IL DIRETTORE GENERALE 
     della vigilanza per la qualita' e la tutela del consumatore 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio  del  20  marzo
2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e  delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed  alimentari,  e  in
particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92; 
  Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n.  510/2006
che stabilisce che le denominazioni  che  alla  data  di  entrata  in
vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del  Regolamento
(CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato  del  Regolamento
(CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte  nel  «registro  delle
denominazioni di origine protette  e  delle  indicazioni  geografiche
protette»; 
  Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/06,
concernente i controlli; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1263 del 1° luglio 1996, con il  quale
l'Unione europea ha provveduto  alla  registrazione,  fra  le  altre,
della indicazione geografica protetta «Marrone del Mugello»; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante  disposizioni  per
l'adempimento di obblighi derivanti  dalla  appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999 - ed  in  particolare
l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e  la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari; 
  Visto  il  decreto  5  ottobre  2007,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 249 del 25 ottobre  2007,  con
il  quale  la  Camera  di  commercio,   industria,   artigianato   ed
agricoltura di Firenze con sede in Firenze, Piazza dei Giudici n.  3,
e' stata autorizzata ad  effettuare  i  controlli  sulla  indicazione
geografica protetta «Marrone del Mugello»; 
  Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale a
decorrere dal 5 ottobre 2007,  data  di  emanazione  del  decreto  in
precedenza citato; 
  Considerato che l'Associazione del Marrone  del  Mugello  IGP,  pur
essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo
di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla  data  di
scadenza dell'autorizzazione sopra citata; 
  Considerata la necessita' di garantire l'efficienza del sistema  di
controllo concernente la indicazione geografica protetta «Marrone del
Mugello»  anche  nella  fase  intercorrente  tra  la  scadenza  della
predetta  autorizzazione   e   il   rinnovo   della   stessa   oppure
l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo; 
  Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire  il  termine
di proroga dell'autorizzazione, alle  medesime  condizioni  stabilite
nella autorizzazione  concessa  con  decreto  5  ottobre  2007,  fino
all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione alla Camera
di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Firenze oppure
all'eventuale nuovo organismo di controllo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'autorizzazione rilasciata alla Camera  di  commercio,  industria,
artigianato ed agricoltura di Firenze con decreto 5 ottobre 2007,  ad
effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Marrone
del Mugello», registrata con il Regolamento della Commissione (CE) n.
1263 del 1° luglio 1996 e' prorogata fino all'emanazione del  decreto
di  rinnovo  dell'autorizzazione  all'Ente  Camerale  stesso   oppure
all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo.