IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  194,  relativo
all'attuazione della direttiva 91/414/CEE  del  15  luglio  1991,  in
materia di immissione in commercio di  prodotti  fitosanitari  ed  in
particolare l'art. 6, paragrafo 1 e l'art. 13; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  23  aprile
2001, n. 290,  concernente  il  regolamento  di  semplificazione  dei
procedimenti di autorizzazione  alla  produzione,  all'immissione  in
commercio  ed  alla  vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi
coadiuvanti; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti  i
Livelli Massimi  di  Residui  (LMR)  di  antiparassitari  nei  o  sui
prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale  e  animale  e  che
modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008,  n.  85,
recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento  delle  strutture  di
Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge  24
dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al  Ministero  del  lavoro,
della salute e delle politiche  sociali  le  funzioni  del  Ministero
della salute con le inerenti risorse finanziarie,  strumentali  e  di
personale; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo  2006  n.
189,  relativo  al  Regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente   della   Repubblica    28    marzo    2003,    n.    129,
sull'organizzazione del Ministero della salute; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n.  172  concernente  l'istituzione
del Ministero della salute e l'incremento del numero complessivo  dei
Sottosegretari di Stato; 
  Vista la direttiva 2009/37/CE della Commissione del 23 aprile 2009,
che ha  iscritto  diverse  sostanze  attive  tra  cui  il  clormequat
nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15  settembre  2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 2009,  che
ha recepito la direttiva della Commissione 2009/37/CE del  23  aprile
2009  con  l'iscrizione  di  diverse  sostanze  attive  tra  cui   il
clormequat nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995,  n.
194; 
  Considerato che la sostanza attiva  clormequat  e'  stata  iscritta
nell'allegato I  della  direttiva  91/414/CEE  del  15  luglio,  come
fitoregolatore su cereali mentre successivamente e'  stata  richiesta
da parte di  alcuni  Stati  membri  una  modifica  alla  disposizione
specifica   in   questione   volta   rispettivamente   a   consentire
l'utilizzazione  della  sostanza  attiva  clormequat   sulle   piante
ornamentali e sull'erba per la produzione di sementi; 
  Considerato che gli Stati  membri  richiedenti  hanno  valutato  la
documentazione necessaria a supportare la  modifica  della  specifica
per quanto riguarda l'estensione dell'utilizzo della sostanza  attiva
stessa ed hanno comunicato  alla  Commissione  le  loro  conclusioni,
secondo cui le estensioni richieste non  causano  rischi  diversi  da
quelli  gia'  valutati  per  l'inclusione   della   sostanza   attiva
clormequat nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del  15  luglio
1991; 
  Considerato che  l'estensioni  richieste  riguardano  l'impiego  su
colture non  commestibili  che  non  comportano  alcuna  presenza  di
residui e che tutti gli altri parametri previsti  nelle  disposizioni
specifiche con cui la sostanza attiva e' stata inserita nell'allegato
I della direttiva 91/414/CEE rimangono invariati; 
  Ritenuto  di  dover  procedere  al  recepimento   della   direttiva
2010/2/UE della Commissione del  27  gennaio  2010  che  modifica  la
direttiva 2009/37/CE della Commissione del 23 aprile  2009,  recepita
con decreto ministeriale 15 settembre 2009, per  quanto  riguarda  le
disposizioni  l'estensione  dell'utilizzo   della   sostanza   attiva
clormequat; 
 
                              Decreta: 
 
  1. L'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.  194  che
ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991 e'  modificato
per la sola sostanza attiva clormequat conformemente all'allegato del
presente decreto. 
  2. L'allegato del decreto del Ministro della  salute  15  settembre
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  289  del  12  dicembre
2009,  e'  modificato,  per  la  sola  sostanza   attiva   clormequat
conformemente all'allegato del presente decreto. 
  Il  presente  decreto,  trasmesso  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
    Roma, 18 giugno 2010 
 
                                                   Il Ministro: Fazio 

Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2010 
Ufficio di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi  alla
persona e dei beni culturali, registro n. 13, foglio n. 316