Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni ((...)) 
    A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
    
                               Art. 1 
 
 
                Disposizioni in materia di trasporto 
 
  1. Al solo scopo di consentire alle societa'  di  cui  all'articolo
19-ter del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, di  fare  fronte
ad indifferibili esigenze di cassa necessarie per garantire  la  loro
gestione corrente, le predette societa' sono autorizzate a utilizzare
temporaneamente  le  risorse  di   rispettiva   spettanza   destinate
all'ammodernamento e adeguamento della flotta,  di  cui  all'articolo
19,  comma  13-bis,  del  decreto-legge  1°  luglio  2009,   n.   78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2009,  n.  102,
nonche' al comma 19 del predetto articolo 19-ter, fermo  restando  il
relativo  ripristino   tale   da   consentire   gli   interventi   di
ammodernamento   e   adeguamento   nel   rispetto   degli    obblighi
convenzionali. 
  2. All'articolo 2-bis, secondo comma, del decreto-legge 30  gennaio
1979, n. 26, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  aprile
1979, n. 95, come modificato dall'articolo 3  della  legge  31  marzo
1982,  n.  119,  le  parole:  «settecento  miliardi  di  lire»   sono
sostituite dalle seguenti: «cinquecento milioni di euro». 
  3. Lo stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze,  missione  competitivita'  e  sviluppo
delle imprese, programma incentivi alle  imprese,  destinato  a  fare
fronte agli oneri derivanti dalle garanzie assunte  dallo  Stato,  e'
incrementato di 140 milioni di euro  per  l'anno  2010.  Al  relativo
onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa  di
cui  all'articolo  61  della  legge  27  dicembre  2002,  n.  289,  e
successive   modificazioni,   relativa   al   Fondo   per   le   aree
sottoutilizzate nell'ambito delle  risorse  assegnate  dal  CIPE  con
delibera  n.  36  del  26  giugno  2009,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2009, per un  importo  di  euro  140
milioni di euro per l'anno 2010. Il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio. 
  4. All'articolo  15  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al
comma 1, dopo le parole «modalita' per l'applicazione», sono inserite
le seguenti: «entro il 30 aprile 2011». 
  5. Per garantire gli effetti derivanti dall'articolo 15,  comma  2,
del  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, pari a 83  milioni
di  euro  per  l'anno  2010,  si  provvede  mediante   corrispondente
riduzione lineare delle  dotazioni  finanziarie  di  parte  corrente,
nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5,
lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle  missioni  di
spesa di ciascun Ministero, per gli importi indicati nell'allegato  1
al presente decreto; dalle predette riduzioni sono escluse  le  spese
indicate nell'articolo 2, comma 1, del predetto decreto-legge  n.  78
del 2010. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  (( 5-bis. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di
privatizzazione di  cui  all'articolo  19-ter  del  decreto-legge  25
settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
novembre  2009,  n.  166,  garantendo  la  continuita'  del  servizio
pubblico di trasporto marittimo e la continuita' territoriale con  le
isole nel rispetto dei limiti delle risorse  finanziarie  di  cui  ai
commi da 16 a 18 del medesimo articolo  19-ter,  tenuto  conto  della
intervenuta   ammissione   alla    procedura    di    amministrazione
straordinaria   della   Tirrenia   di   navigazione   Spa   e   della
Siremar-Sicilia regionale marittima Spa: 
    a) i compendi  aziendali  di  Tirrenia  di  navigazione  Spa,  in
amministrazione  straordinaria,  e   di   Siremar-Sicilia   regionale
marittima Spa,  in  amministrazione  straordinaria,  che  nell'ambito
della procedura di  amministrazione  straordinaria  saranno  definiti
necessari  alla  gestione  del  servizio  pubblico   previsto   dalle
convenzioni di  cui  alla  lettera  f),  possono  essere  ceduti  dal
commissario straordinario anche separatamente; 
    b)  il  commissario  straordinario  contiene  nei  tempi   minimi
consentiti dalla procedura di amministrazione straordinaria, e con la
stessa comunque coerenti, la procedura competitiva, trasparente e non
discriminatoria occorrente per le cessioni di cui alla lettera a); 
    c) le regioni Sardegna, Toscana, Lazio e Campania  completano  le
rispettive procedure di privatizzazione nel piu' breve  tempo  ed  in
ogni caso non oltre la conclusione della procedura competitiva di cui
alla lettera b); 
    d) le convenzioni di cui al comma 6 del predetto articolo  19-ter
del decreto-legge n. 135 del  2009,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge n. 166 del 2009, sono conseguentemente prorogate  dal  1°
ottobre 2010 fino al completamento della procedura competitiva di cui
alla lettera b) limitatamente alle clausole necessarie alla  gestione
del servizio pubblico per assicurare la continuita' territoriale; 
    e) fino al completamento delle procedure di cui alla lettera  b),
gli eventuali finanziamenti attivati  dal  commissario  straordinario
assistiti dalla garanzia di cui all'articolo  2-bis,  secondo  comma,
del  decreto-legge  30  gennaio  1979,   n.   26,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  3  aprile  1979,  n.  95,  e  successive
modificazioni,  sono  impiegati  per  fare   fronte   alle   esigenze
necessarie alla gestione del  servizio  pubblico  per  assicurare  la
continuita' territoriale per tutto il periodo  di  svolgimento  della
procedura competitiva di cui alla lettera b); 
    f) gli schemi di convenzione di Tirrenia  di  navigazione  Spa  e
Siremar-Sicilia regionale marittima Spa, approvati in data  10  marzo
2010, ai sensi dell'articolo 19-ter, comma 9,  del  decreto-legge  n.
135 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  166  del
2009, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fatti
salvi e le  relative  convenzioni  saranno  stipulate  dal  Ministero
concedente con i soggetti che risulteranno aggiudicatari dei compendi
aziendali di cui alla lettera a), a seguito delle  procedure  di  cui
alla lettera b); 
    g) all'articolo 19-ter del decreto-legge 25  settembre  2009,  n.
135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009,  n.
166, dopo il comma 24 e' inserito il seguente: )) 
  «24-bis.  Gli  atti  e  le  operazioni  posti  in  essere   per   i
trasferimenti e i conferimenti di cui ai commi da 1 a 15 sono  esenti
da imposizione fiscale». 
  (( 5-ter. Per fare fronte alla gestione di criticita'  del  settore
del  trasporto  marittimo,  legate  all'esigenza  di   garantire   la
continuita' territoriale, e per favorire la conclusione dei  processi
di privatizzazione in atto, le regioni possono utilizzare le  risorse
del Fondo per  le  aree  sottoutilizzate  relative  ai  programmi  di
interesse strategico regionale di  cui  alla  delibera  del  CIPE  n.
1/2009 del 6 marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  137
del 16 giugno 2009. )) 
 
          Riferimenti normativi 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'art.   19-ter   del
          decreto-legge  25  settembre  2009,  n.  135  (Disposizioni
          urgenti per  l'attuazione  di  obblighi  comunitari  e  per
          l'esecuzione di sentenze della  Corte  di  giustizia  delle
          Comunita' europee), convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 20 novembre  2009,  n.  166,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 19-ter (Disposizioni di  adeguamento  comunitario
          in materia di liberalizzazione delle rotte marittime). - 1.
          Al fine di adeguare  l'ordinamento  nazionale  ai  principi
          comunitari  in  materia  di  cabotaggio  marittimo   e   di
          liberalizzazione delle relative rotte,  a  decorrere  dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente  decreto  e'  trasferito  a  titolo  gratuito,  da
          Tirrenia di navigazione S.p.a.,  il  cento  per  cento  del
          capitale sociale della: 
                a) Caremar-Campania Regionale Marittima  S.p.a.  alla
          regione Campania; 
                b) Saremar-Sardegna Regionale Marittima  S.p.a.  alla
          regione Sardegna; 
                c) Toremar-Toscana Regionale  Marittima  S.p.a.  alla
          regione Toscana. 
              2. Entro dieci giorni dalla data di entrata  in  vigore
          della legge di conversione del presente decreto sono  posti
          in essere gli atti  di  perfezionamento  del  trasferimento
          delle societa' di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1. 
              3. Entro i novanta giorni successivi  al  completamento
          degli atti relativi al trasferimento di cui ai commi 1 e 2,
          la regione Campania cede, per  il  tramite  della  societa'
          Caremar, alla regione Lazio, a  titolo  gratuito,  il  ramo
          d'azienda di tale societa' costituito dal  complesso  delle
          attivita',  passivita'  e  risorse  umane  utilizzate   per
          l'esercizio dei collegamenti con l'arcipelago pontino. 
              4. Le societa' di cui al comma 1, lettere a), b) e  c),
          sono trasferite nello stato di fatto e di diritto in cui si
          trovano alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione  del  presente  decreto,  con  le  attivita'  e
          passivita' connesse. 
              5. I trasferimenti di cui ai commi  1,  2  e  3,  sotto
          l'aspetto   contabile,   non   determinano   sui    bilanci
          rispettivamente della societa' Tirrenia  di  navigazione  e
          della societa' Caremar riflessi di carattere  economico  ma
          solo patrimoniale. 
              6. Al fine di assicurare le condizioni per la  migliore
          valorizzazione  delle  societa'  esercenti  i  servizi   di
          collegamento ritenuti essenziali per le  finalita'  di  cui
          all'art. 8 della legge 20 dicembre 1974,  n.  684,  e  agli
          articoli 1 e 8 della legge 19 maggio 1975,  n.  169,  nelle
          more  della  completa  liberalizzazione  del  settore   del
          cabotaggio  marittimo  attraverso  il   completamento   del
          processo di privatizzazione entro il 30 settembre 2010,  le
          convenzioni attualmente in vigore  sono  prorogate  fino  a
          tale data nei limiti degli stanziamenti pro quota di cui ai
          commi da 16 a 18. 
              7. A decorrere dal 1° gennaio 2010,  le  funzioni  e  i
          compiti di programmazione e di amministrazione relativi  ai
          servizi di cabotaggio marittimo di servizio pubblico che si
          svolgono all'interno di una regione sono  esercitati  dalla
          stessa regione.  Per  le  regioni  a  statuto  speciale  il
          conferimento delle  funzioni  e  dei  compiti  avviene  nel
          rispetto dei relativi statuti. Per le  regioni  di  cui  ai
          commi 1, lettere a), b) e c), e 3, la gestione dei  servizi
          di cabotaggio e' regolata da contratti di servizio  secondo
          quanto  previsto  dagli  articoli  17  e  19  del   decreto
          legislativo  19  novembre  1997,  n.  422,   e   successive
          modificazioni, in quanto applicabili al settore. 
              8.   La   Tirrenia   di   navigazione   S.p.a.   e   la
          Siremar-Sicilia  Regionale  Marittima  S.p.a.,  nonche'  la
          Caremar-Campania    Regionale    Marittima    S.p.a.,    la
          Saremar-Sardegna   Regionale   Marittima   S.p.a.   e    la
          Toremar-Toscana    Regionale    Marittima    S.p.a.    sono
          privatizzate, in conformita' alle disposizioni nazionali  e
          comunitarie vigenti in  materia,  attraverso  procedure  di
          gara aperte, non discriminatorie,  atte  a  determinare  un
          prezzo   di   mercato,   le   quali,   relativamente   alle
          privatizzazioni realizzate dalle regioni  Campania,  Lazio,
          Sardegna e Toscana, possono  riguardare  sia  l'affidamento
          dei servizi marittimi sia l'apertura  del  capitale  ad  un
          socio privato. 
              9. Ai fini di cui al comma 8: 
                a) entro il 31 dicembre 2009: 
                  1)  e'  pubblicato  il  bando  di   gara   per   la
          privatizzazione di Tirrenia di navigazione S.p.a., nonche',
          per effetto dei trasferimenti di cui ai commi  da  1  a  7,
          della Siremar-Sicilia Regionale Marittima S.p.a.; 
                  2) e' approvato dal Ministro delle infrastrutture e
          dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze, ai sensi della normativa vigente, uno schema
          di nuova convenzione di durata non superiore  a  otto  anni
          con la Tirrenia  di  navigazione  S.p.a.,  costituente  uno
          degli atti della gara di cui al numero 1); 
                  3) e' approvato dal Ministro delle infrastrutture e
          dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze, sentita la Regione siciliana, ai sensi della
          normativa vigente,  uno  schema  di  nuova  convenzione  di
          durata non superiore a dodici anni con  la  Siremar-Sicilia
          Regionale Marittima  S.p.a.,  costituente  uno  degli  atti
          della gara di cui al numero 1); 
                  4) sono pubblicati dalle regioni Sardegna e Toscana
          i bandi di gara per la privatizzazione, rispettivamente, di
          Saremar-Sardegna   Regionale   Marittima   S.p.a.   e    di
          Toremar-Toscana Regionale Marittima S.p.a.; 
                  5) sono approvati dalle regioni Sardegna e Toscana,
          secondo  i  rispettivi  ordinamenti  e  nel  rispetto   del
          mantenimento del servizio universale  e  della  continuita'
          territoriale con le  isole,  gli  schemi  di  contratti  di
          servizio di durata non  superiore  a  dodici  anni  con  le
          societa', rispettivamente, Saremar e  Toremar,  costituenti
          altresi' atti delle gare di cui al numero 4); 
                b) entro il 28 febbraio 2010,  in  considerazione  di
          quanto disposto dal comma 3: 
                  1) sono pubblicati dalle regioni Campania e Lazio i
          bandi di gara per la privatizzazione,  rispettivamente,  di
          Caremar-Campania  Regionale  Marittima   S.p.a.   e   della
          societa' della regione Lazio derivante dalla  cessione  del
          ramo d'azienda di cui al comma 3; 
                  2) sono approvati dalle regioni Campania  e  Lazio,
          secondo  i  rispettivi  ordinamenti  e  nel  rispetto   del
          mantenimento del servizio universale  e  della  continuita'
          territoriale con le  isole,  gli  schemi  di  contratti  di
          servizio di durata non  superiore  a  dodici  anni  con  le
          societa', rispettivamente, Caremar e quella  della  regione
          Lazio derivante dalla cessione del ramo d'azienda di cui al
          comma 3, costituenti altresi' atti delle  gare  di  cui  al
          numero 1). 
              10. Le convenzioni e i contratti di servizio di cui  al
          comma 9 sono stipulati  all'atto  del  completamento  delle
          procedure di gara di cui al medesimo comma 9. 
              11. Le nuove convenzioni di cui al comma  9,  stipulate
          sulla base dei criteri stabiliti dal CIPE  e  comunque  nei
          limiti degli stanziamenti di cui  ai  commi  da  16  a  18,
          determinano le linee da servire, le procedure e i tempi  di
          liquidazione del rimborso degli oneri di servizio pubblico,
          introducendo meccanismi di efficientamento volti a  ridurre
          i  costi  del  servizio  per  l'utenza,  nonche'  forme  di
          flessibilita' tariffaria non distorsive della  concorrenza.
          I contratti di servizio di cui al comma  9  sono  stipulati
          nel rispetto del mantenimento  del  servizio  universale  e
          della continuita' territoriale con le isole. 
              12. Le nuove convenzioni e i contratti di  servizio  di
          cui al comma 9 prevedono la presenza nel collegio sindacale
          delle singole  societa'  esercenti  i  servizi  oggetto  di
          convenzione o contratto di servizio di  due  rappresentanti
          designati,    rispettivamente,    dal    Ministero    delle
          infrastrutture   e   dei   trasporti   e   dal    Ministero
          dell'economia e delle  finanze.  Per  le  societa'  Siremar
          S.p.a. e Tirrenia di navigazione S.p.a.  il  rappresentante
          designato  dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
          assume le funzioni di presidente. 
              13. Per la privatizzazione dell'intero  capitale  della
          Tirrenia  di  navigazione  S.p.a.,  che,  a   seguito   dei
          trasferimenti di cui ai commi da 1 a 7,  comporta  altresi'
          la   cessione   dell'intero    capitale    sociale    della
          Siremar-Sicilia Regionale Marittima S.p.a.,  si  applicano,
          in quanto compatibili con le disposizioni dei commi da 1  a
          7, nonche' dei commi da 8 a 15, le disposizioni del decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri  13  marzo  2009,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  99  del  30  aprile
          2009. 
              14. Qualora, ai fini delle procedure di privatizzazione
          di cui ai commi da 8 a 15, si renda necessario  l'esercizio
          dei poteri di cui all'art. 16 della legge 10 ottobre  1990,
          n. 287, il termine per il relativo esercizio e'  di  trenta
          giorni dall'avvio del procedimento. 
              15. All'art. 2, comma  192,  della  legge  23  dicembre
          1996,  n.  662,  e  successive  modificazioni,  il  secondo
          periodo e' soppresso. 
              16. Le risorse necessarie a garantire  il  livello  dei
          servizi erogati sulla base delle convenzioni attualmente in
          vigore e prorogate ai sensi  del  comma  6,  nonche'  delle
          nuove convenzioni e dei contratti di  servizio  di  cui  ai
          commi da 8 a 15, nel limite di complessivi euro 184.942.251
          a decorrere dal 2010, sono ripartite, per  il  2010  e  per
          ciascuno degli anni della durata delle nuove convenzioni  e
          dei singoli contratti di servizio, come segue: 
                a) Tirrenia di navigazione S.p.a.: euro 72.685.642; 
                b) Siremar-Sicilia Regionale Marittima  S.p.a.:  euro
          55.694.895; 
                c)  Saremar-Sardegna  Regionale  Marittima  S.p.a.  -
          regione Sardegna: euro 13.686.441; 
                d)  Toremar-Toscana  Regionale  Marittima  S.p.a.   -
          regione Toscana: euro 13.005.441; 
                e)  Caremar-Campania  Regionale  Marittima  S.p.a.  -
          regione Campania: euro 29.869.832. 
              17. Successivamente alla cessione  alla  regione  Lazio
          del ramo d'azienda per  l'esercizio  dei  collegamenti  con
          l'arcipelago pontino, ai sensi del comma 3, le  risorse  di
          cui al comma 16, lettera e),  sono  cosi'  ripartite:  ramo
          Campania: euro 19.839.226; ramo Lazio: euro 10.030.606. 
              18. Il contributo dello Stato alle regioni a  copertura
          degli oneri di servizio pubblico sui contratti di  servizio
          di cui ai commi da 8 a 15 e' incrementato,  senza  maggiori
          oneri per lo Stato, per la durata dei contratti medesimi in
          misura   parametrata   al    maggiore    onere    derivante
          dall'attuazione dell'art. 19  del  decreto  legislativo  19
          novembre 1997, n. 422, nonche' dell'art. 9, comma 4,  della
          legge 7 dicembre 1999, n. 472. 
              19.  Nell'ambito  delle  risorse  iscritte   in   conto
          residui, non ancora  impegnate  alla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          relative all'autorizzazione di spesa  di  cui  all'art.  1,
          comma 1046, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'importo
          di 7 milioni di  euro,  per  l'anno  2009,  e'  finalizzato
          all'ammodernamento    e    all'adeguamento    alle    norme
          internazionali in  materia  di  sicurezza  marittima  della
          flotta del gruppo Tirrenia. 
              20.  Previa  richiesta  delle  regioni  interessate  al
          processo di privatizzazione di cui ai commi da 8 a  15,  il
          CIPE,  su  proposta  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
          dei  trasporti,  delibera  in  ordine  all'utilizzo   delle
          risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate  relative  ai
          programmi di interesse strategico  regionale  di  cui  alla
          delibera CIPE n. 1/2009 del 6 marzo 2009, pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 137 del  16  giugno  2009,  per  fare
          fronte a specifiche criticita' nel settore  del  cabotaggio
          marittimo. 
              21. Al fine di garantire  la  continuita'  territoriale
          con le isole e a fronte degli obblighi di servizio pubblico
          sono riconosciuti alle societa'  oggetto  del  processo  di
          privatizzazione di cui ai commi da 8 a 15  il  mantenimento
          degli   accosti   gia'    assegnati    e    la    priorita'
          nell'assegnazione di  nuovi  accosti,  nel  rispetto  delle
          procedure  di  competenza  delle   Autorita'   portuali   e
          marittime e dei principi sanciti  dalla  legge  28  gennaio
          1994, n. 84, nonche' dal codice della navigazione. 
              22. All'art. 7-sexies, comma 3,  del  decreto-legge  10
          febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 9 aprile 2009, n. 33, l'ultimo periodo e'  sostituito
          dal seguente: "Nel limite massimo complessivo di  spesa  di
          15 milioni di euro a valere sulle risorse di  cui  all'art.
          2, comma 36, della  legge  22  dicembre  2008,  n.  203,  e
          successive modificazioni, ai dipendenti delle societa'  del
          Gruppo Tirrenia, delle societa' da queste  derivanti  e  di
          quelle che dalle stesse acquistano o  affittano  aziende  o
          rami d'azienda, il Ministro  del  lavoro,  della  salute  e
          delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, puo'  concedere  per  dodici
          mesi  l'intero  trattamento   di   integrazione   salariale
          straordinaria previsto dalle vigenti disposizioni di legge,
          con la relativa contribuzione figurativa e gli assegni  per
          il nucleo familiare ove spettanti". 
              23. Agli oneri di cui ai commi  da  16  a  18,  pari  a
          184.942.251  euro  a  decorrere  dal  2010,  si  fa  fronte
          mediante utilizzo degli stanziamenti di bilancio allo scopo
          finalizzati,  pari  a  181.370.249  euro  annui,  quanto  a
          3.550.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 a valere
          sulle  risorse  disponibili  sulla  contabilita'   speciale
          istituita  ai  sensi  del  comma  8  dell'art.  13-bis  del
          decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che  sono
          versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato,  per  la
          conseguente   riassegnazione   alle    pertinenti    unita'
          previsionali  di  base  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze, e quanto a  22.002
          euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e a 3.572.002 euro
          a   decorrere   dall'anno   2012   si   provvede   mediante
          corrispondente riduzione  della  dotazione  del  Fondo  per
          interventi  strutturali  di  politica  economica,  di   cui
          all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29  novembre  2004,
          n. 282,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  27
          dicembre 2004, n. 307. Il Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze  e'  autorizzato   ad   apportare   le   occorrenti
          variazioni di bilancio. 
              24. Per le regioni a statuto speciale l'efficacia delle
          disposizioni di cui ai commi  da  1  a  22  e'  subordinata
          all'emanazione,  ove  occorrente,  di  apposite  norme   di
          attuazione. 
              24-bis. Gli atti e le operazioni posti in essere per  i
          trasferimenti e i conferimenti di cui ai commi da  1  a  15
          sono esenti da imposizione fiscale. 
              25. L'art. 57 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133,  nonche'  l'art.  1,  comma  999,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296, sono abrogati. 
              26. Il primo e il secondo periodo del comma 1 dell'art.
          26 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 27  febbraio  2009,  n.  14,
          sono soppressi. 
              27. Una quota,  pari  a  5,6  milioni  di  euro,  delle
          risorse iscritte per l'anno 2009 sul Fondo  per  interventi
          strutturali di politica economica di cui all'art. 10, comma
          5, del citato decreto-legge n. 282  del  2004,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004, e'  versata
          all'entrata del bilancio dello Stato, per essere trasferita
          nell'anno 2010  alla  contabilita'  speciale  istituita  ai
          sensi del comma 8 dell'art.  13-bis  del  decreto-legge  1°
          luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 3 agosto 2009, n. 102. E'  altresi'  trasferito  alla
          citata contabilita' speciale di cui al periodo  precedente,
          con le medesime modalita', l'importo di 1,5 milioni di euro
          a valere sulle risorse di cui all'art.  7-quinquies,  comma
          1, del decreto-legge 10 febbraio 2009,  n.  5,  convertito,
          con modificazioni,  dalla  legge  9  aprile  2009,  n.  33,
          intendendosi  corrispondentemente   ridotta   la   predetta
          autorizzazione di spesa.». 
              - Si riporta il testo del comma 13-bis dell'art. 19 del
          decreto-legge  1°  luglio  2009,   n.   78   (Provvedimenti
          anticrisi, nonche' proroga  di  termini),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102: 
              «13-bis. Le risorse rivenienti  dall'autorizzazione  di
          spesa di  cui  all'art.  1,  comma  1003,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296, pari a euro 50.000.000, iscritte  in
          conto residui di stanziamento nel capitolo 7620 dello stato
          di previsione del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti, e dall'autorizzazione di spesa di  cui  all'art.
          8, comma 4, del decreto-legge  1°  ottobre  2007,  n.  159,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29  novembre
          2007, n. 222, pari a euro  14.510.000,  iscritte  in  conto
          residui di stanziamento nel capitolo 7255  dello  stato  di
          previsione  del  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti,  sono  destinate,  per  l'esercizio  finanziario
          2009, per un importo di euro  49.000.000,  a  garantire  la
          necessaria  copertura  finanziaria  alla  sovvenzione   dei
          servizi di collegamento  marittimo  effettuati  dal  Gruppo
          Tirrenia nell'anno 2009,  all'ammodernamento  della  flotta
          dell'intero   Gruppo   e   all'adeguamento    alle    norme
          internazionali in materia di sicurezza, per un  importo  di
          euro 9.500.000, a incrementare, nell'esercizio  finanziario
          2009, il fondo perequativo per le autorita' portuali e, per
          un importo di euro 6.010.000,  alla  gestione  dei  sistemi
          informativi  del  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti, con priorita' per  il  sistema  informativo  del
          demanio marittimo (SID).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 2-bis del decreto-legge
          30  gennaio  1979,  n.  26   (Provvedimenti   urgenti   per
          l'amministrazione straordinaria  delle  grandi  imprese  in
          crisi), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile
          1979, n. 95, come modificato dall'art.  3  della  legge  31
          marzo 1982, n. 119, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 2-bis (Garanzia dello Stato). - Il  Tesoro  dello
          Stato puo' garantire in tutto o in parte i  debiti  che  le
          imprese in amministrazione  straordinaria  contraggono  con
          istituzioni creditizie per il finanziamento della  gestione
          corrente e per la  riattivazione  ed  il  completamento  di
          impianti, immobili ed attrezzature industriali. 
              L'ammontare  complessivo  delle  garanzie  prestate  ai
          sensi del precedente comma non puo' eccedere, per il totale
          delle imprese garantite, i cinquecento milioni di euro. 
              Le  condizioni  e  modalita'  della  prestazione  delle
          garanzie saranno disciplinate con decreto del Ministro  del
          tesoro su conforme delibera del CIPI. 
              Gli  oneri  derivanti  dalle  garanzie  graveranno   su
          apposito capitolo dello stato di previsione  del  Ministero
          del tesoro, da classificarsi  tra  le  spese  di  carattere
          obbligatorio.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  61  della  legge  27
          dicembre  2002,   n.   289   e   successive   modificazioni
          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003): 
              «Art.  61  (Fondo  per  le  aree   sottoutilizzate   ed
          interventi nelle medesime aree). - 1. A decorrere dall'anno
          2003 e' istituito il fondo  per  le  aree  sottoutilizzate,
          coincidenti con l'ambito territoriale delle  aree  depresse
          di cui  alla  legge  30  giugno  1998,  n.  208,  al  quale
          confluiscono  le  risorse  disponibili  autorizzate   dalle
          disposizioni     legislative,     comunque      evidenziate
          contabilmente  in   modo   autonomo,   con   finalita'   di
          riequilibrio economico e sociale  di  cui  all'allegato  1,
          nonche' la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro  per
          l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno  2004  e  di
          7.000 milioni di euro per l'anno 2005. 
              2. A decorrere dall'anno  2004  si  provvede  ai  sensi
          dell'art. 11, comma 3, lettera f),  della  legge  5  agosto
          1978, n. 468, e successive modificazioni. 
              3.  Il  fondo  e'  ripartito  esclusivamente  tra   gli
          interventi previsti dalle disposizioni legislative  di  cui
          al comma 1, con apposite delibere del CIPE  adottate  sulla
          base del criterio  generale  di  destinazione  territoriale
          delle risorse disponibili e per finalita'  di  riequilibrio
          economico e sociale, nonche': 
                a) per  gli  investimenti  pubblici,  ai  quali  sono
          finalizzate   le   risorse   stanziate    a    titolo    di
          rifinanziamento degli interventi di cui  all'art.  1  della
          citata legge n. 208 del 1998, e comunque realizzabili anche
          attraverso  le  altre  disposizioni  legislative   di   cui
          all'allegato 1, sulla base, ove applicabili, dei criteri  e
          dei metodi indicati all'art. 73  della  legge  28  dicembre
          2001, n. 448; 
                b) per gli incentivi, secondo criteri e metodi  volti
          a massimizzare l'efficacia complessiva dell'intervento e la
          sua rapidita'  e  semplicita',  sulla  base  dei  risultati
          ottenuti  e  degli  indirizzi  annuali  del  Documento   di
          programmazione economico-finanziaria, e a  rispondere  alle
          esigenze del mercato. 
              4.  Le   risorse   finanziarie   assegnate   dal   CIPE
          costituiscono limiti massimi di spesa ai  sensi  del  comma
          6-bis dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468. 
              5. Il CIPE,  con  proprie  delibere  da  sottoporre  al
          controllo preventivo della Corte dei  conti,  stabilisce  i
          criteri e  le  modalita'  di  attuazione  degli  interventi
          previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma  1,
          anche al fine di dare immediata  applicazione  ai  principi
          contenuti nel comma 2 dell'art. 72. Sino all'adozione delle
          delibere di cui al presente comma, ciascun intervento resta
          disciplinato dalle disposizioni di attuazione vigenti  alla
          data di entrata in vigore della presente legge. 
              6. Al fine di dare  attuazione  al  comma  3,  il  CIPE
          effettua un monitoraggio periodico della domanda rivolta ai
          diversi strumenti e del loro stato di  attuazione;  a  tale
          fine si avvale, oltre che delle azioni di monitoraggio gia'
          in atto, di specifici contributi dell'ISTAT e delle  Camere
          di commercio, industria, artigianato e  agricoltura.  Entro
          il 30 giugno di ogni anno il  CIPE  approva  una  relazione
          sugli   interventi   effettuati    nell'anno    precedente,
          contenente altresi' elementi di valutazione  sull'attivita'
          svolta nell'anno in corso e su quella da svolgere nell'anno
          successivo.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
          trasmette tale relazione al Parlamento. 
              7. Partecipano in via ordinaria alle riunioni del CIPE,
          con diritto di voto, il Ministro per gli  affari  regionali
          in qualita' di presidente della Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, e il presidente della  Conferenza  dei
          presidenti delle  regioni  e  delle  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano, o un suo delegato,  in  rappresentanza
          della Conferenza stessa. Copia delle deliberazioni del CIPE
          relative all'utilizzo del fondo di cui al presente articolo
          sono trasmesse al Parlamento e di esse viene  data  formale
          comunicazione alle competenti Commissioni. 
              8.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, anche  con  riferimento  all'art.
          60,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni   di
          bilancio in termini di residui, competenza e cassa  tra  le
          pertinenti unita'  previsionali  di  base  degli  stati  di
          previsione delle amministrazioni interessate. 
              9. Le economie derivanti  da  provvedimenti  di  revoca
          totale o parziale delle agevolazioni di cui all'art. 1  del
          decreto-legge 23  giugno  1995,  n.  244,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n.  341,  nonche'
          quelle di cui all'art. 8, comma 2,  della  legge  7  agosto
          1997, n. 266, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
          produttive per la copertura degli  oneri  statali  relativi
          alle  iniziative   imprenditoriali   comprese   nei   patti
          territoriali e per il finanziamento di nuovi  contratti  di
          programma. Per  il  finanziamento  di  nuovi  contratti  di
          programma, una quota pari al 70 per cento delle economie e'
          riservata  alle  aree  sottoutilizzate   del   Centro-Nord,
          ricomprese nelle aree  ammissibili  alle  deroghe  previste
          dall'art. 87, paragrafo 3, lettera  c),  del  Trattato  che
          istituisce  la  Comunita'  europea,   nonche'   alle   aree
          ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al regolamento (CE)  n.
          1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999. 
              10. Le economie derivanti da  provvedimenti  di  revoca
          totale o parziale delle agevolazioni  di  cui  all'art.  1,
          comma  2,  del  decreto-legge  22  ottobre  1992,  n.  415,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  19  dicembre
          1992, n. 488, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
          produttive, oltre  che  per  gli  interventi  previsti  dal
          citato decreto-legge n. 415 del 1992, anche, nel limite del
          100 per cento delle economie stesse, per  il  finanziamento
          di nuovi contratti di programma. Per  il  finanziamento  di
          nuovi contratti di programma  una  quota  pari  all'85  per
          cento delle economie e' riservata alle  aree  depresse  del
          Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1, di cui  al  citato
          regolamento (CE) n. 1260/1999, e una quota pari al  15  per
          cento alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese
          nelle aree ammissibili alle  deroghe  previste  dal  citato
          art.  87,  paragrafo  3,  lettera  c),  del  Trattato   che
          istituisce  la  Comunita'  europea,   nonche'   alle   aree
          ricomprese   nell'obiettivo   2,   di   cui   al   predetto
          regolamento. 
              11.-12. (Omissis). 
              13. Nei limiti delle risorse di cui al comma 3  possono
          essere  concesse  agevolazioni  in  favore  delle   imprese
          operanti in settori ammissibili alle agevolazioni ai  sensi
          del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 19 dicembre  1992,  n.  488,  ed
          aventi sede nelle aree ammissibili  alle  deroghe  previste
          dall'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e  c),  del  Trattato
          che istituisce la Comunita'  europea,  nonche'  nelle  aree
          ricadenti nell'obiettivo 2 di cui al  regolamento  (CE)  n.
          1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che investono,
          nell'ambito di programmi di  penetrazione  commerciale,  in
          campagne  pubblicitarie  localizzate  in  specifiche   aree
          territoriali  del  Paese.  L'agevolazione  e'  riconosciuta
          sulle spese documentate dell'esercizio di  riferimento  che
          eccedono il totale delle spese pubblicitarie dell'esercizio
          precedente e nelle misure massime previste per gli aiuti  a
          finalita' regionale, nel rispetto dei limiti  della  regola
          "de minimis" di cui al regolamento (CE)  n.  69/2001  della
          Commissione, del 12 gennaio  2001.  Il  CIPE,  con  propria
          delibera da sottoporre al controllo preventivo della  Corte
          dei conti, stabilisce le risorse da riassegnare  all'unita'
          previsionale di  base  6.1.2.7  "Devoluzione  di  proventi"
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, ed indica la data da cui decorre la facolta'
          di presentazione e le modalita' delle relative  istanze.  I
          soggetti che intendano avvalersi dei contributi di  cui  al
          presente comma devono produrre  istanza  all'Agenzia  delle
          entrate che provvede entro trenta giorni  a  comunicare  il
          suo eventuale  accoglimento  secondo  l'ordine  cronologico
          delle  domande  pervenute.  Qualora   l'utilizzazione   del
          contributo esposta  nell'istanza  non  risulti  effettuata,
          nell'esercizio di imposta cui si riferisce la  domanda,  il
          soggetto interessato decade dal diritto al contributo e non
          puo'  presentare  una  nuova  istanza   nei   dodici   mesi
          successivi alla conclusione dell'esercizio fiscale.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 15 del decreto-legge 31
          maggio  2010,  n.  78  (Misure  urgenti   in   materia   di
          stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 15 (Pedaggiamento rete autostradale ANAS e canoni
          di  concessione).  -   1.   Entro   quarantacinque   giorni
          dall'entrata in  vigore  del  presente  decreto-legge,  con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
          proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          sono stabiliti criteri e modalita' per l'applicazione entro
          il 30 aprile 2011  del  pedaggio  sulle  autostrade  e  sui
          raccordi autostradali in gestione diretta di  ANAS  S.p.a.,
          in relazione ai costi di  investimento  e  di  manutenzione
          straordinaria oltre  che  quelli  relativi  alla  gestione,
          nonche' l'elenco delle tratte da sottoporre a pedaggio. 
              2. In fase transitoria, a decorrere  dal  primo  giorno
          del secondo mese successivo a quello di entrata  in  vigore
          del presente decreto e fino alla data di  applicazione  dei
          pedaggi di cui  al  comma  1,  comunque  non  oltre  il  31
          dicembre 2011, ANAS S.p.a. e' autorizzata ad applicare  una
          maggiorazione tariffaria forfettaria  di  un  euro  per  le
          classi di pedaggio A e B e di due euro  per  le  classi  di
          pedaggio 3, 4 e 5, presso le  stazioni  di  esazione  delle
          autostrade a  pedaggio  assentite  in  concessione  che  si
          interconnettono con le autostrade e i raccordi autostradali
          in gestione diretta ANAS. Le stazioni di cui al  precedente
          periodo sono individuate con il medesimo D.P.C.M. di cui al
          comma 1. Gli importi delle maggiorazioni sono da intendersi
          IVA esclusa. Le maggiorazioni tariffarie di cui al presente
          comma  non  potranno  comunque  comportare  un   incremento
          superiore al 25% del pedaggio altrimenti dovuto. 
              3. Le entrate derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2
          vanno a riduzione dei contributi annui dovuti  dallo  Stato
          per  investimenti  relativi  a  opere   e   interventi   di
          manutenzione straordinaria anche in corso di esecuzione. 
              4. La misura del canone annuo corrisposto  direttamente
          ad ANAS S.p.a. ai sensi del comma 1020  dell'art.  1  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del comma 9-bis  dell'art.
          19 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
          modificazioni, dalla  legge  3  agosto  2009,  n.  102,  e'
          integrata  di  un  importo,  calcolato  sulla   percorrenza
          chilometrica, pari a: 
                a) 1 millesimo di euro a chilometro per le classi  di
          pedaggio A e B e a 3 millesimi di euro a chilometro per  le
          classi di pedaggio 3, 4 e 5 a decorrere  dal  primo  giorno
          del secondo mese successivo a quello di entrata  in  vigore
          del presente comma; 
                b) 2 millesimi di euro a chilometro per le classi  di
          pedaggio A e B e a 6 millesimi di euro a chilometro per  le
          classi di pedaggio 3, 4 e 5  a  decorrere  dal  1°  gennaio
          2011. 
              5. I pagamenti  dovuti  ad  ANAS  S.p.a.  a  titolo  di
          corrispettivo del contratto di programma-parte servizi sono
          ridotti in  misura  corrispondente  alle  maggiori  entrate
          derivanti dall'applicazione del comma 4. 
              6. Per i comuni  e  i  consorzi  dei  bacini  imbriferi
          montani, a decorrere  dal  1°  gennaio  2010,  le  basi  di
          calcolo dei sovracanoni previsti agli articoli 1 e 2  della
          legge 22 dicembre 1980,  n.  925,  per  le  concessioni  di
          grande derivazione di acqua  per  uso  idroelettrico,  sono
          fissate rispettivamente in 28,00 euro e  7,00  euro,  fermo
          restando per gli anni a  seguire  l'aggiornamento  biennale
          previsto dall'art. 3 della medesima legge n. 925  del  1980
          alle date dalla stessa previste. 
              6-bis. Al  primo  comma  dell'art.  3  della  legge  27
          dicembre  1953,  n.  959,  le  parole:  ",  e   fino   alla
          concorrenza di esso," sono soppresse. 
              6-ter. All'art. 12 del  decreto  legislativo  16  marzo
          1999, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) al comma 1, dopo le  parole:  "avendo  particolare
          riguardo  ad  un'offerta  di  miglioramento  e  risanamento
          ambientale  del  bacino  idrografico  di  pertinenza  e  di
          aumento dell'energia prodotta o della  potenza  installata"
          sono aggiunte le seguenti: "nonche'  di  idonee  misure  di
          compensazione territoriale"; 
                b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
              "1-bis. Al fine di consentire il rispetto  del  termine
          per l'indizione delle gare e garantire un  equo  indennizzo
          agli operatori economici per gli investimenti effettuati ai
          sensi dell'art. 1, comma 485, della legge 23 dicembre 2005,
          n. 266, le concessioni di cui al comma 1 sono prorogate  di
          cinque anni"; 
                c) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
              "2. Il Ministero dello sviluppo economico, di  concerto
          con  il  Ministero  dell'ambiente  e   della   tutela   del
          territorio e del mare,  previa  intesa  con  la  Conferenza
          unificata di cui all'art.  8  del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, determina, con  proprio  provvedimento
          ed entro il termine di sei mesi dalla data  di  entrata  in
          vigore   della   presente   disposizione,    i    requisiti
          organizzativi e finanziari minimi, i parametri ed i termini
          concernenti la procedura di gara in  conformita'  a  quanto
          previsto  al  comma   1,   tenendo   conto   dell'interesse
          strategico degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e
          del contributo degli impianti idroelettrici alla  copertura
          della domanda e dei picchi di consumo."; 
                d) il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
              "8. In attuazione  di  quanto  previsto  dall'art.  44,
          secondo  comma,  della  Costituzione,  e  allo   scopo   di
          consentire la sperimentazione di forme di compartecipazione
          territoriale  nella  gestione,  le  concessioni  di  grande
          derivazione d'acqua per uso idroelettrico in vigore,  anche
          per effetto del comma 7 del presente  articolo,  alla  data
          del 31 dicembre 2010, ricadenti in tutto  o  in  parte  nei
          territori delle province individuate mediante i criteri  di
          cui all'art. 1, comma 153, della legge 27 dicembre 2006, n.
          296, le quali siano conferite dai  titolari,  anteriormente
          alla pubblicazione del relativo bando  di  indizione  della
          gara di cui al comma 1 del presente  articolo,  a  societa'
          per   azioni   a   composizione   mista    pubblico-privata
          partecipate nella misura  complessiva  minima  del  30  per
          cento e massima del 40 per cento del capitale sociale dalle
          province individuate nel presente  comma  e/o  da  societa'
          controllate dalle medesime, fermo in tal caso l'obbligo  di
          individuare gli eventuali soci delle societa'  a  controllo
          provinciale mediante procedure competitive, sono  prorogate
          a  condizioni  immutate  per  un  periodo  di  anni  sette,
          decorrenti dal termine della concessione  quale  risultante
          dall'applicazione delle proroghe di cui al comma 1-bis.  La
          partecipazione delle predette  province  nelle  societa'  a
          composizione mista previste dal  presente  comma  non  puo'
          comportare maggiori oneri per la finanza pubblica"; 
                e) dopo il comma 8, e' inserito il seguente: 
              "8-bis.  Qualora  alla  data   di   scadenza   di   una
          concessione non sia ancora  concluso  il  procedimento  per
          l'individuazione    del    nuovo     concessionario,     il
          concessionario  uscente  proseguira'  la   gestione   della
          derivazione, fino  al  subentro  dell'aggiudicatario  della
          gara, alle stesse condizioni stabilite  dalle  normative  e
          dal disciplinare di concessione vigenti. Nel caso in cui in
          tale periodo  si  rendano  necessari  interventi  eccedenti
          l'ordinaria manutenzione, si applica  il  disposto  di  cui
          all'art. 26 del testo unico di  cui  al  regio  decreto  11
          dicembre 1933, n. 1775."; 
                f) dopo il comma 10 e' inserito il seguente: 
              "10-bis. Le concessioni di grande  derivazione  ad  uso
          idroelettrico ed i relativi impianti, che sono disciplinati
          da   convenzioni   internazionali,    rimangono    soggetti
          esclusivamente alla legislazione dello Stato, anche ai fini
          della ratifica di  ogni  eventuale  accordo  internazionale
          integrativo o modificativo del regime di tali concessioni". 
              6-quater. Le disposizioni dei commi 6,  6-bis  e  6-ter
          del presente articolo si  applicano  fino  all'adozione  di
          diverse disposizioni legislative da  parte  delle  regioni,
          per quanto di loro competenza. 
              6-quinquies. Le somme  incassate  dai  comuni  e  dallo
          Stato, versate dai concessionari delle  grandi  derivazioni
          idroelettriche, antecedentemente alla sentenza della  Corte
          costituzionale  n.  1  del   14-18   gennaio   2008,   sono
          definitivamente trattenute  dagli  stessi  comuni  e  dallo
          Stato. 
              6-sexies. All'art. 2 della legge 24 dicembre  2007,  n.
          244, dopo il comma 289, e' inserito il seguente: 
              "289-bis. Fino al 31 marzo 2017, l'ANAS Spa continua ad
          essere titolare delle funzioni e  dei  poteri  di  soggetto
          concedente       e       aggiudicatore,       relativamente
          all'infrastruttura autostradale in concessione  ad  Autovie
          Venete       Spa       (A4       Venezia-Trieste,       A28
          Portogruaro-Pordenone-Conegliano e il raccordo autostradale
          Villesse-Gorizia).  A  partire  dal  1°  aprile  2017,   le
          medesime funzioni e i medesimi poteri sono trasferiti,  con
          decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
          da ANAS Spa ad un soggetto di diritto pubblico che subentra
          in tutti i diritti attivi e passivi inerenti alle  funzioni
          e ai poteri di soggetto concedente e  aggiudicatore  e  che
          viene  appositamente  costituito  in  forma  societaria   e
          partecipato dalla stessa ANAS Spa e dalle regioni Veneto  e
          Friuli-Venezia Giulia o da  soggetti  da  esse  interamente
          partecipati". 
              - Si riporta il testo del comma 5  dell'art.  21  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196  (Legge  di  contabilita'  e
          finanza pubblica): 
              «5.  Nell'ambito  di  ciascun  programma  le  spese  si
          ripartiscono in: 
                a) spese non rimodulabili; 
                b) spese rimodulabili.». 
              - Si riporta il testo  del  comma  1  dell'art.  2  del
          citato  decreto-legge  n.  78  del  2010,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010: 
              «Art. 2 (Riduzione e flessibilita'  negli  stanziamenti
          di  bilancio).  -   1.   Al   fine   di   consentire   alle
          Amministrazioni centrali di pervenire ad un  consolidamento
          delle risorse stanziate sulle missioni di ciascun stato  di
          previsione,  in   deroga   alle   norme   in   materia   di
          flessibilita' di cui all'art. 23 della  legge  31  dicembre
          2009, n. 196,  limitatamente  al  triennio  2011-2013,  nel
          rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza
          pubblica con il disegno di legge di bilancio, per  motivate
          esigenze,   possono   essere   rimodulate   le    dotazioni
          finanziarie  tra  le  missioni   di   ciascuno   stato   di
          previsione, con riferimento alle spese di cui all'art.  21,
          comma 7, della medesima legge n. 196 del 2009. In  appositi
          allegati agli stati di previsione della spesa sono indicate
          le autorizzazioni  legislative  di  cui  si  propongono  le
          modifiche  ed  i  corrispondenti  importi.  Resta  precluso
          l'utilizzo  degli  stanziamenti  di  conto   capitale   per
          finanziare spese correnti. A decorrere  dall'anno  2011  e'
          disposta la  riduzione  lineare  del  10  per  cento  delle
          dotazioni  finanziarie,  iscritte  a  legislazione  vigente
          nell'ambito delle spese rimodulabili di  cui  all'art.  21,
          comma 5, lettera b), della citata legge n.  196  del  2009,
          delle missioni di  spesa  di  ciascun  Ministero,  per  gli
          importi indicati nell'allegato 1 al presente decreto. Dalle
          predette riduzioni sono esclusi il  fondo  ordinario  delle
          universita', nonche' le risorse destinate  all'informatica,
          alla ricerca e al  finanziamento  del  5  per  mille  delle
          imposte sui redditi  delle  persone  fisiche.  Le  medesime
          riduzioni sono comprensive degli  effetti  di  contenimento
          della  spesa  dei  Ministeri,  derivanti  dall'applicazione
          dell'art. 6, e  degli  Organi  costituzionali  fatto  salvo
          quanto previsto dall'art. 5, comma 1, primo  periodo.  Dato
          il  vincolo  europeo  alla  stabilizzazione   della   spesa
          pubblica, nel caso in cui gli effetti  finanziari  previsti
          in relazione all'art. 9 risultassero, per qualsiasi motivo,
          conseguiti in  misura  inferiore  a  quella  prevista,  con
          decreto di natura  non  regolamentare  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri, da emanare su proposta del Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  previa  deliberazione  del
          Consiglio dei Ministri, e' disposta, con  riferimento  alle
          missioni di spesa dei Ministeri interessati, una  ulteriore
          riduzione lineare delle dotazioni  finanziarie  di  cui  al
          quarto periodo del presente  comma  sino  alla  concorrenza
          dello scostamento finanziario riscontrato.».