IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n.1592; 
  Visto  il  regio  decreto  30  settembre  1938,  n.  1652,  recante
disposizioni sull'ordinamento didattico  iniversitario  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, relativo al riordinamento della docenza universitaria; 
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; 
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la  riforma  degli
ordinamenti didattici universitari; 
  Visti i decreti legislativi 30 dicembre 1992, n. 502 e  7  dicembre
1993, n.  517,  recanti  il  riordino  della  disciplina  in  materia
sanitaria, anorma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001 adottato di  concerto
con il Ministro della sanita'; 
  Vista  la  nota  in  data  23  aprile  2002  del  presidente  della
Conferenza dei presidi delle facolta' di medicina e chirurgia; 
  Considerata la necessita' di  assicurare,  ai  sensi  dell'art.  6,
comma 2, lettera b), del decreto 2 aprile 2001, che gli esami finali,
con valore di esame di Stato abilitante alla professione,  articolati
in  due  sessioni,  si  svolgano  in  periodi  stabiliti  a   livello
nazionale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Gli esami finali, con valore di  esame  di  Stato  abilitante  alla
professione, dei corsi delle lauree universitarie  delle  professioni
sanitarie previsti dal  decreto  2  aprile  2001,  relativi  all'anno
accademico 2009-2010, si svolgeranno  nei  mesi  di  ottobre-novembre
2010 e marzo-aprile 2011. 
  Gli atenei interessati stabiliscono nell'ambito dei  periodi  sopra
indicati le  date  di  inizio  degli  esami  per  i  singoli  diplomi
universitari e per le singole lauree. 
  Le date fissate per gli esami dei  singoli  corsi  sono  comunicate
almeno un mese prima al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca - Direzione generale per l'universita', lo  studente  e
il diritto allo studio universitario - e al Ministero della salute  -
Direzione generale delle risorse umnae e delle professioni sanitarie.
A  conclusione  delle  sessioni  d'esame  gli  atenei  comunicano  ai
predetti Ministeri i dati  distinti  per  professione  relativi  agli
abilitati all'esercizio delle professioni sanitarie.