IL DIRETTORE GENERALE 
                   della vigilanza per la qualita' 
                     e la tutela del consumatore 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio  del  20  marzo
2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e  delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed  alimentari,  e  in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92; 
  Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n.  510/2006
che stabilisce che le denominazioni  che  alla  data  di  entrata  in
vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del  regolamento
(CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato  del  regolamento
(CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte  nel  «registro  delle
denominazioni di origine protette  e  delle  indicazioni  geografiche
protette»; 
  Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/06,
concernente i controlli; 
  Visto il regolamento (CE) n. 982 del 21 agosto 2007, con  il  quale
l'Unione europea ha provveduto  alla  registrazione,  fra  le  altre,
della denominazione di origine protetta «Riso di Baraggia Biellese  e
Vercellese»; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante  disposizioni  per
l'adempimento di obblighi derivanti  dalla  appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999 - ed  in  particolare
l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e  la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari; 
  Visto il decreto  27  settembre  2007,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 242 del 17 ottobre  2007,  con
il quale l'Ente Nazionale Risi con sede a Milano, piazza Pio XI n. 1,
e' stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di
origine protetta «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese»; 
  Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale a
decorrere dal 27 settembre 2007, data di emanazione  del  decreto  di
autorizzazione in precedenza citato; 
  Considerato che il Consorzio Tutela Riso di Baraggia del Biellese e
Vercellese, pur essendone  richiesto,  non  ha  ancora  provveduto  a
segnalare l'organismo di controllo da  autorizzare  per  il  triennio
successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra citata; 
  Considerata la necessita' di garantire l'efficienza del sistema  di
controllo concernente la denominazione di origine protetta  «Riso  di
Baraggia Biellese e Vercellese» anche nella fase intercorrente tra la
scadenza della predetta autorizzazione  e  il  rinnovo  della  stessa
oppure l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo; 
  Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire  il  termine
di proroga dell'autorizzazione, alle  medesime  condizioni  stabilite
nella autorizzazione concessa con decreto  27  settembre  2007,  fino
all'emanazione del decreto di  rinnovo  dell'autorizzazione  all'Ente
stesso oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'autorizzazione rilasciata all'Ente Nazionale Risi con decreto  27
settembre 2007, ad effettuare  i  controlli  sulla  denominazione  di
origine protetta «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese», registrata
con il regolamento della Commissione (CE) n. 982/2007 del  21  agosto
2007  e'  prorogata  fino  all'emanazione  del  decreto  di   rinnovo
dell'autorizzazione    all'Ente    stesso    oppure     all'eventuale
autorizzazione di altra struttura di controllo.