IL DIRETTORE GENERALE 
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26  febbraio  1963,  n.  441  concernente  la
disciplina igienica della produzione e della vendita  delle  sostanze
alimentari e delle bevande; 
  Visto il decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  194,  relativo
all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in
commercio di prodotti fitosanitari; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  23  aprile
2001, n. 290,  concernente  il  Regolamento  di  semplificazione  dei
procedimenti di autorizzazione alla produzione,  alla  immissione  in
commercio  ed  alla  vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi
coadiuvanti; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti  i
livelli massimi di residui di  antiparassitari  nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo  2006  n.
189,  relativo  al  Regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente   della   Repubblica    28    marzo    2003,    n.    129,
sull'organizzazione del Ministero della salute; 
  Vista la legge  13  novembre  2009,  n.  172,  di  istituzione  del
Ministero della salute e incremento del numero di  Sottosegretari  di
Stato; 
  Visto il decreto ministeriale 22 aprile 2009 di  recepimento  della
direttiva  2008/107/CE  della  Commissione  del  25  novembre   2008,
relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive tra cui  abamectina
nell'allegato I del  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  194,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25 giugno 2009; 
  Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del decreto  ministeriale
22  aprile  2009  che  stabilisce  l'obbligo  per  i  titolari  delle
autorizzazioni dei prodotti  fitosanitari  contenenti  abamectina  di
presentare al Ministero della salute in alternativa: 
    a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui  all'allegato  II
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; 
    b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al
proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II
del sopraccitato decreto; 
  Viste le istanze presentate dai titolari dei prodotti  fitosanitari
riportati nell'allegato al presente decreto, contenenti  la  sostanza
attiva tecnica abamectina di fonte Task Force Abamectina  (costituita
da Industria Afrasa S.A., Cheminova A.S., Laico S.A.,  Makhteshim  A.
Espana S.A. e Probelte S.A),  diversa  dalla  fonte  di  riferimento,
valutata ai fini dell'iscrizione  della  sostanza  attiva  abamectina
nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; 
  Viste, altresi', le  autorizzazioni  rilasciate  dalla  Task  Force
Abamectina per l'accesso al proprio fascicolo di allegato II relativo
alle sostanze attive tecniche abamectina di fonte diversa  da  quella
di riferimento; 
  Visto il  documento  Sanco  10796/2003  -  revisione  rev.  10.4  -
settembre  2009  che  definisce  fasi,  procedure   e   linee   guida
armonizzate   del   processo   di   ri-registrazione   dei   prodotti
fitosanitari  a  seguito  dell'inclusione  di  una  sostanza   attiva
nell'allegato I della Direttiva 91/414/CEE; 
  Considerato che, in applicazione di dette  procedure,  la  verifica
dell'equivalenza delle sostanze tecniche di fonte diversa  da  quella
di  riferimento  e  della  conformita'  dei  relativi  dossier  viene
affidata ad uno Stato relatore designato; 
  Considerato che, come riportato nei rapporti  pubblicati  nel  sito
riservato CIRCA della Commissione europea in data 19 ottobre 2009,  i
Paesi Bassi, in qualita' di Stato membro relatore, hanno valutato  le
fonti della sostanza attiva tecnica utilizzate dalle imprese  facenti
capo alla Task Force Abamectina, riconoscendo: 
    equivalenti le  sostanze  attive  tecniche  abamectina  di  fonte
Cheminova A.S.; 
    non equivalente la sostanza attiva tecnica  abamectina  di  fonte
Probelte S.A.; 
  Considerato,    altresi',    che,    dai    procedimenti    avviati
dall'Amministrazione per la valutazione del dossier presentato  dalla
suddetta  Task  Force  Abamectina,  si  rileva  che  tra  gli   studi
sostitutivi, indispensabili ai fini della completezza del dossier  di
allegato II di cui  all'art.  2,  paragrafo  2,  del  citato  decreto
ministeriale 22 aprile 2009, 
    alcuni sono stati eseguiti utilizzando la sopra indicata sostanza
attiva tecnica valutata non equivalente; 
    e  di  essi,  alcuni  non  riguardano  i  vertebrati,  ma   anche
genotossicita' in vitro ed ecotossicita', ovvero studi  non  sanabili
ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 17 marzo 1995,  n.  194
attraverso procedure di conciliazione per la condivisione dei dati; 
  Vista la nota inviata in data 28 aprile 2009 dalla  Cheminova  A.S.
con la quale si comunica che le imprese facenti capo alla Task  Force
Abamectina rinunciano all'impiego della sostanza  attiva  tecnica  di
fonte Probelte S.A. a favore esclusivamente di quelle equivalenti  di
fonte Cheminova A.S.; 
  Rilevato che l'impiego esclusivo delle fonti  tecniche  equivalenti
Cheminova A.S. nella formulazione dei prodotti fitosanitari riportati
in allegato al presente decreto non e' condizione sufficiente ai fini
della  loro  rispondenza  alle  condizioni  stabilite   dal   decreto
ministeriale 22 aprile 2009, stante la perdurante  incompletezza  del
dossier di supporto, in quanto  alcuni  degli  studi  presentati  nei
tempi stabiliti dal citato decreto, risultano essere stati effettuati
con la  sostanza  attiva  di  fonte  Probelte  S.A.,  dichiarata  non
equivalente dallo Stato relatore; 
  Viste le note ministeriali prot. numeri dal 25534 al 25537  dell'11
agosto 2010, relative alla comunicazione ai  sensi  dell'art.  10-bis
della  legge  7  agosto   1990,   n.   241,   dei   motivi   ostativi
all'accoglimento  dell'istanza  di  ri-registrazione   dei   prodotti
fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto; 
  Considerato che le informazioni fornite dalle  imprese  interessate
in  risposta  alle  suddette  note  non  permettono  di  superare  le
motivazioni che sono alla base del presente provvedimento di  revoca,
in quanto per loro stessa ammissione  e'  stato  confermato  che  per
l'esecuzione di alcuni studi e' stata utilizzata la fonte  abamectina
tecnica valutata non equivalente dallo Stato membro relatore; 
  Considerato di  conseguenza  che  le  autorizzazioni  dei  prodotti
fitosanitari  elencati  nell'allegato  al  presente  decreto   aventi
accesso alla documentazione  di  allegato  II  di  fonte  Task  Force
Abamectina  sono  risultate  non  conformi  rispetto   ai   requisiti
richiesti dal decreto ministeriale 22 aprile 2009; 
  Ritenuto, per le motivazioni sopra esposte, di dover procedere alla
revoca  delle  autorizzazioni  dei  prodotti  fitosanitari   elencati
nell'allegato al presente decreto; 
  Visto l'art. 5, comma 2, del decreto ministeriale  22  aprile  2009
che consente fino al 31 ottobre 2010  la  vendita  e  l'utilizzazione
delle  giacenze  esistenti   dei   prodotti   fitosanitari   elencati
nell'allegato al presente decreto; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Sono revocate le autorizzazioni  all'immissione  in  commercio  dei
prodotti fitosanitari riportati  in  allegato  al  presente  decreto,
contenenti abamectina di fonte  Task  Force  Abamectina,  diversa  da
quella  di  riferimento  iscritta   nell'allegato   I   del   decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194.