IL CAPO DIPARTIMENTO 
    delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita' 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del  Consiglio,  cosi'  come
modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni  specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito  e'  stato  inserito  il
Regolamento   (CE)    n.    479/2008    del    Consiglio,    relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo  (OCM  vino),  che
contempla,  a  decorrere  dal  1°  agosto  2009,  il  nuovo   sistema
comunitario per la protezione delle denominazioni di  origine,  delle
indicazioni geografiche  e  delle  menzioni  tradizionali  di  taluni
prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e  49  relativi
alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria
e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di  origine  e
delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  607/09  della  Commissione,  recante
modalita' di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  479/2008  del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette  e
le  indicazioni  geografiche  protette,  le  menzioni   tradizionali,
l'etichettatura  e   la   presentazione   di   determinati   prodotti
vitivinicoli, ed in particolare l'articolo 73, ai sensi del quale, in
via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle
domande, relative al conferimento della protezione ed  alla  modifica
dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione
geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009,  si
applica la procedura prevista dalla preesistente normativa  nazionale
e comunitaria in materia; 
  Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante  nuova  disciplina
delle denominazioni di origine dei vini; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  20  aprile  1994,
n.348, con il quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante  la
disciplina del procedimento di  riconoscimento  di  denominazione  di
origine dei vini; 
  Visto il Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  recante  tutela
delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  dei
vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7  luglio  2009,  n.
88; 
  Visto il Decreto del Ministero delle politiche agricole  alimentari
e forestali del 9 agosto 2010, con il quale e'  stato  modificato  il
disciplinare di produzione dei vini a Indicazione  Geografica  Tipica
"Lazio", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale,  n.198
del 25.08.2010; 
  Vista la richiesta pervenuta dalla Regione Lazio - ARSIAL in data 9
settembre  2010,  intesa  ad  ottenere  la  rettifica  del   predetto
disciplinare di produzione al fine di inserire la menzione  «vivace»,
cosi' come approvato nella riunione di Comitato Nazionale Tutela Vini
del 20 e 21 aprile 2010, e l'aggiornamento,  dell'elenco  dei  codici
previsto dall'articolo 7 del Decreto ministeriale 28  dicembre  2006,
delle tipologie di vini a Indicazione Geografica Tipica «Lazio»; 
  Ritenuto,  di  procedere  alla  rettifica   del   disciplinare   di
produzione della Indicazione Geografica Tipica dei vini "Lazio",  con
l'inserimento   del   riferimento   alla   menzione    "Vivace",    e
l'aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'articolo  7  del
Decreto ministeriale 28 dicembre 2006, di tutte le tipologie di  vini
di detta Indicazione Geografica; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il disciplinare di produzione della Indicazione  Geografica  Tipica
dei vini «Lazio», approvato con Decreto del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali del 9 agosto 2010 e pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale,  n.198  del  25.08.2010,  e'
sostituito per intero dal testo di seguito riportato.