IL DIRETTORE GENERALE 
                       della giustizia civile 
 
  Vista l'istanza  della  sig.ra  Andries  Petronela,  nata  a  Roman
(Romania) il 3 ottobre 1983 cittadina romena, diretta ad ottenere, ai
sensi  dell'art.  16  del  decreto  legislativo   n.   206/2007,   il
riconoscimento  del  titolo  professionale  di   «Asistent   Social»,
conseguito in Romania ai fini  dell'accesso  all'albo  e  l'esercizio
della professione di «Assistente Sociale» in Italia; 
  Visti gli articoli 1 e 8 della legge  29  dicembre  1990,  n.  428,
recante  disposizioni  per  l'adempimento   di   obblighi   derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di  attuazione
della direttiva n. 2005/36/CE del  7  settembre  2005  -  relativa  a
riconoscimento delle qualifiche professionali; 
  Visto il decreto ministeriale 14 novembre 2005, n. 264, che  adotta
il regolamento di  cui  all'art.  9  del  decreto  legislativo  sopra
citato, in  materia  di  prova  attitudinale  per  l'esercizio  della
professione di assistente sociale; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,  n.
328  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative  prove
per l'esercizio di talune professioni, nonche' della  disciplina  dei
relativi ordinamenti»; 
  Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico
di «Licentiat in  Teologie-Asistenta  sociala  in  profilul  teologie
specializarea teologie romano-catolica didactica-asistenta sociala.»,
conseguito presso l'«Universitatea 'Alexandru Ioan  Cuza'  din  Iasi»
nella sessione giugno 2006; 
  Considerato che l'istante e' iscritta presso il «Colegiul  National
al Asistentilor Sociali din Romania dal 21 gennaio 2009; 
  Viste le conformi determinazione della Conferenza di servizi  nella
seduta del 20 luglio 2010; 
  Considerato il conforme  parere  del  rappresentante  di  categoria
nella conferenza sopra citata; 
  Considerato   che   sussistano   differenze   tra   la   formazione
professionale richiesta per l'esercizio dell'attivita' di  assistente
sociale sez. A in Italia e quella di cui e' in possesso l'istante,  e
che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative; 
 
                              Decreta: 
 
  Alla sig.ra Andries Petronela, nata a Roman (Romania) il 3  ottobre
1983 cittadina romena, e' riconosciuto il titolo professionale di cui
in premessa quale  titolo  valido  per  l'iscrizione  all'albo  degli
«Assistenti Sociali»  sez.  A  e  l'esercizio  della  professione  in
Italia. 
  Il riconoscimento e' subordinato, a scelta  della  richiedente,  al
superamento di una prova attitudinale, (scritta e orale),  oppure  al
compimento di un tirocinio di adattamento,  per  un  periodo  di  sei
mesi; 
  La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente,  si
compone di un esame scritto e orale da svolgersi in  lingua  italiana
sulle  seguenti  materie  (scritte  e  orali):  1)  organizzazione  e
gestione del lavoro e delle risorse umane, 2) metodologie avanzate ed
innovative di  servizio  per  interventi  complessi.  La  commissione
rilascia  all'interessata  certificazione  dell'avvenuto  superamento
dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli Assistenti sociali
sez. A. 
  La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale,
dovra' presentare al Consiglio nazionale  domanda  in  carta  legale,
allegando la copia autenticata del presente decreto. La  commissione,
istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su  convocazione
del Presidente, per lo svolgimento della prova di  esame,  fissandone
il calendario. Della convocazione della commissione e del  calendario
fissato per la prova e' data immediata  notizia  all'interessata,  al
recapito da questi indicato nella domanda. 
  Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta  della  richiedente
e'  diretto  ad  ampliare  e  approfondire  le  conoscenze  di  base,
specialistiche  e  professionali.  La  richiedente   presentera'   al
Consiglio nazionale  domanda  in  carta  legale  allegando  la  copia
autenticata  del  presente  provvedimento.  Il  Consiglio   Nazionale
vigilera'  sull'effettivo  svolgimento  del  tirocinio  a  mezzo  del
presidente dell'ordine provinciale 
    Roma, 28 settembre 2010 
 
                                     Il direttore generale: Saragnano