IL DIRETTORE GENERALE 
                   della vigilanza per la qualita' 
                     e la tutela del consumatore 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio  del  20  marzo
2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e  delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed  alimentari,  e  in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92; 
  Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n.  510/2006
che stabilisce che le denominazioni  che  alla  data  di  entrata  in
vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del  regolamento
(CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato  del  regolamento
(CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte  nel  «registro  delle
denominazioni di origine protette  e  delle  indicazioni  geografiche
protette»; 
  Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/06,
concernente i controlli; 
  Visto il regolamento (CE) n. 2446/2000 del 6 novembre 2000, con  il
quale l'Unione europea  ha  provveduto  alla  registrazione,  fra  le
altre, della denominazione di origine protetta «Terre di Siena»; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante  disposizioni  per
l'adempimento di obblighi derivanti  dalla  appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999 - ed  in  particolare
l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e  la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari; 
  Visto  il  decreto  27  agosto  2007,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 206 del 5 settembre 2007,  con
il  quale  la  Camera  di  commercio,   industria,   artigianato   ed
agricoltura di Siena con sede in piazza Matteotti  n.  30,  e'  stata
autorizzata ad effettuare i controlli sulla denominazione di  origine
protetta «Terre di Siena»; 
  Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale a
decorrere dal 29 settembre 2007; 
  Considerato che il Consorzio Tutela olio extravergine di oliva  DOP
Terre di Siena, pur essendone richiesto, non ha ancora  provveduto  a
segnalare l'organismo di controllo da  autorizzare  per  il  triennio
successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra citata; 
  Considerata la necessita' di garantire l'efficienza del sistema  di
controllo concernente la denominazione di origine protetta «Terre  di
Siena» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della  predetta
autorizzazione e il  rinnovo  della  stessa  oppure  l'autorizzazione
all'eventuale nuovo organismo di controllo; 
  Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire  il  termine
di proroga dell'autorizzazione, alle  medesime  condizioni  stabilite
nella autorizzazione  concessa  con  decreto  27  agosto  2007,  fino
all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione alla Camera
di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di  Siena  oppure
all'eventuale nuovo organismo di controllo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'autorizzazione rilasciata alla Camera  di  commercio,  industria,
artigianato ed agricoltura di Siena con decreto 27  agosto  2007,  ad
effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Terre
di Siena», registrata con il regolamento della  Commissione  (CE)  n.
2446/2000 del 6 novembre 2000 e' prorogata  fino  all'emanazione  del
decreto  di  rinnovo  dell'autorizzazione  all'Ente  Camerale  stesso
oppure all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo.