazzetta  Ufficiale  n.
41/2007), che detta criteri in materia di regolazione  economica  del
settore autostradale; 
  Vista la delibera 15 giugno 2007,  n.  39  (Gazzetta  Ufficiale  n.
197/2007), che sostituisce la delibera n. 1/2007; 
  Vista la direttiva 30  luglio  2007  emanata  dal  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  di  concerto  con   il   Ministero
dell'economia e  delle  finanze  (Gazzetta  Ufficiale  n.  224/2007),
recante   «Criteri   di   autorizzazione   alle   modificazioni   del
concessionario    autostradale,    derivanti    da     concentrazione
comunitaria»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  25
novembre 2008, con il quale si e' proceduto alla riorganizzazione del
NARS e che, all'art. 1, comma 1, prevede la verifica, da parte  dello
stesso Nucleo, dell'applicazione - negli schemi di convenzione  unica
sottoposti a questo Comitato - dei principi in materia di regolazione
tariffaria relativi al settore considerato; 
  Vista la direttiva emanata dal Ministro delle infrastrutture e  dei
trasporti,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economica  e  delle
finanze, ai sensi dell'art. 1, comma  1025,  della  citata  legge  n.
296/2006; 
  Vista la nota 4 marzo 2010, n. 9508,  con  la  quale  il  Ministero
delle infrastrutture e  dei  trasporti  ha  trasmesso  lo  schema  di
convenzione unica siglato in data 29 dicembre 2009 tra ANAS S.p.A.  e
Raccordo Autostradale  Valle  d'Aosta  (RAV)  S.p.A.,  corredato  dai
relativi allegati, e ne ha chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno
della prima seduta utile di questo Comitato, previo parere del NARS; 
  Considerato che il NARS,  nella  seduta  dell'11  maggio  2010  con
parere n. 6/2010, si e' favorevolmente  pronunciato  in  merito  allo
schema di «convenzione unica» tra ANAS e RAV S.p.A. a condizione  che
si tenesse conto di alcune osservazioni e  raccomandazioni  formulate
nel parere stesso; 
  Considerato  che,  nel   corso   dell'istruttoria,   il   Ministero
dell'economia e delle finanze  ha  formulato  ulteriori  osservazioni
oltre a quelle rappresentate in sede NARS; 
  Considerato  che  RAV  S.p.A.  ha  richiesto  ad  ANAS  S.p.A.   il
riequilibrio economico-finanziario della concessione ai  sensi  della
citata delibera n. 39/2007; 
  Considerato che, nel corso della riunione preparatoria dell'odierna
seduta, e' stata consegnata la nota n. 20656 di  pari  data,  con  la
quale il Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti  esprime  le
motivazioni  per  cui  non  ritiene  recepibili  le  indicazioni   di
carattere generale formulate dal NARS in merito,  tra  l'altro,  alle
cause legittimanti la corresponsione di un indennizzo  a  favore  del
concessionario  in  caso  di  recesso,  revoca  e  risoluzione  della
convenzione ed alle verifiche sui parametri di costruzione dei  piani
economico-finanziari; 
  Considerato che, con nota n. 40198 del 12 maggio 2010, il Ministero
dell'economia e delle finanze - RGS segnala che l'appunto istruttorio
predisposto dagli uffici di questo Comitato per la predetta  riunione
preparatoria include le prescrizioni richieste  dalla  RGS  anche  in
linea con le indicazioni del NARS, salve  le  definitive  valutazioni
dello stesso Ministero  in  ordine  alla  destinazione  dei  profitti
aggiuntivi derivanti dall'incremento del volume di traffico  rispetto
alle previsioni; 
  Considerato che con successiva nota n. 43722 del  13  maggio  2010,
consegnata in seduta, il Ministero dell'economia  e  delle  finanze -
RGS ha espresso le proprie  valutazioni  in  merito  alla  richiamata
lettera del Ministero infrastrutture n. 20656 dell'11 maggio 2010; 
  Udita  la  relazione  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti; 
 
                             Prende atto 
 
  1. dei contenuti dello schema di «convenzione  unica»  siglata  tra
ANAS S.p.A. e RAV S.p.A. e, in particolare, che: 
    lo schema di convenzione in esame sostituisce ad ogni effetto  la
convenzione stipulata in data 29 luglio 1999, ai sensi  dell'art.  11
della legge n. 482/1992,  approvata  e  resa  efficace  con  D.I.  n.
603/Segr. del 21 dicembre 1999; 
    detto schema disciplina integralmente il rapporto concessorio per
la progettazione, la  costruzione  e  la  gestione  del  collegamento
autostradale Aosta (Sarre) - Traforo del Monte Bianco,  suddiviso  in
due tronchi funzionali, della lunghezza complessiva di km 32,3 e  che
sono, in dettaglio, affidate alla societa' concessionaria: 
      le attivita' di progettazione ed esecuzione degli interventi di
adeguamento richiesti da esigenze sia di sicurezza del  traffico  che
di mantenimento del livello del servizio di  cui  all'art.  14  della
legge n. 531/1982 e gia' assentiti nella convenzione del 1999; 
      le attivita' di progettazione ed esecuzione degli interventi di
adeguamento della viabilita' di adduzione ai  trafori  o  valichi  di
confine  o  della  viabilita'   al   servizio   delle   grandi   aree
metropolitane, di cui all'art. 5 della citata  legge  n.  531/1982  e
gia' assentiti nella convenzione del 1999; 
      le attivita' di progettazione ed esecuzione di nuovi interventi
per l'adeguamento dell'infrastruttura autostradale al fine di elevare
gli standard di sicurezza; 
    il  concessionario  si  impegna,  altresi',   a   sviluppare   la
progettazione preliminare della S.S. 26 DIR progressiva  chilometrica
dal km 0,850 al km. 1,888; 
    il costo dei nuovi investimenti, come indicato nella tabella  per
il calcolo del parametro K di cui  all'Allegato  B,  e'  pari  ad  un
importo complessivo di 23 milioni di euro di cui 11,8 milioni di euro
da realizzare nel periodo 2009-2013; 
    il  piano  economico-finanziario  include,  tra   le   fonti   di
finanziamento, un contributo pari a circa 552,6 milioni  di  euro  di
cui circa 551,1 milioni di euro gia' erogati da ANAS S.p.A. alla data
di sottoscrizione della convezione, 
    la scadenza della concessione e' confermata al 31  dicembre  2032
e, al termine, non e' previsto valore di subentro; 
    il Wacc (Tasso di remunerazione del capitale investito), al lordo
dell'imposizione fiscale, e' pari al 9,67 per cento; 
    la componente X assume valore costante pari a 12,74 per cento per
il periodo 2011-2013; 
    la componente K assume i seguenti valori nel  periodo  2011-2013:
0,4 per cento per il 2011, 0,86 per cento per il 2012, 0,77 per cento
per il 2013; 
    l'art. 19 e l'Allegato C individuano gli indicatori  di  qualita'
che  riproducono  quelli   tradizionalmente   adottati   e   riferiti
all'incidentalita' e allo  stato  strutturale  delle  pavimentazioni,
mentre  l'art.  30  del  medesimo  schema  stabilisce  a  carico  del
concessionario  l'onere  di  redigere  la  Carta  dei  servizi  e  di
procedere al suo aggiornamento annuale e l'art. 3.2 lett. e)  prevede
l'obbligo del concessionario stesso di introdurre le  modifiche  agli
indicatori di  qualita'  che  risultano  necessarie  ai  sensi  delle
direttive di questo Comitato adottate anche in attuazione del  citato
a art. 21, comma 3, del decreto-legge n.  355/2003  convertito  dalla
legge n. 47/2004; 
  2. della necessita' di confermare, con riferimento  alla  nota  del
Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  in  data  11  maggio
2010, ed  in  relazione  alle  considerazioni  svolte  dal  Ministero
dell'economia e delle finanze, lo stralcio dei «mutamenti del  quadro
legislativo e regolatorio» dalle cause legittimanti la corresponsione
di un indennizzo da  parte  del  concedente  in  caso  di  cessazione
anticipata del  rapporto  convenzionale,  nonche'  la  necessita'  di
verifiche sulla correttezza dei parametri di  costruzione  del  piano
economico-finanziario; 
 
                              Delibera: 
 
  Ai sensi dell'art. 2, comma 202, della legge 23 dicembre  2009,  n.
191, sono formulate, in ordine allo schema di  convenzione  tra  ANAS
S.p.A. e Raccordo Autostradale della Val d'Aosta S.p.A., le  seguenti
prescrizioni intese  ad  assicurare  l'invarianza  di  effetti  sulla
finanza pubblica: 
    l'art. 3, comma 2, e' da integrare richiamando la  direttiva  del
30 luglio 2007 citata in premessa ed in  modo  da  prevedere  che  il
concessionario si impegni: 
      aa) a prestare in caso di operazioni di carattere straordinario
(fusioni, scissioni, acquisti o cessioni di rami di azienda  e  altre
operazioni di trasformazione societaria) tutte le garanzie idonee  ad
assicurare  la  completa  realizzazione  delle  opere  assentite   in
concessione e non eseguite alla data dell'operazione; 
      bb)  ad  assicurare,  in  caso  di  operazioni   di   carattere
straordinario di cui alla lettera aa) che, all'esito dell' operazione
stessa,  il  costo  delle  provvista   finanziaria   occorrente   per
l'adempimento degli obblighi di convenzione  non  sara'  superiore  a
quello precedentemente sostenuto, assumendo come elemento di giudizio
anche le variazioni del rating; 
      cc) a richiedere la preventiva autorizzazione  del  Concedente,
per l'esecuzione di operazioni di carattere straordinario di cui alle
precedenti  lettere  aa)  e  bb),  in  conformita'   alla   normativa
comunitaria di cui  al  regolamento  CE  n.  139/2004,  nonche'  alla
normativa nazionale; 
    considerato che l'art.  3,  comma  2,  lett.  v)  fa  riferimento
esclusivamente alle garanzie previste dal titolo VII dal decreto  del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e che l'art.  6
non prevede esplicitamente tutte le garanzie richieste dalla  vigente
normativa, tra l'altro per la fase di gestione, il  predetto  art.  6
deve essere adeguatamente  integrato  in  modo  che  risulti  che  il
concessionario e' tenuto a fornire  tutte  le  garanzie  assicurative
previste dall'art. 86, comma 1,  lett.  o)  del  citato  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  554/1999  per  le   attivita'   di
progettazione, costruzione e gestione; 
    e' da rivedere la clausola (art. 9) sulla decadenza,  sostituendo
come segue il comma 3: «Il concedente subentra in  tutti  i  rapporti
attivi e passivi ad esclusione di quelli di  natura  finanziaria,  di
cui e'  titolare  il  concessionario  e  relativi  all'oggetto  della
presente convenzione, in essere al momento  del  trasferimento  della
concessione, fermo restando il diritto di rivalsa del concedente  nei
confronti del concessionario.  Il  trasferimento  e'  subordinato  al
pagamento da parte del concedente al concessionario  decaduto  di  un
importo corrispondente al  costo  degli  investimenti  effettivamente
sostenuto,  al  netto  degli  ammortamenti,  calcolato   secondo   la
normativa  applicabile  ai  singoli  investimenti   autorizzati   dal
concedente, certificati da una Societa' di revisione scelta di comune
accordo  ovvero,  in  caso  di  disaccordo,  dal  concedente,   salvo
eventuali modifiche normative e regolamentari»; 
    all'art. 9-bis, 1° comma, deve  essere  eliminato  l'inciso  «ivi
inclusi mutamenti sostanziali del quadro legislativo e regolatorio»; 
    deve essere integrato l'art. 11, comma 7, con  una  clausola  che
preveda l'accollo al  concessionario  degli  oneri  di  progettazione
nell'ipotesi che la medesima non sia approvata in sede di  Conferenza
dei servizi; 
    all'art. 11, comma 8, deve essere  prevista  la  destinazione  di
tutti gli extraprofitti realizzati nell'ultimo periodo regolatorio  -
in  virtu'  dello  svolgimento  sui  sedimi  demaniali  di  attivita'
commerciali - al riequilibrio del piano economico-finanziario; 
    l'art.  11,  comma  9,  deve  essere  integrato,  prevedendo   la
procedura delineata dal decreto-legge n. 262/2006,  convertito  dalla
legge n. 286/2006, nei casi in cui l'aggiornamento/rimodulazione  del
piano economico finanziario determini una  variazione  della  portata
complessiva degli investimenti; 
    l'art. 12, comma 1, e' da  integrare  indicando  gli  estremi  di
legge che ne fissano la misura; 
    deve essere modificata la  clausola  di  cui  all'art.  13  della
convenzione prevedendo  che  tutti  i  ricavi  conseguiti  dalle  sub
concessioni  sul  sedime  autostradale  e   dalle   altre   attivita'
collaterali svolte, ivi comprese quelle relative allo sfruttamento  a
fini commerciali delle reti di telecomunicazioni, sono  destinati  al
riequilibrio economico finanziario della concessione; 
    all'art. 17-bis, comma 1  prevedere  che  «le  somme  accantonate
diventeranno  disponibili  per   il   concessionario,   su   apposita
disposizione   del   concedente,   al   raggiungimento   del   valore
dell'investimento  previsto  nel   piano   finanziario   incrementato
dell'importo da accantonare di cui sopra. Qualora l'importo di  spesa
di piano finanziario incrementato dell'accantonamento  sia  superiore
alla spesa consuntivata, detta eccedenza dovra' essere utilizzata per
la   realizzazione   di   opere    reversibili    di    completamento
dell'autostrada  in  concessione.  L'individuazione  di  dette  opere
avverra' in sede di aggiornamento del piano finanziario». 
 
                             Raccomanda 
 
al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di avere cura di: 
  adottare tutte le iniziative possibili  affinche'  in  tempi  brevi
vengano sottoposte a questo Comitato linee-guida  previste  ai  punti
3.3 e 3.12 del documento tecnico allegato alla  delibera  n.  39/2007
nella stesura aggiornata richiesta ad ANAS S.p.A. con nota 28 ottobre
2009, n. 42779 e l'aggiornamento dello schema  di  piano  finanziario
emanato con il citato decreto interministeriale n. 125/1997; 
  sottoporre, in tempi brevi, a questo Comitato anche la proposta  di
integrazione degli standard di qualita' e di misurazione  e  verifica
dei relativi livelli prevista all'art. 21, comma 3, del decreto-legge
n. 355/2003, convertito dalla legge n. 47/2004; 
  attivarsi affinche' nella costruzione delle  dinamiche  tariffarie,
anche in  relazione  al  numero  limitato  di  societa'  autostradali
quotate sul mercato regolamentato, sia svolta un'analisi di benchmark
anche su societa' quotate operanti  in  altri  settori  del  comparto
trasporti; 
  assicurare  adeguate  e  puntuali  verifiche  sul  rispetto   della
convenzione, garantendo nel contempo un monitoraggio costante; 
 
                               Invita 
 
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti a riferire, in esito
alle verifiche condotte tra il concedente  e  il  concessionario,  al
termine del primo periodo regolatorio in merito  alla  portata  della
clausola che prevede la riprogrammazione  e  la  remunerazione,  come
nuovi, degli interventi non realizzati nel periodo  precedente  (art.
17). 
  Roma, 13 maggio 2010 
 
                                         Il Vice Presidente: Tremonti 
 
Il segretario : Micciche' 
 

Registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 2010 
Ufficio  controllo  Ministeri  economico-finanziari,  registro  n.  5
Economia e finanze, foglio n. 371.